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Consigli Comunali in TV nel rispetto della privacy
Nella newsletter settimanale, il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato il delicato argomento della ripresa televisiva delle riunioni dei Consigli Comunali.
Rispondendo al quesito di un Comune riguardo alla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale, il Garante ha evidenziato alcuni aspetti del quadro normativo che regola la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni ed ha precisato alcune cautele per limitare il rischio che dati sensibili siano diffusi indebitamente.
I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta.
La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell'attività istituzionale. Tuttavia non possono assolutamente essere divulgate informazioni sullo stato di salute.
La pubblicità di atti e sedute consiliari è espressamente garantita dal D.Lg. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali limiti.
Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, ''può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive.''
''E' nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy.''
Inoltre si potrebbero specificare eventuali limitazioni alle riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l'attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.).
In base all'art.25 della legge 675/96 e al codice deontologico dei giornalisti, la televisione locale puo' diffondere le immagini senza il consenso degli interessati; mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
Il Garante ha ricordato infine che la legge sulla privacy riconosce al Consiglio comunale nel suo complesso e ai singoli componenti, la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei dati raccolti; il Consiglio, ad esempio, puo' visionare, anche prima della messa in onda, le riprese effettuate.
Rispondendo al quesito di un Comune riguardo alla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale, il Garante ha evidenziato alcuni aspetti del quadro normativo che regola la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni ed ha precisato alcune cautele per limitare il rischio che dati sensibili siano diffusi indebitamente.
I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta.
La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell'attività istituzionale. Tuttavia non possono assolutamente essere divulgate informazioni sullo stato di salute.
La pubblicità di atti e sedute consiliari è espressamente garantita dal D.Lg. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali limiti.
Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, ''può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive.''
''E' nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy.''
Inoltre si potrebbero specificare eventuali limitazioni alle riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l'attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.).
In base all'art.25 della legge 675/96 e al codice deontologico dei giornalisti, la televisione locale puo' diffondere le immagini senza il consenso degli interessati; mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
Il Garante ha ricordato infine che la legge sulla privacy riconosce al Consiglio comunale nel suo complesso e ai singoli componenti, la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei dati raccolti; il Consiglio, ad esempio, puo' visionare, anche prima della messa in onda, le riprese effettuate.
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