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Assicurazioni e convinzioni religiose
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Con un provvedimento ad hoc il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato una società cooperativa di assicurazioni, che ne aveva fatto richiesta, a trattare i dati relativi alla convinzione religiosa dei propri soci. Potrà farlo limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili per l’applicazione di una specifica norma del proprio statuto e alle stesse condizioni previste dall’autorizzazione generale n. 5/2004 rilasciata dall’Autorità nel giugno 2004. Autorizzazione che la società deve già rispettare per il trattamento degli altri dati personali dei propri assicurati.
La società cooperativa di assicurazioni si trova, secondo quanto stabilito dallo statuto, nella condizione di raccogliere e conservare anche dati “religiosi” dei soci che dichiarano di professare la religione cattolica e manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche. A differenza degli altri clienti, tali soci possono essere assicurati a particolari condizioni di favore.
Sono da sempre rari i casi di autorizzazioni ad hoc dopo che la disciplina sulla privacy ha previsto il rilascio annuale da parte del Garante di autorizzazioni generali rivolte a diverse categorie professionali (datori di lavoro, medici, avvocati) che possono così usare dati sensibili (salute, origine etnica, convinzioni religiose, appartenenze politiche e sindacali, vita sessuale) e giudiziari (casellario giudiziale, sanzioni amministrative, qualità di imputato o indagato) senza dover richiedere di volta in volta il permesso.
La normativa sulla privacy continua a riservare, comunque, al Garante la valutazione di rilasciare singole autorizzazioni il cui accoglimento sia giustificato da circostanze particolari o da situazioni eccezionali.
Nel caso in esame, l’intervento specifico a tutela del dato “religioso” dei soci si è reso necessario non essendo prevista nelle autorizzazioni generali una disposizione che regolamenti espressamente il trattamento di questo tipo di informazioni da parte delle società di assicurazioni.
Nell’accogliere la richiesta dell’assicurazione il Garante ha tenuto conto anche dello scopo mutualistico della società che offre ai propri soci contratti di assicurazione a condizioni economiche particolari.
Con un provvedimento ad hoc il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato una società cooperativa di assicurazioni, che ne aveva fatto richiesta, a trattare i dati relativi alla convinzione religiosa dei propri soci. Potrà farlo limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili per l’applicazione di una specifica norma del proprio statuto e alle stesse condizioni previste dall’autorizzazione generale n. 5/2004 rilasciata dall’Autorità nel giugno 2004. Autorizzazione che la società deve già rispettare per il trattamento degli altri dati personali dei propri assicurati.
La società cooperativa di assicurazioni si trova, secondo quanto stabilito dallo statuto, nella condizione di raccogliere e conservare anche dati “religiosi” dei soci che dichiarano di professare la religione cattolica e manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche. A differenza degli altri clienti, tali soci possono essere assicurati a particolari condizioni di favore.
Sono da sempre rari i casi di autorizzazioni ad hoc dopo che la disciplina sulla privacy ha previsto il rilascio annuale da parte del Garante di autorizzazioni generali rivolte a diverse categorie professionali (datori di lavoro, medici, avvocati) che possono così usare dati sensibili (salute, origine etnica, convinzioni religiose, appartenenze politiche e sindacali, vita sessuale) e giudiziari (casellario giudiziale, sanzioni amministrative, qualità di imputato o indagato) senza dover richiedere di volta in volta il permesso.
La normativa sulla privacy continua a riservare, comunque, al Garante la valutazione di rilasciare singole autorizzazioni il cui accoglimento sia giustificato da circostanze particolari o da situazioni eccezionali.
Nel caso in esame, l’intervento specifico a tutela del dato “religioso” dei soci si è reso necessario non essendo prevista nelle autorizzazioni generali una disposizione che regolamenti espressamente il trattamento di questo tipo di informazioni da parte delle società di assicurazioni.
Nell’accogliere la richiesta dell’assicurazione il Garante ha tenuto conto anche dello scopo mutualistico della società che offre ai propri soci contratti di assicurazione a condizioni economiche particolari.
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