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Eredita' e privacy
L'erede testamentario può avere accesso ai dati personali del defunto, anche se tra questi compaiono informazioni riferibili anche ad altre persone; in particolare puo' conoscere le generalita' dei cointestatari del conto del parente defunto.
Lo ha precisato il Garante della privacy, accogliendo il ricorso di un'interessata che lamentava l'inerzia della banca alla quale si era rivolta per conoscere i movimenti compiuti dai cointestatari su alcuni depositi di un parente deceduto, estinti dopo la sua morte.
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell'Autorità.
A seguito dell'intervento del Garante, la banca si era dichiarata disposta a soddisfare le richieste dell'erede, a condizione che la donna sottoscrivesse una dichiarazione con la quale sollevava la banca da ogni eventuale responsabilità, derivante dalla divulgazione di queste informazioni.
Di diverso avviso la ricorrente che richiedeva di accedere alla documentazione senza firmare alcuna dichiarazione liberatoria.
Il Garante ha accolto il ricorso, sostenendo che non è corretto chiedere alla ricorrente la sottoscrizione di alcuna liberatoria, perché la legge sulla privacy non subordina il diritto di accesso a tale procedura.
Nel provvedimento, il Garante ha rilevato che il diritto di accesso ai dati personali di un defunto può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse (art.13 l.675/1996). Nel caso esaminato, la ricorrente, in qualità di erede, ha potuto quindi ottenere tutte le informazioni di carattere personale relative al defunto, detenute dall'istituto di credito.
Il diritto di accesso rende infatti necessario estrarre dagli atti e dai documenti detenuti dal titolare del trattamento (in questo caso la banca) tutte le informazioni personali relative all'interessato che le richieda, senza esclusioni di sorta.
In determinati casi, come è quello di specie, può peraltro emergere la necessità di esibire e consegnare copia non solo di singoli dati personali, ma anche di interi atti o documenti che potrebbero riguardare anche terzi.
Ciò accade in particolare nel caso in cui i dati personali relativi al richiedente ed eventuali altre notizie o informazioni inerenti a terzi siano intrecciati al punto da rendere i primi non comprensibili, oppure snaturati nel loro contenuto, se privati di alcuni elementi essenziali per la loro comprensione, tra i quali possono rientrare, come nel caso esaminato, informazioni relative a cointestatari che effettuino operazioni rilevanti nel comune rapporto.
L'erede ha potuto quindi accedere alle informazioni personali in possesso della banca, che ha dovuto fornirle in modo chiaro e comprensibile, fornendo anche le generalità di cointestatari dei depositi.
Lo ha precisato il Garante della privacy, accogliendo il ricorso di un'interessata che lamentava l'inerzia della banca alla quale si era rivolta per conoscere i movimenti compiuti dai cointestatari su alcuni depositi di un parente deceduto, estinti dopo la sua morte.
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell'Autorità.
A seguito dell'intervento del Garante, la banca si era dichiarata disposta a soddisfare le richieste dell'erede, a condizione che la donna sottoscrivesse una dichiarazione con la quale sollevava la banca da ogni eventuale responsabilità, derivante dalla divulgazione di queste informazioni.
Di diverso avviso la ricorrente che richiedeva di accedere alla documentazione senza firmare alcuna dichiarazione liberatoria.
Il Garante ha accolto il ricorso, sostenendo che non è corretto chiedere alla ricorrente la sottoscrizione di alcuna liberatoria, perché la legge sulla privacy non subordina il diritto di accesso a tale procedura.
Nel provvedimento, il Garante ha rilevato che il diritto di accesso ai dati personali di un defunto può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse (art.13 l.675/1996). Nel caso esaminato, la ricorrente, in qualità di erede, ha potuto quindi ottenere tutte le informazioni di carattere personale relative al defunto, detenute dall'istituto di credito.
Il diritto di accesso rende infatti necessario estrarre dagli atti e dai documenti detenuti dal titolare del trattamento (in questo caso la banca) tutte le informazioni personali relative all'interessato che le richieda, senza esclusioni di sorta.
In determinati casi, come è quello di specie, può peraltro emergere la necessità di esibire e consegnare copia non solo di singoli dati personali, ma anche di interi atti o documenti che potrebbero riguardare anche terzi.
Ciò accade in particolare nel caso in cui i dati personali relativi al richiedente ed eventuali altre notizie o informazioni inerenti a terzi siano intrecciati al punto da rendere i primi non comprensibili, oppure snaturati nel loro contenuto, se privati di alcuni elementi essenziali per la loro comprensione, tra i quali possono rientrare, come nel caso esaminato, informazioni relative a cointestatari che effettuino operazioni rilevanti nel comune rapporto.
L'erede ha potuto quindi accedere alle informazioni personali in possesso della banca, che ha dovuto fornirle in modo chiaro e comprensibile, fornendo anche le generalità di cointestatari dei depositi.
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