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E' lecito controllare gli spostamenti di un dipendente?
Per accertare l'attivita' svolta da uno dei suoi funzionari, una banca si era avvalsa, oltre che della collaborazione dei propri ispettori, anche di quella di investigatori privati che, mediante pedinamenti e fotografie, avevano documentato che il funzionario, invece di visitare i clienti e di proporre contratti, trascorreva le mattinate all'interno della propria auto, uscendo solo per recarsi al bar o nei negozi.
Con tali prove la banca aveva proceduto al licenziamento del dipendente per truffa.
Ritenendo che i controlli effettuati violassero lo Statuto dei lavoratori, il funzionario aveva presentato un ricorso al Pretore e, in seguito al parere sfavorevole espresso da questo, si era rivolto poi alla magistratura.
La vicenda e' giunta fino alla Cassazione.
La sezione Lavoro della Suprema Corte ha dato torto al funzionario ricordando che lo Statuto dei lavoratori vieta ogni controllo sul modo in cui si svolge la prestazione d'opera all'interno dell'azienda, ma non dice nulla sull'attivita' svolta al di fuori della ditta da parte di ''soggetti non inseriti nel normale ciclo produttivo'', il cui lavoro ''non puo' essere verificato nell'ambito dei poteri di direzione, controllo tecnico e sorveglianza''.
Il datore di lavoro ha pertanto il potere di verificare il ''corretto adempimento'' delle prestazioni per accertare specifiche mancanze dei dipendenti.
Con tali prove la banca aveva proceduto al licenziamento del dipendente per truffa.
Ritenendo che i controlli effettuati violassero lo Statuto dei lavoratori, il funzionario aveva presentato un ricorso al Pretore e, in seguito al parere sfavorevole espresso da questo, si era rivolto poi alla magistratura.
La vicenda e' giunta fino alla Cassazione.
La sezione Lavoro della Suprema Corte ha dato torto al funzionario ricordando che lo Statuto dei lavoratori vieta ogni controllo sul modo in cui si svolge la prestazione d'opera all'interno dell'azienda, ma non dice nulla sull'attivita' svolta al di fuori della ditta da parte di ''soggetti non inseriti nel normale ciclo produttivo'', il cui lavoro ''non puo' essere verificato nell'ambito dei poteri di direzione, controllo tecnico e sorveglianza''.
Il datore di lavoro ha pertanto il potere di verificare il ''corretto adempimento'' delle prestazioni per accertare specifiche mancanze dei dipendenti.
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