Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Direct marketing e trattamento dei dati personali
La notizia giunge dalla newsletter del Garante per la privacy.
L'Authority per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso di un cittadino che, pur avendo chiesto ed ottenuto la conferma della cancellazione dei suoi dati dall'archivio di una azienda che promuoveva un corso di lingua, era bersagliato dalle telefonate commerciali dell'azienda.
Accogliendo il ricorso il Garante ha precisato che se un cittadino non vuole ricevere telefonate commerciali, le società che lo hanno contattato, in base a dati ottenuti ed utilizzati correttamente, devono cancellare senza ritardo i dati in loro possesso. Inoltre dovono fornire una precisa attestazione che la cancellazione è avvenuta ed è stata resa nota anche ad eventuali altre società alle quali i dati erano stati precedentemente comunicati.
Nell'esaminare il caso, il Garante ha appurato che la societa' aveva assicurato al cittadino di aver cancellato i dati dai database; tuttavia, invitata dall'Autority a fornire un riscontro, l'azienda ha poi affermato che, per errore, il nominativo in questione era rimasto annotato nell'agenda di un dipendente addetto al servizio di marketig telefonico.
Il Garante ha pertanto imposto alla società di fornire al ricorrente una precisa attestazione che l'operazione di cancellazione, oltre ad essere avvenuta, era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati.
Le spese del procedimento sono state poste a carico della societa'.
L'Authority per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso di un cittadino che, pur avendo chiesto ed ottenuto la conferma della cancellazione dei suoi dati dall'archivio di una azienda che promuoveva un corso di lingua, era bersagliato dalle telefonate commerciali dell'azienda.
Accogliendo il ricorso il Garante ha precisato che se un cittadino non vuole ricevere telefonate commerciali, le società che lo hanno contattato, in base a dati ottenuti ed utilizzati correttamente, devono cancellare senza ritardo i dati in loro possesso. Inoltre dovono fornire una precisa attestazione che la cancellazione è avvenuta ed è stata resa nota anche ad eventuali altre società alle quali i dati erano stati precedentemente comunicati.
Nell'esaminare il caso, il Garante ha appurato che la societa' aveva assicurato al cittadino di aver cancellato i dati dai database; tuttavia, invitata dall'Autority a fornire un riscontro, l'azienda ha poi affermato che, per errore, il nominativo in questione era rimasto annotato nell'agenda di un dipendente addetto al servizio di marketig telefonico.
Il Garante ha pertanto imposto alla società di fornire al ricorrente una precisa attestazione che l'operazione di cancellazione, oltre ad essere avvenuta, era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati.
Le spese del procedimento sono state poste a carico della societa'.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.