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Prevenzione incendi: un passo avanti per il nuovo DM 10.3.1998

Prevenzione incendi: un passo avanti per il nuovo DM 10.3.1998
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

27/07/2018

Pubblicata una bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008”


E’ stata pubblicata una nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008” – CCTS del 10 luglio 2018

Il documento non è definitivo e pertanto non è in vigore.

 

L’elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un’articolazione simile a quella del DM 10/3/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.

 

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La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al DM 10/3/1998 ad oggi vigente:

 

-Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati, desumibile dalla tabella 1.2 dell’allegato 1, di seguito riportata.

 

 

 

 

In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale che “Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.” Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del DM 3/8/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.

 

-La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.

 

-La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi,  e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

 

 

L’articolo è tratto da:

Nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008” – CCTS del 10 luglio 2018(pdf)

 



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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
27/07/2018 (09:33:28)
Secondo me avrebbero dovuto agire meglio sulla formazione. Un aggiornamento quinquennale è forse "troppo distante" ...uno triennale è forse "troppo vicino" viste le ore degli aggiornamenti . In assenza di norma , personalmente, da anni adotto un aggiornamento al 50% ogni 2 anni e mezzo così non "stanco" le persone e "rinfresco" la memoria (ad esempio x rischio medio: 2,5 ore oggi e 2,5 ore tra 2 anni e mezzo...costi identici alla fine ma persone "sempre in allenamento". Resta il fatto che molti corsi sono "ridondanti" per molte attività...Resta il fatto che forse 5 ore di agg.to per il rischio medio forse sono tante...Resta il fatto che le materie per gli esami e per il corso di rischio elevato sono molte volte inutili o esagerate (ad un addetto antincendio poco interessa sapere delle maschere antigas..visto che poi non si utilizzano se non in casi particolarissimi...sapere utilizzare un idrante ad un insegnante di filosofia di un istituto superiore (perchè nominato addetto antincendio)...è praticamente inutile...Avete mai provato ad utilizzare un idrante DN 45 in pressione a 2...4 bar ? Significa farsi male e fare danni...Avete mai provato a svolgere una manichetta da 20 metri DN 45 di una cassetta idrante posta nel vano scale ? Sapere cosa sia un filtro a prova di fumo o una scala a prova di fumo e la differenza con una scala protetta...cosa può servire ad un addetto antincendio ? Servirà ad un progettista, un consulente (che forse a volte sbagliano...) E poi perchè i quesiti degli esami e le dispense parlano ancora di estintori ad HALON ? E perchè gli esami per un addetto per rischio medio ...sono in pratica uguali di quelli per un addetto a rischio elevato ? Perchè ci rompiamo la testa per imparare (o insegnare) a svolgere e sopratutto riavvolgere una manichetta idrante...quando si sa dall'inizio che non sarà così e nessuno (se non protezione civile o vv.f.) riavvolgerà mai una manichetta dopo un incendio ...ipotizzando che l'abbiano usata e non si siano fatti male... Perchè nelle scuole con più di 300 persone all'interno (circa 15 classi + docenti-ATA-COLLAB SCOL ecc... è necessario l'esame dai VV.F. ? E poi la fatidica domanda : perchè SOLO i VV.F. possono tenere gli esami ed anche i corsi ...non era stato considerato un elemento che andava a ledere i principi della libera concorrenza ? Per chè non si fanno corsi diversi per diverse attività (ospedali trattati come scuole come aziende come ....) ? ...leggerò gli altri 8 allegati del decreto...che mi sembra una copia incolla...
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
27/07/2018 (11:21:07)
Ma soprattutto perchè non lasciamo fare ai VV.F che sono professionisti pagati per farlo il proprio lavoro senza mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori facendoli "giocare" a fare i pompieri ?
Capisco l'intervento per piccoli principi d'incendio o in caso di pericolo grave e immediato per un collega, ma pretendere che un lavoratore entri in un luogo interessato da un incendio con un autoprotettore sulle spalle, senza avere una minima conoscenza di come e se la struttura potrà resistere o sarà interessata da crolli e cedimenti mi sembra un atto di assoluta irresponsabilità che non fa altro che rendere vani fiumi di parole e carta per tutelare la salute , la sicurezza e l'integrità dei lavoratori.
Insegniamo piuttosto a fare prevenzione affinchè il fatto non accada ed a chiamare soccorsi esterni in modo corretto, tutto il resto come al solito non è altro businness.
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
27/07/2018 (13:57:47)
Ho svolto corsi antincendio per più di 30 anni , mi dispiace commentare gli articoli degli altri , ma sono stranulato dopo avere letto i due articoli precedenti , ho capito perchè in questa materia come minimo siamo tornati indietro di 30 anni....cosa interessa sapere stendere una manichetta...un filtro...non parliamo di uu'autorespiratore....ma lasciamo fare ai vvf....ho capito perchè negli ultimi anni , lo spegnimento più efficace è quello dell'esaurimento del combustibile !
Autore: Gianni M.
27/07/2018 (15:17:10)
Seguendo questo ragionamento sarebbe inutile imparare la matematica. Tanto al massimo devo sapere fare le addizioni quando pago il conto in pizzeria. Per tutto il resto c'è la calcolatrice.
Personalmente la penso in modo opposto: la cultura antincendio è un humus che si forma con la consapevolezza e la conoscenza.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
30/07/2018 (06:19:50)
Caro sig. Gianni M., ha ragione dicendo che "non" bastano le addizioni , ma insistere su molti argomenti "inutili" alla Prevenzione è...inutile.
Secondo me dietro a molto di quello che si fa passare per Prevenzione Incendi, dietro a diverse cose di quello che si scrive nelle normativa ed a quello che si richiede...c'è il "business" gli interessi (anche giustificabili) dell'economia. Le faccio un esempio: gli impianti idrici antincendio nelle scuole. Chiederei al Ministero di fornire i dati numerici assoluti di quanti incendi nelle scuole (peraltro molto pochi secondo una ricerca del Min. Int. presente sul web) siano stati "spenti" o semplicemente "affrontati" con l'impianto idrico antincendio della scuola in fiamme stessa . Io ho solo un'esperienza di 20 anni come rspp in 150÷200 plessi/anno (su circa 50.000 scuole in Italia ...seguivo solo lo 0,3% ...) . Far seguire 1...2...3 ore in più o in meno di corso a i 200.000 (stima su 50.000 plessi) addetti antincendio scolastici significa una "grande cifra di €" che si muove... Ha ragione sulla consapevolezza e la conoscenza...solo che (sempre secondo me) non hanno pensato "con" molta Consapevolezza nello stendere i programmi d'esame. Farei provare l'utilizzo di un estintore già alle elementari a tutti i bambini e introdurrei alcuni argomenti di prevenzione incendi (o protezione) già alle elementari spiegandoli in modo semplice ma completo , questo sì lo farei.

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