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Prevenzione incendi: nuove circolari

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

10/02/2005

Dal Dipartimento dei VVF tre comunicazioni riguardanti le attività a rischio di incidente rilevante e i progetti di centrali elettriche.

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Le attività a rischio di incidente rilevante e le centrali elettriche sono al centro delle prime tre lettere circolari del 2005 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.

La comunicazione del 24 gennaio 2005 fornisce chiarimenti in merito alle procedure di prevenzioni incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art.8 del D.Lgs. 334/99).
Mentre le lettere circolari del 1° febbraio 2005 e del 2 febbraio 2005 forniscono rispettivamente l’elenco dei progetti di centrali elettriche presentati ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n° 55 e l’elenco delle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art.8 del D.Lgs. 334/99).

La circolare del 24 gennaio 2005 precisa che il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200 “conferma l’attuale regime autorizzativo basato sul rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (di seguito CPI) e specifica le competenze e responsabilità dei soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e gestione dell’attività.”

Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti ai controlli di prevenzione incendi, pertanto, il CPI attesta il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del gestore (cfr. art. 5 e art. 7 del D.Lgs. 334/99).
La procedura indicata nella circolare del 24 gennaio 2005 è la seguente:
“Per tali attività, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, che partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 334/99 nonché alle Commissioni di accertamento sopralluogo di cui all’art. 4 del D.M.19/03/2001, rilascia il CPI a valle della procedura di cui all’art. 21 del D.Lgs. 334/99, con le modalità ed i tempi indicati nello stesso D.M. 19/03/2001 (in G.U. n. 80 del 5/4/2001).
Tale decreto, all’art. 8, stabilisce che “le determinazioni espresse dal Comitato al termine dell’istruttoria di cui all’art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi”.

La Commissione di accertamento sopralluogo, nominata dal Comitato e costituita da almeno tre componenti (dirigenti e/o funzionari dei Vigili del Fuoco, componenti del CTR ed esperti designati in analogia a quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 577/82, funzionari di Pubblica Sicurezza designati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 420/94 e della lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2600 dell’11 novembre 2004), ha il compito di verificare l’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato nonché il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi (cfr. decreto 4 maggio 1998 nella sezione che stabilisce i criteri di progettazione antincendio in mancanza di specifiche regole tecniche).

La Commissione, qualora riscontrasse incompletezze o incongruità, riferirà al Comitato che ne terrà conto anche in relazione alle competenze in materia di controllo sugli stabilimenti in argomento evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26/11/2003.”

MINISTERO DELL’INTERNO LETTERA CIRCOLARE 24 gennaio 2005 Prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/99).

MINISTERO DELL’INTERNO LETTERA CIRCOLARE 1 febbraio 2005 Progetti di centrali elettriche presentati ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n° 55 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale".

MINISTERO DELL’INTERNO LETTERA CIRCOLARE 2 febbraio 2005 Attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art.8 del D.Lgs. 334/99).



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