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PREVENZIONE INCENDI E IMPIANTI TERMICI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

25/11/2005

Un approfondimento dei Vigili del fuoco fa il punto sull’applicazione del decreto 28 aprile 2005 che ha emanato nuove norme di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a gasolio o olio combustibile.

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Nell’ultimo numero della rivista dei Vigili del Fuoco, Obiettivo Sicurezza, è stato pubblicato un approfondimento sul cambio della normativa per gli impianti termici.

 

Il ministero dell’Interno infatti, con il decreto 28 aprile 2005 (disponibile in banca dati per gli abbonati), pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.116 del 20 maggio 2005, ha emanato nuove norme di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a gasolio o olio combustibile.

Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 19 luglio, ha sostituito, abrogandole, le precedenti disposizioni di prevenzione incendi contenute nella circolare n.73 del 29 luglio 1971 e si prefigge di armonizzare le misure di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido con quelle già emanate per gli impianti alimentati a gas (D.M. 12 aprile 1996) e di introdurre, ove possibile, elementi di semplificazione e razionalizzazione, in relazione anche allo sviluppo tecnologico ed impiantistico.

Il decreto si applica ai nuovi impianti di potenzialità termica complessiva superiore a 35 kW destinati alla climatizzazione di edifici ed ambienti; alla produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata o vapore; ai forni da pane e altri laboratori artigiani; agli impianti di lavaggio biancheria e sterilizzazione; alle cucine ed agli impianti di lavaggio stoviglie.

Non si applica, invece, agli impianti destinati a cicli di lavorazione industriale ed inceneritori, per i quali valgono i criteri generali di prevenzione incendi sanciti dall’ar t.3 del DPR 29 luglio 1982, n.577.


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