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Luoghi ad alto rischio di incendio e presenza di materiale infiammabile
Un quesito posto da un lettore offre l'occasione per un approfondimento sul tema presentato nella nostra rubrica ''Quiz del giorno''
Il responsabile di un Servizio di prevenzione e protezione ci ha posto la seguente domanda:
"Un luogo di lavoro é da considerarsi "ad alto rischio d'incendio" anche con una sola bottiglia di liquido altamente infiammabile (per es. benzina).Esiste una prescrizione riguardante la quantitá minima?"
La risposta si può trovare al punto 1.4.1.1. dell'allegato I "Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro" del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.
"I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione."
Inoltre, sempre il citato decreto, specifica al punto 1.4.3.1 le misure da adottare per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili:
- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività ;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi.
In conclusioni, per legge è definito un luogo di lavoro "ad alto rischio d'incendio" anche quello con la presenza di una sola bottiglia di liquido altamente infiammabile ma solo se questa non è correttamente conservata e non sono state prese le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio d'incendio.
Il responsabile di un Servizio di prevenzione e protezione ci ha posto la seguente domanda:
"Un luogo di lavoro é da considerarsi "ad alto rischio d'incendio" anche con una sola bottiglia di liquido altamente infiammabile (per es. benzina).Esiste una prescrizione riguardante la quantitá minima?"
La risposta si può trovare al punto 1.4.1.1. dell'allegato I "Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro" del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.
"I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione."
Inoltre, sempre il citato decreto, specifica al punto 1.4.3.1 le misure da adottare per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili:
- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività ;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi.
In conclusioni, per legge è definito un luogo di lavoro "ad alto rischio d'incendio" anche quello con la presenza di una sola bottiglia di liquido altamente infiammabile ma solo se questa non è correttamente conservata e non sono state prese le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio d'incendio.
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