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La privacy non e' un gioco...
Il Garante per la privacy torna sul tema ''spamming'', con un nuovo intervento, in questo caso non rivolto ad una azienda, ma ad un privato cittadino che, a seguito di un ricorso, dovrà pagare 250 euro per aver inviato messaggi non richiesti.
Il caso è stato affrontato nella newsletter settimanale dell'Autorità.
Il ''navigatore'', credendo di partecipare ad un gioco, aveva inviato ad alcuni indirizzi reperiti casualmente in rete un messaggio di posta elettronica, ''trovandosi così inconsapevolmente a mettere in atto una pratica illegale com'è quella, appunto, di inviare indiscriminatamente e-mail commerciali non richieste.''
Nel messaggio inviato era contenuto l'invito ad inserirsi nel sistema 'multilevel Mlm', un meccanismo per l'invio sistematico di e-mail ad altri destinatari al fine di conseguire benefici economici .
Il messaggio non è piaciuto ad uno dei destinatari dell'e-mail che ha richiesto al mittente di sapere dove erano stati reperiti i dati personali che lo riguardavano e che gli stessi non venissero più utilizzati.
Non avendo ricevuto una risposta adeguata alla richiesta, il ''destinatario'' ha così deciso di rivolgersi al Garante per la privacy.
Nel ricorso all'Autorità veniva inoltre richiesto il rimborso delle spese sostenute per il procedimento instaurato.
Il mittente aveva giustificato l'invio del messaggio affermando che, essendo solo un soggetto privato e non un'azienda, non si occupava di attività promozionali e, comunque, di aver trovato l'indirizzo del ricorrente navigando in Internet consultando casualmente alcuni siti.
Il mittente inoltre riteneva di non aver utilizzato illecitamente l'indirizzo del mittente in quanto ottenuto da una fonte pubblica e ribadiva la sua volontà di non inviare ulteriori messaggi e di cancellare dai propri archivi l'indirizzo e-mail.
Affrontando il caso l'Autorità ha ricordato che ''è soggetto all'applicazione della legge sulla privacy anche il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche quando i dati sono destinati – come avveniva nel caso di specie - ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Il meccanismo collegato alla e-mail previsto dal sistema 'multilevel Mlm' attiva, invece, per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Il caso in questione, dunque, rientra nell'ambito di applicazione della legge 675/1996.''
Il Garante non ha ritenuto fondate le giustificazioni addotte dal mittente, ma, ''avendo comunque adempiuto alle richieste del ricorrente'', ha dichiarato non luogo a provvedere, ponendo però a carico del mittente le spese del ricorso, nella misura forfettaria di 250 euro.
L'Autorità ha inoltre deciso di avviare specifici accertamenti di carattere generale sulle caratteristiche del sistema 'multilevel Mlm, in quanto
Il caso trattato non è che uno dei numerosi ricorsi riguardanti il sistema giunti al Garante.
Il caso è stato affrontato nella newsletter settimanale dell'Autorità.
Il ''navigatore'', credendo di partecipare ad un gioco, aveva inviato ad alcuni indirizzi reperiti casualmente in rete un messaggio di posta elettronica, ''trovandosi così inconsapevolmente a mettere in atto una pratica illegale com'è quella, appunto, di inviare indiscriminatamente e-mail commerciali non richieste.''
Nel messaggio inviato era contenuto l'invito ad inserirsi nel sistema 'multilevel Mlm', un meccanismo per l'invio sistematico di e-mail ad altri destinatari al fine di conseguire benefici economici .
Il messaggio non è piaciuto ad uno dei destinatari dell'e-mail che ha richiesto al mittente di sapere dove erano stati reperiti i dati personali che lo riguardavano e che gli stessi non venissero più utilizzati.
Non avendo ricevuto una risposta adeguata alla richiesta, il ''destinatario'' ha così deciso di rivolgersi al Garante per la privacy.
Nel ricorso all'Autorità veniva inoltre richiesto il rimborso delle spese sostenute per il procedimento instaurato.
Il mittente aveva giustificato l'invio del messaggio affermando che, essendo solo un soggetto privato e non un'azienda, non si occupava di attività promozionali e, comunque, di aver trovato l'indirizzo del ricorrente navigando in Internet consultando casualmente alcuni siti.
Il mittente inoltre riteneva di non aver utilizzato illecitamente l'indirizzo del mittente in quanto ottenuto da una fonte pubblica e ribadiva la sua volontà di non inviare ulteriori messaggi e di cancellare dai propri archivi l'indirizzo e-mail.
Affrontando il caso l'Autorità ha ricordato che ''è soggetto all'applicazione della legge sulla privacy anche il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche quando i dati sono destinati – come avveniva nel caso di specie - ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Il meccanismo collegato alla e-mail previsto dal sistema 'multilevel Mlm' attiva, invece, per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Il caso in questione, dunque, rientra nell'ambito di applicazione della legge 675/1996.''
Il Garante non ha ritenuto fondate le giustificazioni addotte dal mittente, ma, ''avendo comunque adempiuto alle richieste del ricorrente'', ha dichiarato non luogo a provvedere, ponendo però a carico del mittente le spese del ricorso, nella misura forfettaria di 250 euro.
L'Autorità ha inoltre deciso di avviare specifici accertamenti di carattere generale sulle caratteristiche del sistema 'multilevel Mlm, in quanto
Il caso trattato non è che uno dei numerosi ricorsi riguardanti il sistema giunti al Garante.
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