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Come “correggere” gli errori nei ricorsi al Garante della privacy
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Numerosi ricorsi presentati al Garante della Privacy sono ritenuti inammissibili perché privi di elementi previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati, ecc.).
In alcuni casi tali ricorsi irregolari possono essere tuttavia “corretti” e intergrati, affinchè il riccorrente non sia costretto a ripresentare un nuovo ricorso.
Ricordiamo che a differenza dei reclami e delle segnalazioni, il ricorso è presentabile, seguendo le formalità previste dalla normativa, solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione.
Con un provvedimento generale il Garante ha indicato alcune delle ipotesi in cui è possibile sanare i ricorsi irregolari.
Una sintesi del provvedimento è stata illustrata nella newsletter dell’Autorità.
Potrà essere ad esempio regolarizzato il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un’altra persona fisica o giuridica, o trasmesso all’Ufficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso l’Ufficio).
Tra le ipotesi nelle quali è possibile correggere il ricorso vi è il caso in cui siano presenti errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali.
Sarà anche possibile integrare il ricorso con la data della richiesta, necessariamente rivolta in prima battuta al titolare del trattamento o indicare i gravi motivi d’urgenza per i quali non si è potuta presentare.
Regolarizzabile anche la sottoscrizione del ricorso, che deve essere autenticata a meno che la firma sia digitale oppure apposta di fronte ad un funzionario del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati.
Il ricorrente poi, che abbia omesso di allegare copia dell’istanza rivolta al titolare o dell’eventuale procura conferita all’avvocato potrà produrla in sede di regolarizzazione del ricorso. Così come, se non lo abbia fatto, potrà indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda ed il domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene offerta anche a chi non abbia dimostrato di aver versato i diritti di segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Numerosi ricorsi presentati al Garante della Privacy sono ritenuti inammissibili perché privi di elementi previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati, ecc.).
In alcuni casi tali ricorsi irregolari possono essere tuttavia “corretti” e intergrati, affinchè il riccorrente non sia costretto a ripresentare un nuovo ricorso.
Ricordiamo che a differenza dei reclami e delle segnalazioni, il ricorso è presentabile, seguendo le formalità previste dalla normativa, solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione.
Con un provvedimento generale il Garante ha indicato alcune delle ipotesi in cui è possibile sanare i ricorsi irregolari.
Una sintesi del provvedimento è stata illustrata nella newsletter dell’Autorità.
Potrà essere ad esempio regolarizzato il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un’altra persona fisica o giuridica, o trasmesso all’Ufficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso l’Ufficio).
Tra le ipotesi nelle quali è possibile correggere il ricorso vi è il caso in cui siano presenti errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali.
Sarà anche possibile integrare il ricorso con la data della richiesta, necessariamente rivolta in prima battuta al titolare del trattamento o indicare i gravi motivi d’urgenza per i quali non si è potuta presentare.
Regolarizzabile anche la sottoscrizione del ricorso, che deve essere autenticata a meno che la firma sia digitale oppure apposta di fronte ad un funzionario del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati.
Il ricorrente poi, che abbia omesso di allegare copia dell’istanza rivolta al titolare o dell’eventuale procura conferita all’avvocato potrà produrla in sede di regolarizzazione del ricorso. Così come, se non lo abbia fatto, potrà indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda ed il domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene offerta anche a chi non abbia dimostrato di aver versato i diritti di segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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