Prevenzione incendi e manutenzione degli impianti termici
Bolzano, 3 Apr – Sono molte le notizie di cronaca che ci ricordano ogni anno quanto siano pericolosi, nelle abitazioni e nei luoghi di studio e lavoro, gli impianti termici male installati o in carenza di manutenzione. E sicuramente uno dei fattori necessari affinchè le normative vigenti possano essere correttamente applicate, prevenendo così (anche attraverso idonee analisi dei rischi) gravi infortuni, è la chiarezza e la uniformità nei termini utilizzati.
E proprio per favorire questa uniformità nella Regione Trentino-Alto Adige che la Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato il Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2017, n. 5 che concerne “Modifiche al regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici”.
Il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
Il Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2017, n. 5 viene a modificare direttamente il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 “Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici”.
In particolare si indica che nel testo italiano del decreto n. 20/1993, e successive modifiche, le parole «impianto di riscaldamento» e «impianti di riscaldamento» sono sostituite rispettivamente dalle parole «impianto termico» e «impianti termici» (nel testo tedesco le parole «Heizanlage» e «Heizanlagen» sono sostituite rispettivamente dalle parole «Heizungsanlage» e «Heizungsanlagen»).
All’articolo 2 del decreto n. 5/2017 viene poi riportato il nuovo articolo 7 (Verbale di collaudo e libretto di impianto per impianti termici) del decreto n. 20/1993.
Le definizioni di impianti termici e di manutenzione
Nell’articolo 7 ai fini dell'applicazione del decreto si intende (comma 1):
- per ‘impianto termico’, un impianto tecnologico “destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. L'impianto termico comprende i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- per ‘manutenzione ordinaria dell'impianto termico’, le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- per ‘manutenzione straordinaria dell'impianto termico’, gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell' impianto termico;
- per ‘proprietario dell'impianto termico’, chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- per ‘terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico’, la persona fisica o giuridica che è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Il terzo responsabile deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali vigenti e comunque deve possedere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa. Il nominativo del terzo responsabile deve essere riportato nel libretto di impianto”.
Verbali di collaudo e periodicità della manutenzione
Si indica poi che il verbale di collaudo dell'impianto termico utilizzante acqua calda sotto pressione con temperatura inferiore a 110°C “deve essere redatto secondo l'allegato D1” al regolamento. E l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici “sono affidati al proprietario, come definito al comma 1, lettera d), o in sua vece ad un terzo responsabile come definito al comma 1, lettera e), del presente articolo”.
La manutenzione ordinaria degli impianti termici di cui al comma 1, lettera b), “deve essere effettuata con le seguenti periodicità, indipendentemente dalla tipologia di combustibile:
- per generatori con potenza nominale < 35 kW, periodicità dettata dal costruttore della caldaia o, in assenza di altre indicazioni, periodicità dettata dal l'installatore;
- per generatori con potenza nominale ≥ 35 kW, periodicità dettata dal costruttore della caldaia e comunque almeno una volta all'anno”.
E si indica, infine, che “a partire da una potenzialità nominale dell'impianto pari a 10 kW, il proprietario ha l'obbligo di detenere e custodire presso l'impianto il libretto d'impianto”. Del libretto di impianto “devono essere compilate solamente le schede pertinenti all'impianto considerato. Le schede del libretto non strettamente pertinenti all'impianto considerato devono essere compilate solo nel caso in cui si debba ottemperare ad eventuali altri obblighi di legge”.
Ricordiamo, in conclusione, che al decreto sono allegati due documenti:
- Allegato A: Libretto di impianto
- Allegato B: Istruzioni per la compilazione del libretto di impianto.
RTM
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