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Finanziarie e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

12/03/2003

I dati relativi ai ritardi nei pagamenti, poi completamente sanati, devono essere cancellati entro un anno. Il Garante della privacy accoglie il ricorso di un consumatore.

Nei mesi scorsi il Garante per la privacy, in attesa dell'emanazione di un codice deontologico di buona condotta relativo ai trattamenti di dati personali effettuati da istituzioni bancarie e finanziarie, ha emanato un provvedimento per la tutela dei consumatori nei loro rapporti con banche e finanziarie.

Tra le indicazioni del documento, il Garante ha stabilito che i dati relativi agli eventuali ritardi nei pagamenti, poi completamente sanati, devono essere cancellati entro un anno dalla data della loro regolarizzazione o comunque dalla data di estinzione del rapporto di finanziamento.
Non è sufficiente aggiungere accanto ai nominativi degli interessati una dicitura che specifichi la regolarizzazione del debito.

Proprio a tale principio l’Autorità si è richiamata accogliendo il ricorso presentato dal cliente di una finanziaria che aveva chiesto invano a quest’ultima di cancellare il proprio nominativo dalla banca dati, consultabile anche da altre società prima della concessione di prestiti.
Accanto al nominativo dell’interessato risultava semplicemente la segnalazione di “sofferenza” e “credito ceduto”, nonostante questi avesse sanato ogni debito sin dal 1999 presso la società di recupero crediti incaricata dalla banca.

La società, invitata dal Garante a fornire chiarimenti, comunicava di aver aggiornato il dato relativo al finanziamento subito dopo l’adozione del provvedimento di carattere generale sulle centrali rischi, apponendo accanto al nominativo della ricorrente l’annotazione di “regolarizzato” per documentare l’integrale pagamento del dovuto. La scelta di questa modalità, in luogo della cancellazione richiesta, veniva comunque ritenuta temporanea e la società affermava di essere anche disposta a cancellare in futuro la segnalazione definitivamente o a riattivarne la visibilità a seconda delle disposizioni che saranno presto introdotte nel previsto Codice deontologico per il settore in via di elaborazione.

Il Garante non ha ritenuto tale misura “temporanea” e interlocutoria conforme a quanto segnalato con nel provvedimento del 2002, secondo il quale i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze devono essere cancellati dalle “centrali rischi” private entro un anno dalla loro regolarizzazione.
E’ stata ritenuta quindi illecita ogni ulteriore conservazione dei dati del ricorrente relativi ad un finanziamento estinto da oltre un anno.
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