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Maggiore privacy per gli utenti telefonici
Richiamando il decreto legislativo 467/2001, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto inammissibile la richiesta di un abbonato che voleva conoscere tutti i numeri in entrata sulla sua linea telefonica.
‘’Proteggere l’anonimato di chi chiama, salvo che ciò non provochi un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive (legge n.397/00) – afferma il Garante - è un primo bilanciamento tra il diritto dell’interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi.’’
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell’Autorità.
Il ricorrente, possessore di una carta telefonica prepagata, si era rivolto all’Autorità dopo aver richiesto senza esito al gestore telefonico che gliela aveva fornita, di conoscere i dati di traffico “in entrata e in uscita” relativi alla carta in un determinato periodo.
La società di telefonia, sollecitata dal Garante a prendere in considerazione le richieste del ricorrente e a fornire spiegazioni del suo comportamento, comunicava copia dei tabulati relativi al traffico telefonico effettuato in uscita dall’abbonato, e dichiarava di non poter invece soddisfare, alla luce delle innovazioni introdotte in materia di telefonia dal decreto 467/01, la richiesta relativa al traffico in entrata.
Il ricorrente esprimeva al Garante le proprie perplessità e si dichiarava insoddisfatto, ritenendo che le modifiche legislative introdotte, da cui deriva questa parziale restrizione del diritto di accesso, siano in contrasto con la normativa comunitaria. Il ricorrente chiedeva quindi, che fosse soddisfatta anche la richiesta di accedere ai tabulati delle telefonate in entrata.
Il Garante ha ribadito l’applicazione, come sostenuto dal gestore telefonico, dell’art. 14, comma 1, lett. e-bis) della legge della legge 675/96 (così come modificato appunto dal decreto legislativo 467/2001), il quale circoscrive il diritto di accesso alle telefonate in entrata ai soli casi nei quali la mancata conoscenza determini un rilevante pregiudizio per le investigazioni difensive.
Non avendo l’interessato fornito alcun elemento che consentisse di ritenere esistente tale pregiudizio, il ricorso è stato dichiarato, per questa parte, inammissibile.
‘’Proteggere l’anonimato di chi chiama, salvo che ciò non provochi un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive (legge n.397/00) – afferma il Garante - è un primo bilanciamento tra il diritto dell’interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi.’’
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell’Autorità.
Il ricorrente, possessore di una carta telefonica prepagata, si era rivolto all’Autorità dopo aver richiesto senza esito al gestore telefonico che gliela aveva fornita, di conoscere i dati di traffico “in entrata e in uscita” relativi alla carta in un determinato periodo.
La società di telefonia, sollecitata dal Garante a prendere in considerazione le richieste del ricorrente e a fornire spiegazioni del suo comportamento, comunicava copia dei tabulati relativi al traffico telefonico effettuato in uscita dall’abbonato, e dichiarava di non poter invece soddisfare, alla luce delle innovazioni introdotte in materia di telefonia dal decreto 467/01, la richiesta relativa al traffico in entrata.
Il ricorrente esprimeva al Garante le proprie perplessità e si dichiarava insoddisfatto, ritenendo che le modifiche legislative introdotte, da cui deriva questa parziale restrizione del diritto di accesso, siano in contrasto con la normativa comunitaria. Il ricorrente chiedeva quindi, che fosse soddisfatta anche la richiesta di accedere ai tabulati delle telefonate in entrata.
Il Garante ha ribadito l’applicazione, come sostenuto dal gestore telefonico, dell’art. 14, comma 1, lett. e-bis) della legge della legge 675/96 (così come modificato appunto dal decreto legislativo 467/2001), il quale circoscrive il diritto di accesso alle telefonate in entrata ai soli casi nei quali la mancata conoscenza determini un rilevante pregiudizio per le investigazioni difensive.
Non avendo l’interessato fornito alcun elemento che consentisse di ritenere esistente tale pregiudizio, il ricorso è stato dichiarato, per questa parte, inammissibile.
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