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Per le Centrali rischi non c’e’ accordo sui tempi
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Non c’è accordo fra associazioni dei consumatori e associazioni di categoria sui tempi di conservazione dei dati contenuti nelle centrali rischi e sui tipi di dati che in esse possono essere contenuti.
Le divergenze sono emerse nel corso della consultazione pubblica indetta dal Garante della privacy, riguardo alla stesura del codice deontologico sulle “centrali rischi” private, grandi banche dati nelle quali confluiscono informazioni relative ai cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, una carta di credito e alle quali accedono banche e finanziarie per verificare l’affidabilità e la solvibilità della clientela prima di concedere finanziamenti.
Il testo del codice deontologico prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:
a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;
b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.
Le principali associazioni dei consumatori, che tra l’altro hanno lamentato di non essere state coinvolte nella fase di stesura del testo, ritengono che i tempi di conservazione dei dati dovrebbero essere più brevi
Adiconsum, ad esempio, ritiene che il numero delle rate pagate in ritardo successivamente regolarizzate non giustifichi la conservazione per più di dodici mesi della relativa segnalazione. “Un ritardo regolarizzato non è indice di scarsa affidabilità creditizia – sostiene l’associazione - , per cui pare ragionevole, quantomeno, equiparare la disciplina del punto b) a quella del punto a), prevedendo una conservazione di dodici mesi delle segnalazioni attinenti al ritardo, poi regolarizzato, di un qualsiasi numero di rate o mesi.”
Secondo le associazioni di categoria (tra le quali Abi, Assofin, Aisrec) i dati dovrebbero essere conservati più a lungo.
Altro punto di divergenza riguarda l’ eventuale partecipazione delle società di telefonia mobile ai sistemi di informazione creditizia.
Le associazioni dei consumatori sono profondamente contrarie a tale ipotesi, in quanto ritengono che un consumatore potrebbe ritrovarsi segnalato in una centrale rischi anche per un ritardo nel pagamento della bolletta telefonica.
Mentre le associazioni di categoria propongono che le società di telefonia mobile (ipotesi sostenuta anche da Confindustria) e le imprese di assicurazione (proposta dell’Ania) possano partecipare al sistema informatico creditizio, anche se solo in caso di stipula di alcuni tipi di contratti (es. contratti post pagati).
“Una loro esclusione - secondo i rappresentanti delle categorie interessate - potrebbe avere ripercussioni per gli utenti in termini di aumento delle tariffe applicate e di oneri (es. introduzione di sistemi quali anticipi e/o depositi cauzionali).”
Alcune associazioni di categoria sono infine contrarie alla pubblicazione sui giornali della notizia relativa alla violazione del codice, prevista nella stesura attuale.
Il testo completo delle osservazioni è consultabile qui.
L’8 ottobre si svolgerà l’incontro finale per la stesura del codice deontologico, che dovrebbe entrare in vigore già agli inizi del 2005.
Non c’è accordo fra associazioni dei consumatori e associazioni di categoria sui tempi di conservazione dei dati contenuti nelle centrali rischi e sui tipi di dati che in esse possono essere contenuti.
Le divergenze sono emerse nel corso della consultazione pubblica indetta dal Garante della privacy, riguardo alla stesura del codice deontologico sulle “centrali rischi” private, grandi banche dati nelle quali confluiscono informazioni relative ai cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, una carta di credito e alle quali accedono banche e finanziarie per verificare l’affidabilità e la solvibilità della clientela prima di concedere finanziamenti.
Il testo del codice deontologico prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:
a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;
b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.
Le principali associazioni dei consumatori, che tra l’altro hanno lamentato di non essere state coinvolte nella fase di stesura del testo, ritengono che i tempi di conservazione dei dati dovrebbero essere più brevi
Adiconsum, ad esempio, ritiene che il numero delle rate pagate in ritardo successivamente regolarizzate non giustifichi la conservazione per più di dodici mesi della relativa segnalazione. “Un ritardo regolarizzato non è indice di scarsa affidabilità creditizia – sostiene l’associazione - , per cui pare ragionevole, quantomeno, equiparare la disciplina del punto b) a quella del punto a), prevedendo una conservazione di dodici mesi delle segnalazioni attinenti al ritardo, poi regolarizzato, di un qualsiasi numero di rate o mesi.”
Secondo le associazioni di categoria (tra le quali Abi, Assofin, Aisrec) i dati dovrebbero essere conservati più a lungo.
Altro punto di divergenza riguarda l’ eventuale partecipazione delle società di telefonia mobile ai sistemi di informazione creditizia.
Le associazioni dei consumatori sono profondamente contrarie a tale ipotesi, in quanto ritengono che un consumatore potrebbe ritrovarsi segnalato in una centrale rischi anche per un ritardo nel pagamento della bolletta telefonica.
Mentre le associazioni di categoria propongono che le società di telefonia mobile (ipotesi sostenuta anche da Confindustria) e le imprese di assicurazione (proposta dell’Ania) possano partecipare al sistema informatico creditizio, anche se solo in caso di stipula di alcuni tipi di contratti (es. contratti post pagati).
“Una loro esclusione - secondo i rappresentanti delle categorie interessate - potrebbe avere ripercussioni per gli utenti in termini di aumento delle tariffe applicate e di oneri (es. introduzione di sistemi quali anticipi e/o depositi cauzionali).”
Alcune associazioni di categoria sono infine contrarie alla pubblicazione sui giornali della notizia relativa alla violazione del codice, prevista nella stesura attuale.
Il testo completo delle osservazioni è consultabile qui.
L’8 ottobre si svolgerà l’incontro finale per la stesura del codice deontologico, che dovrebbe entrare in vigore già agli inizi del 2005.
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