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Privacy dei pazienti e burocrazia
L’applicazione del nuovo Codice della privacy in ambito sanitario ha sollevato polemiche in particolare in merito all’informativa che i medici di base devono fornire a tutti i pazienti per il trattamento dei loro dati.
In una lettera inviata al Ministero della Salute, il Garante ha chiarito quanto sia stato fatto per ridurre gli adempimenti burocratici nel trattamento dei dati dei pazienti e quanto sarà presto realizzato.
A breve sarà reso disponibile un modello semplificato di informativa agevolmente utilizzabile anche dai medici di base senza approcci burocratici (legge 196/2003 artt. 13, comma 3, e 78, comma 3).
L’Autorità ha inoltre anticipato che suggerirà agli operatori sanitari formule sintetiche e colloquiali per raccogliere gli eventuali consensi, anche in questo caso nell'ottica di prevedere garanzie efficaci anziché inutili soluzioni formalistiche, e tenendo presenti le varie situazioni nelle quali, dal 1° gennaio scorso, il consenso non è più necessario o può essere differito per assicurare la tempestività e l’efficacia della prestazione medica.
Si è aperto inoltre un confronto tra il Garante e la FNOMCeO (Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) per permettere ai medici di base di non doversi privare dei dati dei propri assistiti che non dovessero entrare in contatto con essi entro il termine transitorio del 30 settembre 2004.
Nella lettera viene anche anticipato che le misure da adottare per tutelare le persone nelle situazioni di promiscuità o in occasione di prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 83 del Codice, interesseranno solo le strutture sanitarie e non le anticamere di singoli medici di base, i quali hanno un rapporto diverso e più personalizzato con i propri assistiti.
Per quanto riguarda la notificazione, il Garante ha precisato che tale adempimento non interesserà l’intera categoria dei medici di base, riguardando esclusivamente alcuni particolari trattamenti di dati suscettibili di arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone e per i quali, in ossequio al chiaro dettato comunitario, è però irrinunciabile una trasparenza quale che sia l’operatore sanitario. Anche per questo aspetto l’Autorità interverrà con specifici chiarimenti ed eventuali semplificazioni (art. 37, comma 2).
Entro il 1 gennaio 2005 sarà inoltre definita la nuova disciplina delle ricette mediche, al fine di tutelare la privacy dei pazienti.
In una lettera inviata al Ministero della Salute, il Garante ha chiarito quanto sia stato fatto per ridurre gli adempimenti burocratici nel trattamento dei dati dei pazienti e quanto sarà presto realizzato.
A breve sarà reso disponibile un modello semplificato di informativa agevolmente utilizzabile anche dai medici di base senza approcci burocratici (legge 196/2003 artt. 13, comma 3, e 78, comma 3).
L’Autorità ha inoltre anticipato che suggerirà agli operatori sanitari formule sintetiche e colloquiali per raccogliere gli eventuali consensi, anche in questo caso nell'ottica di prevedere garanzie efficaci anziché inutili soluzioni formalistiche, e tenendo presenti le varie situazioni nelle quali, dal 1° gennaio scorso, il consenso non è più necessario o può essere differito per assicurare la tempestività e l’efficacia della prestazione medica.
Si è aperto inoltre un confronto tra il Garante e la FNOMCeO (Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) per permettere ai medici di base di non doversi privare dei dati dei propri assistiti che non dovessero entrare in contatto con essi entro il termine transitorio del 30 settembre 2004.
Nella lettera viene anche anticipato che le misure da adottare per tutelare le persone nelle situazioni di promiscuità o in occasione di prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 83 del Codice, interesseranno solo le strutture sanitarie e non le anticamere di singoli medici di base, i quali hanno un rapporto diverso e più personalizzato con i propri assistiti.
Per quanto riguarda la notificazione, il Garante ha precisato che tale adempimento non interesserà l’intera categoria dei medici di base, riguardando esclusivamente alcuni particolari trattamenti di dati suscettibili di arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone e per i quali, in ossequio al chiaro dettato comunitario, è però irrinunciabile una trasparenza quale che sia l’operatore sanitario. Anche per questo aspetto l’Autorità interverrà con specifici chiarimenti ed eventuali semplificazioni (art. 37, comma 2).
Entro il 1 gennaio 2005 sarà inoltre definita la nuova disciplina delle ricette mediche, al fine di tutelare la privacy dei pazienti.
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