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Investimenti e trattamento dei dati personali
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Anche i dati relativi alla propensione al rischio dell’investitore sono dati personali che possono essere conosciuti dall’interessato.
Il cliente può conoscere tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da un istituto di credito e in caso di operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi dell’investimento. La banca inoltre deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di eventuali codici presenti nei documenti.
Lo ha precisato il Garante della privacy, accogliendo il ricorso presentato da un cliente di una banca che aveva chiesto invano all’istituto di credito di avere accesso ai dati relativi alla sua propensione al rischio.
Il caso è stato illustrato nella newsletter dell’Autorità.
Il ricorrente, che pensava di aver sottoscritto un investimento “tranquillo”, era stato colpito da un’ingente perdita finanziaria. Rivoltosi all’istituto di credito presso il quale aveva eseguito l’acquisto dei titoli, aveva chiesto di avere accesso ai suoi dati personali, in particolare a quelli contenuti nei documenti che evidenziano obiettivi e propensione al rischio dell’investitore.
Alle richieste del cliente la banca aveva risposto fornendo copia di alcuni documenti relativi alla sottoscrizione del titolo obbligazionario e altra documentazione incomprensibile per la presenza di codici. L’istituto, inoltre, non aveva specificato, come legittimamente richiesto dal cliente, il possesso o meno nei propri archivi di altri dati personali, in particolare di eventuali informazioni relative all’esperienza del ricorrente in materia di investimenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio.
Non soddisfatto dalla risposta ottenuta dalla banca, il cliente ha così deciso di rivolgersi al Garante, che ha stabilito che l’istituto di credito non ha risposto in modo idoneo alla legittima richiesta di accesso del cliente.
Il Garante ha quindi ordinato alla banca di comunicare al cliente, entro un termine stabilito, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano, oltre quelli già forniti, rendendo comprensibili le informazioni del tabulato informatico attraverso la spiegazione dei codici. Il ritardo e l’incompleto riscontro alle richieste del cliente ha comportato anche l’attribuzione delle spese del procedimento alla banca.
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Anche i dati relativi alla propensione al rischio dell’investitore sono dati personali che possono essere conosciuti dall’interessato.
Il cliente può conoscere tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da un istituto di credito e in caso di operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi dell’investimento. La banca inoltre deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di eventuali codici presenti nei documenti.
Lo ha precisato il Garante della privacy, accogliendo il ricorso presentato da un cliente di una banca che aveva chiesto invano all’istituto di credito di avere accesso ai dati relativi alla sua propensione al rischio.
Il caso è stato illustrato nella newsletter dell’Autorità.
Il ricorrente, che pensava di aver sottoscritto un investimento “tranquillo”, era stato colpito da un’ingente perdita finanziaria. Rivoltosi all’istituto di credito presso il quale aveva eseguito l’acquisto dei titoli, aveva chiesto di avere accesso ai suoi dati personali, in particolare a quelli contenuti nei documenti che evidenziano obiettivi e propensione al rischio dell’investitore.
Alle richieste del cliente la banca aveva risposto fornendo copia di alcuni documenti relativi alla sottoscrizione del titolo obbligazionario e altra documentazione incomprensibile per la presenza di codici. L’istituto, inoltre, non aveva specificato, come legittimamente richiesto dal cliente, il possesso o meno nei propri archivi di altri dati personali, in particolare di eventuali informazioni relative all’esperienza del ricorrente in materia di investimenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio.
Non soddisfatto dalla risposta ottenuta dalla banca, il cliente ha così deciso di rivolgersi al Garante, che ha stabilito che l’istituto di credito non ha risposto in modo idoneo alla legittima richiesta di accesso del cliente.
Il Garante ha quindi ordinato alla banca di comunicare al cliente, entro un termine stabilito, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano, oltre quelli già forniti, rendendo comprensibili le informazioni del tabulato informatico attraverso la spiegazione dei codici. Il ritardo e l’incompleto riscontro alle richieste del cliente ha comportato anche l’attribuzione delle spese del procedimento alla banca.
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