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Alla ricerca di equilibrio tra diritto di cronaca e privacy
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Il tema del difficile equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto alla privacy è stato trattato in un ampio documento del Garante per la protezione dei dati personali. L'Autorità ha preso in esame alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di lavoro, costituito tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti, sull’applicazione del codice deontologico dei giornalisti a sei anni dalla sua entrata in vigore.
Complessi i temi presi in esame: autonomia e responsabilità del giornalista; interesse pubblico ed essenzialità dell’informazione; accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni; diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati sulla salute e sulla vita sessuale.
“La molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca - si legge nel documento - non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e diffusi nel riferire su singoli fatti: un medesimo dato legittimamente pubblicato in un contesto può non esserlo in un altro. D’altra parte una codificazione minuziosa risulterebbe inopportuna.
Ma se il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero resta, dunque, affidato innanzitutto al giornalista e alla sua responsabile valutazione, la sua attività deve comunque svolgersi nel rispetto di principi e diritti posti a tutela della riservatezza e dignità della persona.”
Il documento è consultabile qui.
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Il tema del difficile equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto alla privacy è stato trattato in un ampio documento del Garante per la protezione dei dati personali. L'Autorità ha preso in esame alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di lavoro, costituito tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti, sull’applicazione del codice deontologico dei giornalisti a sei anni dalla sua entrata in vigore.
Complessi i temi presi in esame: autonomia e responsabilità del giornalista; interesse pubblico ed essenzialità dell’informazione; accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni; diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati sulla salute e sulla vita sessuale.
“La molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca - si legge nel documento - non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e diffusi nel riferire su singoli fatti: un medesimo dato legittimamente pubblicato in un contesto può non esserlo in un altro. D’altra parte una codificazione minuziosa risulterebbe inopportuna.
Ma se il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero resta, dunque, affidato innanzitutto al giornalista e alla sua responsabile valutazione, la sua attività deve comunque svolgersi nel rispetto di principi e diritti posti a tutela della riservatezza e dignità della persona.”
Il documento è consultabile qui.
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