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La cartella clinica deve essere leggibile
La cattiva grafia dei medici è proverbiale, ma in alcuni casi può costare cara…
Come è accaduto ad una azienda ospedaliera che dovrà pagare 250 euro per il ricorso presentato al Garante della privacy da un suo paziente alle prese con una cartella clinica illeggibile.
Il caso è stato presentato nella newsletter dell’Autorità.
L’Autorità Garante ha accolto il ricorso di un paziente che lamentava un riscontro inadeguato da parte dell’azienda ospedaliera cui si era rivolto chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica.
In risposta aveva ricevuto copia della cartella che, però, a suo parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli autori e quindi incomprensibile. Nel ricorso il malato chiedeva che le spese del procedimento fossero attribuite all’azienda ospedaliera.
Se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato. La leggibilità delle informazioni è la prima condizione per la loro piena comprensione.
Il Garante ha sottolineato la specifica tutela che la legge sulla privacy garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990.
“L’art 13 della legge 675/1996 prevede, infatti, che i dati personali devono estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile ed il principio viene ulteriormente specificato nel d.P.R. 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma che la comprensione dei dati deve essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. Anche nel caso in cui l’estrazione e la trasposizione dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse risultare particolarmente difficoltosa, la richiesta di accesso ai dati personali, formulata ai sensi della legge sulla privacy, può essere sì soddisfatta dall’esibizione o dalla consegna in copia di un documento, ma la leggibilità delle informazioni è la prima condizione, necessaria anche se non sufficiente, per la loro comprensibilità.”
Il Garante ha, quindi, ordinato all’azienda ospedaliera di rilasciare una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute nella cartella clinica e di comunicarle all’interessato, come prescrive la legge, tramite il medico di fiducia o designato dalla Asl.
All’Azienda sono state inoltre imputate le spese del procedimento.
Come è accaduto ad una azienda ospedaliera che dovrà pagare 250 euro per il ricorso presentato al Garante della privacy da un suo paziente alle prese con una cartella clinica illeggibile.
Il caso è stato presentato nella newsletter dell’Autorità.
L’Autorità Garante ha accolto il ricorso di un paziente che lamentava un riscontro inadeguato da parte dell’azienda ospedaliera cui si era rivolto chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica.
In risposta aveva ricevuto copia della cartella che, però, a suo parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli autori e quindi incomprensibile. Nel ricorso il malato chiedeva che le spese del procedimento fossero attribuite all’azienda ospedaliera.
Se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato. La leggibilità delle informazioni è la prima condizione per la loro piena comprensione.
Il Garante ha sottolineato la specifica tutela che la legge sulla privacy garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990.
“L’art 13 della legge 675/1996 prevede, infatti, che i dati personali devono estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile ed il principio viene ulteriormente specificato nel d.P.R. 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma che la comprensione dei dati deve essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. Anche nel caso in cui l’estrazione e la trasposizione dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse risultare particolarmente difficoltosa, la richiesta di accesso ai dati personali, formulata ai sensi della legge sulla privacy, può essere sì soddisfatta dall’esibizione o dalla consegna in copia di un documento, ma la leggibilità delle informazioni è la prima condizione, necessaria anche se non sufficiente, per la loro comprensibilità.”
Il Garante ha, quindi, ordinato all’azienda ospedaliera di rilasciare una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute nella cartella clinica e di comunicarle all’interessato, come prescrive la legge, tramite il medico di fiducia o designato dalla Asl.
All’Azienda sono state inoltre imputate le spese del procedimento.
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