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Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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Prevenzione incendi: chiarimenti per le attività alberghiere
Pubblichiamo alcuni quesiti di prevenzione incendi pubblicati, relativi ad alberghi e strutture ricettive, disponibili sul sito del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. Segnaliamo in particolare l’ultima nota pubblicata circa le sale di alberghi destinate a riunioni varie.
ALBERGHI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).
n | ATTIVITÀ | Cat A | Cat B | Cat C |
66 | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormi-tori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | fino a 50 posti letto | oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) | oltre 100 posti letto |
Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19/05/2015
Sale di alberghi destinate a riunioni varie.
In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.
Nota DCPREV prot. n. 12150 del 4 settembre 2013
Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si ritiene che:
1) per l’edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
2) l’attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell’impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.
Nota DCPREV prot. n. 11106 del 2 agosto 2013
Adeguamento funzionale edificio adibito a residenza per studenti.
Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la residenza per studenti fosse già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili.
Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto n. 66 dell'allegato I.
Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.
Nota DCPREV prot. n. 6813 del 20 maggio 2013
Attività ricettive turistico - D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.
In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione,(*) rappresentando che le stesse costituiscono l’esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994.
(*) il quesito riguarda l’installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell’ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.
Il DM 16/03/2012 subordina l’ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segna-lazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9/4/1994, così come integrato e modificato dal DM 6/10/2003, ne prevede l’obbligo. Si ritiene pertanto che l’installazione dell’impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell’ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall’art. 12.1.
Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.
Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiari-menti ai punti in oggetto.
D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.
Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turi-stico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.
… omissis …
Nota DCPREV prot. n. 2661 del 22-02-2012
D.M. 09.04.1994 - art. 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F,(*) dal quale si evince che la conformazione dell'attività in argomento non può essere accolta favorevolmente.
Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 7 del d.P.R 151/11.
(*) La Direzione è del parere che il superamento di tale valore faccia diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma, evidenziando che l'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza antincendi non superiore a 32 metri.
Il quesito riguarda una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva. Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione. Con riferimento ad entrambi i vani scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m.
Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (art. 20.4.1 e art. 20.4.2 del D.M. 09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (art. 20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile integrabilità, il Comando … ha richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida rispetto alle due previste dalla normativa.
ALBERGHI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI, documento integrale.
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