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Obblighi e responsabilita’ nel D.Lgs.334/99
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Chiarimenti riguardanti l‘identificazione e la responsabilità del gestore e dell’estensore del rapporto di sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante (di cui al D.Lgs.334/99) sono fornite in una Lettera Circolare dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.
La lettera circolare precisa che il “gestore risulta responsabile e firmatario della documentazione tecnica presentata all’autorità competente, rimanendo all’estensore del rapporto la responsabilità derivante dalla redazione di un atto professionale.”
La redazione del rapporto di sicurezza è un obbligo del gestore (persona fisica o giuridica che gestisce o detiene l‘impianto).
Il gestore è tenuto alla sottoscrizione del rapporto stesso che dovrà rispettare i disposti del D.P.R.445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Per quanto concerne, invece, l‘identificazione dell’estensore del rapporto di sicurezza, “il comma 3 dell‘art.8 del D.Lgs.334/99, come modificato dal D.Lgs.238/05, annovera tra i contenuti del rapporto di sicurezza l‘indicazione del nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto stesso.
In ogni caso, fino all’emanazione dei decreti di cui all’art.8, comma 4, il comma 3 dell‘art.28 del D.Lgs.334/99 richiama la conformità della redazione del rapporto alle indicazioni di cui al D.P.C.M. 31 marzo 1989 ed alle specificazioni contenute al punto 5 dell’Allegato A al D.M.2 agosto 1984 che, per la materia in argomento, prevedono l‘indicazione del responsabile della progettazione esecutiva dell’impianto (segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo), nonché l‘indicazione del responsabile dell’esecuzione del rapporto di sicurezza (il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo).”
Il testo integrale della Lettera Circolare è consultabile in Banca Dati.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Chiarimenti riguardanti l‘identificazione e la responsabilità del gestore e dell’estensore del rapporto di sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante (di cui al D.Lgs.334/99) sono fornite in una Lettera Circolare dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.
La lettera circolare precisa che il “gestore risulta responsabile e firmatario della documentazione tecnica presentata all’autorità competente, rimanendo all’estensore del rapporto la responsabilità derivante dalla redazione di un atto professionale.”
La redazione del rapporto di sicurezza è un obbligo del gestore (persona fisica o giuridica che gestisce o detiene l‘impianto).
Il gestore è tenuto alla sottoscrizione del rapporto stesso che dovrà rispettare i disposti del D.P.R.445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Per quanto concerne, invece, l‘identificazione dell’estensore del rapporto di sicurezza, “il comma 3 dell‘art.8 del D.Lgs.334/99, come modificato dal D.Lgs.238/05, annovera tra i contenuti del rapporto di sicurezza l‘indicazione del nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto stesso.
In ogni caso, fino all’emanazione dei decreti di cui all’art.8, comma 4, il comma 3 dell‘art.28 del D.Lgs.334/99 richiama la conformità della redazione del rapporto alle indicazioni di cui al D.P.C.M. 31 marzo 1989 ed alle specificazioni contenute al punto 5 dell’Allegato A al D.M.2 agosto 1984 che, per la materia in argomento, prevedono l‘indicazione del responsabile della progettazione esecutiva dell’impianto (segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo), nonché l‘indicazione del responsabile dell’esecuzione del rapporto di sicurezza (il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo).”
Il testo integrale della Lettera Circolare è consultabile in Banca Dati.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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