BANCHE: IMPRONTE DIGITALI, TELECAMERE E DIRITTI DEI CLIENTI
L’organo collettivo del Garante della Privacy, ha indicato le regole per l’installazione di sistemi che, a fini di identificazione dei clienti, associano dati biometrici con altri dati personali.
Il nuovo provvedimento segue quello del 2001 e richiama l’attenzione sulle garanzie introdotte dal Codice sulla privacy per i trattamenti di dati che presentano specifici rischi.
Per far accedere i clienti le banche potranno utilizzare le impronte digitali e associarle alle immagini raccolte dalle telecamere ma soltanto in presenza di effettive situazioni di rischio.
Quando si utilizzano tali sistemi, i clienti vanno informati e lasciati comunque liberi di entrare in banca con modalità alternative. I dati raccolti vanno “cifrati” e le chiavi conservate presso un soggetto indipendente esterno alla banca, “il vigilatore dei dati”. Le immagini e le impronte digitali devono essere “criptate” prima della loro registrazione in un archivio. Ai dati “in chiaro” potranno accedere soltanto l’autorità giudiziaria e la polizia.
In particolare il Garante ha specificato che per poter installare apparecchiature che consentono l’identificazione delle persone attraverso la combinazione di telecamere e di scanner che raccolgono dati biometrici, occorre che si verifichino condizioni di effettivo rischio (ad es., sportelli siti in aree ad alta densità criminale o in aree isolate o posti vicino “vie di fuga”) e che l’obiettivo sia quello esclusivo di elevare il grado di sicurezza di beni e persone.
Ai clienti dovrà comunque essere consentito l’accesso all’istituto senza obbligo di prestarsi a tali trattamenti dei dati, ad esempio con l’esibizione di un documento di identificazione.
Infine, i dati, sia immagini che impronte, dovranno essere cancellati automaticamente - salvo motivi di giustizia o richiesta dell’interessato - entro una settimana.
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