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Nuovi parametri per classificare la reazione al fuoco dei materiali
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17-10-2001 del Decreto ministeriale del 03 Settembre 2001 sono ufficiali le modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
Il Ministero ha ritenuto necessario integrare ed armonizzare il decreto 26 giugno 1984 con le disposizioni piu' recenti e recepire dalle norme UNI gli aggiornamenti tecnici apportati ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali .
Oltre alle modifiche dei riferimenti tecnici, è definito un importante cambiamento di impostazione nell'art. 1, che modifica l'art. 2, punto 2.5, del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.
La definizione di "Produttore" e' sostituita dalla seguente: "Fabbricante del materiale, nonche' ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresi' produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. E' parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.".
Rimane esclusa dal decreto la definizione dei metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.
Per questo aspetto si attendono "le conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale."
Il testo del decreto è disponibile al sito:
http://www.gazzettaufficiale.it.
Il Ministero ha ritenuto necessario integrare ed armonizzare il decreto 26 giugno 1984 con le disposizioni piu' recenti e recepire dalle norme UNI gli aggiornamenti tecnici apportati ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali .
Oltre alle modifiche dei riferimenti tecnici, è definito un importante cambiamento di impostazione nell'art. 1, che modifica l'art. 2, punto 2.5, del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.
La definizione di "Produttore" e' sostituita dalla seguente: "Fabbricante del materiale, nonche' ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresi' produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. E' parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.".
Rimane esclusa dal decreto la definizione dei metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.
Per questo aspetto si attendono "le conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale."
Il testo del decreto è disponibile al sito:
http://www.gazzettaufficiale.it.
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