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Prevenzioni incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili liquidi

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Entrerà in vigore il 19 luglio 2005 il decreto del Ministero dell’Interno del 28 aprile 2005 con il quale è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

Le disposizioni mirano ad evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile e nel caso questa si verifichi, ad evitare spandimenti in locali diversi da quello di installazione.
Inoltre l’applicazione delle disposizioni ha l’obiettivo di limitare, in caso di incendio, danni alle persone e ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti e ad consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il decreto si applica ai seguenti impianti termici di portata termicacomplessiva maggiore di 35 kW , alimentati da combustibili liquidi:

- climatizzazione di edifici e ambienti;

- produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;

- forni da pane e altri laboratori artigiani;

- lavaggio biancheria e sterilizzazione;

- cucine e lavaggio stoviglie.

Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.

Non sono oggetto del decreto 28 aprile 2005 le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal D.Lgs. 93/2000.
Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.
Tuttavia all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.

Le disposizioni del DM 28 aprile 2005 si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

Impianti esistenti

Per quanto riguarda gli impianti esistenti al 19 luglio 2005, agli impianti di portata termica superiore a 116 kW, se approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale deivigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del DM 28 aprile 2005.

Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 devono essere adeguati alle disposizioni del DM 28 aprile 2005 entro il 19 luglio 2008 con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la previgente normativa.

Agli impianti esistenti al 19 luglio 2005 e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.

Il testo del provvedimento è consultabile nella Banca Dati di PuntoSicuro:
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 aprile 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

 

 

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