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Prevenzione incendi: responsabilità civile e regime sanzionatorio

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

14/06/2012

Indicazioni relative alla responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione incendi. I soggetti coinvolti dal DPR 151/2011, asseverazione, certificazione e i riferimenti normativi del regime sanzionatorio.

 
 
 
Dopo aver parlato di procedure di semplificazione, di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di professionisti della prevenzione incendi e di deroghe, affrontiamo oggi il tema della responsabilità civile e del regime sanzionatorio.
 
Nell’intervento “ La responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione incendi”, a cura dell’Avv. Francesco Pasquino (Studio Legale Pasquino & associati), si ricorda che il DPR 151/2011 coinvolge principalmente tre soggetti:
-il titolare dell’impresa: “segnala l’inizio dell’attività: rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali di cui all’art. 46 e per i fatti previsti dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000, dichiara di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal Dlgs n. 81/2008 (artt. 17; 18; 28; 36; 37; 43; 46; 80; 163 e 289);
-il tecnico abilitato iscritto all’albo professionale: “assevera la conformità dell’opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F.”;
-il tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno:  “elabora e redige le dichiarazioni e le certificazioni che devono comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, etc. rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio”.


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Il relatore ricorda che con asseverazione, che in italiano significa “affermare con solennità”, si intende il “porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto; tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell’intervento che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi”.
Mentre, riguardo alla certificazione, sottolinea che il certificato è l’atto “volto a provare l’oggettiva verità di ciò che in esso è affermato” e “proviene da soggetti che esercitano professioni o arti costituenti servizi di pubblica necessità” (il concetto di certificazione “è più ampio di quello di certificato amministrativo, in quanto comprende anche attestazioni relative ad attività compiute dall’autore o avvenute in sua presenza”).
 
L’intervento si sofferma poi sul regime sanzionatorio, ad esempio con riferimento:
- alla Legge n. 241/90 e s.m.: l’art. 19, comma 6 di tale legge - come modificata dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – stabilisce che ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o nelle attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
- all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni;
- all’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro; - all’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato): ai sensi di tale articolo se alcuno dei fatti previsti dagli artt. 476 (falsità materiale in atti pubblici) 477 (falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. E le “pene previste nei citati articoli variano da sei mesi a dieci anni”.
 
Riguardo al regime sanzionatorio il documento fa riferimento anche al Dlgs n. 139/2006:
-art. 20, co. 1: chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall’art. 16, comma 1;
-art. 20 co. 2: chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e le dichiarazioni medesime;
-art. 20 co. 3: ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
 
Nel caso poi di attività caratterizzate dalla presenza di lavoratori si applica anche la normativa di cui al Decreto legislativo 81/2008, con i relativi adempimenti”.
In particolare il relatore sottolinea che l’art. 68 “sanziona con l’arresto da due a quattro mesi, o con l’ammenda da euro 1.000,00 a 4.800,00, la mancata richiesta del parere di conformità sul progetto e la visita di controllo ai fini del rilascio del CPI, per le aziende nelle quali si producono, impiegano, sviluppano, detengono, prodotti infiammabili, incendiabili, esplodenti, ovvero aziende che presentano gravi pericoli per i lavoratori in caso di incendio”.
 
Senza dimenticare poi l’art. 24 (Estinzione del reato) del D.lgs n. 758/1994.
L’articolo recita che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e “provvede al pagamento di un quarto del massimo della pena. E l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo, a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art.
 162-bis del codice penale (oblazione). In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
 
Sempre in relazione alle sanzioni, non si potevano non citare altri importanti articoli del codice penale:
-art. 449 c.p.: chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
-art. 423 c.p.: chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni;
-art. 437 c.p.: chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Infine si ricorda che la responsabilità civile comprende:
- “la responsabilità extracontrattuale verso i terzi del titolare dell’impresa e dei professionisti” (Art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno);
- “la responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del titolare dell’impresa per inadempimento contrattuale”.  
 
 
La responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione incendi”, a cura dell’Avv. Francesco Pasquino, Studio Legale Pasquino & associati, intervento al convegno “Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione” (formato PDF, 537 kB).
 
 
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Rispondi Autore: giuseppe riviello - likes: 0
17/07/2014 (18:02:09)
ritengo che l'eventuale applicazione dell'art. 20 del D.lgs 193 oppure oggi il d.lgs 81, per mancata presentazione della SCIA o rinnovo, violerebbe alcuni dei corollari del principio di legalità, ovvero:
1) irretroattività della legge, per le attività esistenti al mese di ottobre 2011;
2) tassatività, in quanto il certificato di prevenzione incendi non esiste più;
3) riserva della legge, in quanto le attività soggette sono state individuate con un regolamento governativo (DPR 151) il quale non ha, a differenza del DPR 547, forza di legge (analogia con la sentenza 282 della consulta sulla legge 818).
Rispondi Autore: Michele D'Ospina - likes: 0
15/12/2014 (16:52:33)
Salve
nell'articolo di cui sopra si scrive che il certificato prevenzione incendi (C.P.I.) non serve più, sapete dirmi quale è la legge che lo stabilisce?

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