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Cartelle cliniche e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

25/09/2003

Il Garante risponde, con un provvedimento generale, a quesiti e segnalazioni.

Le informazioni sullo stato di salute e la vita sessuale sono oggetto, per la loro particolare delicatezza, di una speciale protezione.

A seguito di numerosi quesiti e segnalazioni riguardanti le modalità di accesso a documenti contenenti informazioni sanitarie, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento generale, nel quale sono indicate regole e i limiti per prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti che contengono informazioni sanitarie da parte di persone diverse dal soggetto cui i dati si riferiscono.

I quesiti e le segnalazioni poste al Garante riguardavano, in particolare, le richieste di accesso rivolte ad amministrazioni pubbliche (per le quali l’Autorità ha ribadito l’applicabilità delle norme sulla trasparenza amministrativa), l’accesso alle cartelle cliniche detenute presso le strutture sanitarie e le richieste avanzate dai difensori ai sensi della normativa vigente.

I principi guida del documento sono stati illustrati nella newsletter dell’Autorità.

"Cartelle cliniche, fascicoli personali e, in generale, documenti che contengono informazioni sullo stato di salute detenuti da un’amministrazione pubblica , possono essere accessibili da persone diverse dal “malato” solo se il diritto che si intende far valere in giudizio è di “pari rango”, ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati.

La comunicazione dei dati è giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili (artt. 71, 92 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali). In ogni altra situazione prevale la tutela della riservatezza, della dignità e degli altri diritti fondamentali del malato."

“Per la valutazione del “pari rango”, - si precisa nella newsletter - l’amministrazione o la struttura privata, alle quali venga richiesto l’accesso ai dati, devono far riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere.
Ma occorre valutare, anche, che tutti i dati richiesti siano effettivamente “necessari” all’esercizio o alla difesa di diritti equivalenti a quello di riservatezza e, nel caso, accogliere parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie.
La valutazione dei diritti di “pari rango” si applica anche nell’ipotesi in cui la richiesta di accesso o di comunicazione dei dati sanitari sia avanzata da un difensore, nell’ambito di investigazioni difensive, o nella comunicazione da parte di un soggetto privato (ad esempio una casa di cura) di singoli dati personali sulla salute o la vita sessuale.”

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