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Novita' per il trattamento dei dati sensibili
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2000 le autorizzazioni generali che permettono a determinate categorie di persone che trattano dati sensibili di poterlo fare senza dover chiedere, per ogni singolo trattamento, autorizzazione al Garante per la privacy.
In base all'articolo 22 della legge 675/96, chi utilizza dati sensibili deve avere, oltre al consenso scritto dell'interessato, anche l'autorizzazione del Garante, il quale deve pronunciarsi riguardo alla richiesta entro 30 giorni.
Tale disposizione, troppo pesante sia per i titolari di banche dati sia per l'Authority, e' stata successivamente mitigata con la modifica dell'articolo 41, che nella sua formulazione attuale consente al Garante di procedere al rilascio di autorizzazioni generali per determinati titolari di trattamenti o categorie di dati.
Le autorizzazioni standard, al loro quarto rinnovo, hanno validita' dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 e si riferiscono al trattamento dei dati personali da parte di determinate categorie che operano: nell'ambito sanitario; nei rapporti di lavoro; nel campo libero professionale; nel campo del credito o delle assicurazioni; in associazioni e fondazioni; in agenzie viaggi, agenzie matrimoniali e agenzie investigative, istituti di sondaggi.
Oltre alle sei autorizzazioni generali riguardanti queste categorie, nel 1999 il Garante ha disposto un permesso standard riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia da parte di soggetti privati sia di quelli pubblici.
E' bene sottolineare che chi usufruisce delle autorizzazioni standard deve comunque richiedere il consenso scritto dell'interessato al trattamento dei dati e deve rispettare le condizioni indicate nelle autorizzazioni per la gestione dei dati sensibili.
In base all'articolo 22 della legge 675/96, chi utilizza dati sensibili deve avere, oltre al consenso scritto dell'interessato, anche l'autorizzazione del Garante, il quale deve pronunciarsi riguardo alla richiesta entro 30 giorni.
Tale disposizione, troppo pesante sia per i titolari di banche dati sia per l'Authority, e' stata successivamente mitigata con la modifica dell'articolo 41, che nella sua formulazione attuale consente al Garante di procedere al rilascio di autorizzazioni generali per determinati titolari di trattamenti o categorie di dati.
Le autorizzazioni standard, al loro quarto rinnovo, hanno validita' dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 e si riferiscono al trattamento dei dati personali da parte di determinate categorie che operano: nell'ambito sanitario; nei rapporti di lavoro; nel campo libero professionale; nel campo del credito o delle assicurazioni; in associazioni e fondazioni; in agenzie viaggi, agenzie matrimoniali e agenzie investigative, istituti di sondaggi.
Oltre alle sei autorizzazioni generali riguardanti queste categorie, nel 1999 il Garante ha disposto un permesso standard riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia da parte di soggetti privati sia di quelli pubblici.
E' bene sottolineare che chi usufruisce delle autorizzazioni standard deve comunque richiedere il consenso scritto dell'interessato al trattamento dei dati e deve rispettare le condizioni indicate nelle autorizzazioni per la gestione dei dati sensibili.
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