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Abbonamenti alla pay-tv e pubblicita'
E’ nel pieno diritto il cittadino che chiede di non ricevere pubblicità mediante decoder dalla tv via satellite alla quale è abbonato.
Lo ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali, esaminando il ricorso di un abbonato ad una tv via satellite, che, dopo aver ricevuto via decoder messaggi pubblicitari, aveva chiesto più volte invano alla società di non inviare più comunicazioni pubblicitarie, effettuate con qualsiasi mezzo.
Il caso è stato illustrato nel notiziario settimanale dell’Autorità.
Dopo un primo intervento del Garante, che aveva invitato la società ad aderire alle richieste dell’abbonato, la società aveva dichiarato di aver attivato alcune procedure per impedire l’invio di messaggi pubblicitari al ricorrente.
Nonostante ciò, invio dei messaggi era proseguito. L’abbonato è quindi ricorso nuovamente al Garante.
L’autorità ha riconosciuto che la società, non fornendo riscontro tempestivo e idoneo alle richieste dell’interessato ottemperando solo tardivamente a quanto richiesto, ha violato “i diritti della personalità del ricorrente al quale deve essere puntualmente assicurato il rispetto del diritto di non ricevere più corrispondenza pubblicitaria pur essendo in atto con la società un rapporto contrattuale.”
L’intervento del Garante ha inoltre sottolineato che “il diritto di non essere più destinatario di corrispondenza indesiderata deve essere garantito dalla società non solo sulla base di una procedura occasionale, come nella vicenda esaminata, ma con l’adozione di necessarie misure, anche tecniche, atte ad inibire in modo permanente l’invio di messaggi indesiderati e ad assicurare l’agevole ed effettivo esercizio dei diritti, in questo caso l’opposizione del ricorrente all’uso per fini pubblicitari dei propri dati personali.”
L’Autorità ha, pertanto, imposto alla società televisiva di inibire con effetto immediato ulteriori invii di comunicazioni pubblicitarie effettuate con qualsiasi ogni mezzo, anche cartaceo, dando conferma di aver ottemperato sia al ricorrente, sia alla stessa Autorità.
"L’inosservanza del provvedimento del Garante comporta una specifica responsabilità penale."
Lo ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali, esaminando il ricorso di un abbonato ad una tv via satellite, che, dopo aver ricevuto via decoder messaggi pubblicitari, aveva chiesto più volte invano alla società di non inviare più comunicazioni pubblicitarie, effettuate con qualsiasi mezzo.
Il caso è stato illustrato nel notiziario settimanale dell’Autorità.
Dopo un primo intervento del Garante, che aveva invitato la società ad aderire alle richieste dell’abbonato, la società aveva dichiarato di aver attivato alcune procedure per impedire l’invio di messaggi pubblicitari al ricorrente.
Nonostante ciò, invio dei messaggi era proseguito. L’abbonato è quindi ricorso nuovamente al Garante.
L’autorità ha riconosciuto che la società, non fornendo riscontro tempestivo e idoneo alle richieste dell’interessato ottemperando solo tardivamente a quanto richiesto, ha violato “i diritti della personalità del ricorrente al quale deve essere puntualmente assicurato il rispetto del diritto di non ricevere più corrispondenza pubblicitaria pur essendo in atto con la società un rapporto contrattuale.”
L’intervento del Garante ha inoltre sottolineato che “il diritto di non essere più destinatario di corrispondenza indesiderata deve essere garantito dalla società non solo sulla base di una procedura occasionale, come nella vicenda esaminata, ma con l’adozione di necessarie misure, anche tecniche, atte ad inibire in modo permanente l’invio di messaggi indesiderati e ad assicurare l’agevole ed effettivo esercizio dei diritti, in questo caso l’opposizione del ricorrente all’uso per fini pubblicitari dei propri dati personali.”
L’Autorità ha, pertanto, imposto alla società televisiva di inibire con effetto immediato ulteriori invii di comunicazioni pubblicitarie effettuate con qualsiasi ogni mezzo, anche cartaceo, dando conferma di aver ottemperato sia al ricorrente, sia alla stessa Autorità.
"L’inosservanza del provvedimento del Garante comporta una specifica responsabilità penale."
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