Serbatoi a…distanza
Con decreto del 5 luglio 2005, il Ministero dell’Interno ha integrato con nuove disposizioni il D.M. 14 maggio 2004, riguardante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
Le integrazioni contenute nel nuovo provvedimento riguardano le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto (il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar).
Per quanto concerne ifabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982), il D.M. 14 maggio 2005 prevede che siano rispettate rispetto agli elementi pericolosi del deposito seguenti distanze minime di sicurezza: 10 m, per depositi di capacità fino a 3 m3; 15 m, per depositi di capacità oltre 3 m3 fino a 5 m3; 22 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3.
Il decreto del 5 luglio 2005 prevede che tali distanze possono essere ridotte fino alla metà “limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per capacità fino a 3 m3 e fino a 5 m3, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi”.
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 14 Maggio 2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
(Testo con le modifiche apportate dal d.m. 5 luglio 2005).
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 5 luglio 2005 Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
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