Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Accesso ai dati sensibili e privacy
Puo' un'azienda ottenere il permesso di visionare dati sanitari di un ex-dipendente, custoditi dall'Inail?
La seconda sezione del Tar Lombardia, con la sentenza n. 4615/2000, ha disposto che l'Inail di Varese accolga, sia pur parzialmente, la richiesta presentata da un'azienda in merito all'accesso ai dati riguardanti un ex-dipendente.
L'azienda aveva richiesto di visionare gli atti ed i documenti relativi al procedimento per il riconoscimento della malattia professionale ad un suo ex dipendente.
Per motivare la richiesta, l'azienda sosteneva di aver il diritto all'accesso in quanto da questo procedimento sarebbero potute nascere delle conseguenze legali anche per l'azienda, come ad esempio la richiesta di risarcimento per i danni non coperti dall'Inail o per un eventuale procedimento penale a carico di suoi dirigenti.
Con questa sentenza, il Tar ha ribadito che il diritto di accesso ai dati e' prevalente sul diritto alla riservatezza qualora siano coinvolti interessi giuridicamente rilevanti per difesa dei quali sia necessario conoscere l'attivita' amministrativa.
La seconda sezione del Tar Lombardia, con la sentenza n. 4615/2000, ha disposto che l'Inail di Varese accolga, sia pur parzialmente, la richiesta presentata da un'azienda in merito all'accesso ai dati riguardanti un ex-dipendente.
L'azienda aveva richiesto di visionare gli atti ed i documenti relativi al procedimento per il riconoscimento della malattia professionale ad un suo ex dipendente.
Per motivare la richiesta, l'azienda sosteneva di aver il diritto all'accesso in quanto da questo procedimento sarebbero potute nascere delle conseguenze legali anche per l'azienda, come ad esempio la richiesta di risarcimento per i danni non coperti dall'Inail o per un eventuale procedimento penale a carico di suoi dirigenti.
Con questa sentenza, il Tar ha ribadito che il diritto di accesso ai dati e' prevalente sul diritto alla riservatezza qualora siano coinvolti interessi giuridicamente rilevanti per difesa dei quali sia necessario conoscere l'attivita' amministrativa.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.