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Le nuove regole delle videosorveglianza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

24/05/2004

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le nuove regole per un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza, sia per il settore pubblico che quello privato.

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Per proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza, l’Autorità Garante della privacy ha deciso di intervenire con nuove regole che riguardano il settore pubblico e quello privato.

Numerosi sono stati infatti i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili.
Il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti. L’installazione di sistemi di videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente Codice in materia di dati personali.

Rispetto alle prime linee guida sull’installazione di telecamere, emanato nel novembre del 2000, l’odierno provvedimento generale (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it) stabilisce regole più precise, che tengono conto anche delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria.
L’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali. L’Autorità effettuerà doverosi controlli.


Questi in sintesi i principi del documento:
- L’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire.
- Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili.
- La proliferazione di questi sistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini.
- L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo.
- I cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza (nel documento è prevista un’apposita segnaletica)

In particolare i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.

I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati.

In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.
Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es.riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.
Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili).
Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).
Non risulta comunque giustificata un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

E ribadito il divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).
Negli istituti scolastici l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, da studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare da concrete situazioni di pericolo la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.

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Rispondi Autore: guglielmo ernesto - likes: 0
06/10/2020 (15:58:14)
mi sembra che anche questa innovazione sia piuttosto generica e che possa essere interpretata in più modi.
lavoro in questa specializzazione e sinceramente ogni volta o molti dubbi.
cosa si intende che può essere installato il sistema di videocamere se non ci sono alternative?
questa dovrebbe essere una prevenzione se aspetto che capiti il peggio poi vado a leggere il nome del mio cliente sulle lastre di marmo,facendo attenzione a non riprendere i dati del morto.
In un condominio dove la maggioranza chiede per qualsiasi ragione l'installazione delle videocamere,come si può non riprendere la parti comuni?

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