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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Testo unico sulla sicurezza: “indecente” depenalizzazione antincendio
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Quel che non aveva fatto il governo precedente con la bozza di testo unico Sacconi, sta avvenendo oggi con lo schema di decreto legislativo - testo unico 2008: depenalizzati tutti gli obblighi di sicurezza antincendio oggi vigenti col d.p.r. n. 547/1955. I vigili del fuoco non potranno più sanzionare le imprese pericolose.
di Rolando Dubini, avvocato in Milano
T.u. sicurezza: indecente depenalizzazione antincendio
È sconvolgente, indecente e anche vergognoso leggere di questa drammatica depenalizzazione degli obblighi di sicurezza antincendio e prevenzione degli incendi già previsti e vigenti oggi col d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547: il testo unico 2008 presenta molti aspetti positivi, ma quasi altrettanto negativi al massimo grado, e questo dell'antincendio è il più vergognoso di tutti.
Dopo la ThyssenKrupp, il tragico rogo che ha cancellato le vite di sette lavoratori, è del tutto assurdo che un testo unico la cui emanazione è stata accelerata da quel dramma, cancelli esplicitamente parti importanti di tutela antincendio, privando gli organi di vigilanza dei vigili del fuoco degli strumenti legali per contrastare la pericolosità di molte attività e imprese.
Ad onor del vero va riconosciuto che la bozza di testo unico del precedente governo (mai convertitasi in decreto legislativo), la bozza "Sacconi", aveva al contrario salvaguardato interamente tutte le norme antincendio previgenti, disponendo all'art. 186 (Abrogazioni) l'abrogazione del d.p.r. n. 547/55, ad eccezione di tutte le disposizioni antincendio: "1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25;
b) Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ad eccezione, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, degli articoli 11, comma 7, lett. c); 13; 14; 26; 31; 35; 234; 235; da 237 a 240; da 244 a 246; da 248 a 254; 260; 262; 263; 266; 267; 300; 303; da 329 a 337; da 352 a 365 e articolo 389 per la parte sanzionatoria relativa agli articoli richiamati. Le disposizioni, ad eccezione di quelle appena indicate, contenute nei titoli II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;".
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Che cosa prevede invece il nuovo testo unico 2008, chiamiamolo pure "Damiano"?
Prevede che, Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza, "1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV".
Bene, l'ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del testo unico 2008 contiene un prezioso paragrafo, il n. 4 che reca essenziali MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE, ovvero riprende tutti gli obblighi antincendio del d.p.r. n. 547/55.
Dove sta l'inganno?
Che mentre la bozza Sacconi faceva salvi gli articoli del d.p.r. n. 547/55 integralmente, incluse le sanzioni penale, nel testo unico 2008 si rinvia all'articolo 68 recante le Sanzioni per il datore di lavoro, dove inopinatamente leggiamo quanto segue:
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da sei a dodici mesi o con l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
L'articolo 63 del testo unico 2008, comma 1, è del tutto ignorato, quindi tutti gli obblighi antincendio vengono depenalizzati come se nulla fosse.
Un'indecente vergogna.
Ci sarà qualcuno che muoverà un passo per rimuovere questa indecenza?
Fonte: Le Guide di SuperEva.
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Rispondi Autore: ursamaior - likes: 0 | 17/03/2008 (07:41) |
Sarebbe il caso che l'Avv. Dubini si rilassasse e leggesse il testo con maggiore attenzione. Non è assolutamente come dice lui: la violazione delle norme di sicurezza antincendio sono previste, penalizzate e la sanzione è anche più elevata. Infatti, come scrive Dubini, il nuovo TU recita: Articolo 63, comma 1 - Requisiti di salute e di sicurezza, "1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV". Questo articolo effettivamente non è sanzionato. Egli però dimentica il successivo Articolo 64, comma 1, lett. a), in cui, invece, si afferma: " Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, comma 1". Questo articolo e questo comma sono sanzionati (e dunque la violazione delle disposizioni presenti nell'intero allegato IV) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro. Semmai, mi si dirà, il problema è che in presenza di violazioni plurime dei disposti dell'allegato IV del nuovo TU, sarà prevista solo un'unica sanzione... |
Rispondi Autore: nadia - likes: 0 | 17/03/2008 (10:49) |
speriamo che questo fatto venga evidenziato e si provvedaa reinserire gli obblighi e sanzioni per l'antincendio. Dopo il rogo alla Thyssen, sarebbe il colmo che questo settore venga trascurato. |
Rispondi Autore: tachi70 - likes: 0 | 17/03/2008 (14:44) |
Gent.mo Avv. Dubini ho letto il testo unico ed il D.P.R. 547/55 e non ho apprezzato le differenze in materia di sanzioni che Lei prospetta. Mi pare che rimangano anche in materia di disposizioni antincendio. Gradirei un chiarimento. Grazie. |
Rispondi Autore: Manuele - likes: 0 | 18/03/2008 (15:37) |
l'allegato antincendio è tutto sanzionato con l'art. 64 comma 1 lettera A e 68 comma 1 lettera B |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 20/03/2008 (00:41) |
La mia risposta ai critici è questa: il governo ha accolto nel testo unico due emendamenti da me proposti proprio in materia di antincendio, che sono i seguenti: E' stato integrato l'articolo 55, comma 4, lettera b) con l'aggiunta delle parole "articoli 18, comma 1, lettera t) e 46, comma 2" E' stato integrato l'articolo 68, comma 1 lettera b), dopo le parole "per la violazione dell'articolo", con l'aggiunta, delle parole "63, comma 1, in relazione all'allegato IV nel quale ogni singolo paragrafo individua uno o più comportamenti vietati autonomamente rilevanti" E' del tutto evidente da questo FATTO che il Testo Unico presentava alcune significative carenze in materia di prevenzione incendi cui è stato posto rimedio con i miei emendamenti, che sono passati grazie anche al tono che ho usato nel mio articolo. In questo caso, ricordando Torino, il fine giustifica abbondanetemente i mezzi. |