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La sicurezza puo’ attendere?
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La sicurezza può attendere; nel decreto-legge 9 novembre 2004, già in vigore, sono state inserite due ennesime proroghe per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture alberghiere e per l’adeguamento delle strutture scolastiche alle misure di sicurezza.
La prima proroga, sollecitata dalle associazioni di categoria degli albergatori (si veda PuntoSicuro del 21.10.2004), prevede uno slittamento dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 del termine per l’adeguamento delle attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto ad alcune disposizioni di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (e successive modifiche). Le associazioni di categoria avevano invece richiesto una proroga fino al 2006…
Proprio mentre i periti incaricati di fare chiarezza sul tragico crollo della scuola di S.Giuliano hanno concluso che l’edificio non era sicuro ed era stato indebolito dai lavori di sopraelevazione, è stata approvata l’ennesima proroga alla sicurezza degli edifici scolastici, anche se non omnicomprensiva.
Il testo bocciato nel luglio scorso (si veda PuntoSicuro del 28.7.2004) è stato ora approvato ed inserito nel decreto-legge 9 novembre 2004. Pressione per la sua approvazione è stata fatta dall’ANCI - Associazione dei Comuni Italiani (Si veda PuntoSicuro del 28.10.2004).
Nel decreto-legge del 9.11.2004 si legge:
“Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.”
Le regioni possono, quindi, valutare un posticipo della scadenza per consentire la completa utilizzazione delle risorse. Eppure proprio i Comuni lamentano la mancanza di fondi…
Testo integrale del DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
La sicurezza può attendere; nel decreto-legge 9 novembre 2004, già in vigore, sono state inserite due ennesime proroghe per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture alberghiere e per l’adeguamento delle strutture scolastiche alle misure di sicurezza.
La prima proroga, sollecitata dalle associazioni di categoria degli albergatori (si veda PuntoSicuro del 21.10.2004), prevede uno slittamento dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 del termine per l’adeguamento delle attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto ad alcune disposizioni di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (e successive modifiche). Le associazioni di categoria avevano invece richiesto una proroga fino al 2006…
Proprio mentre i periti incaricati di fare chiarezza sul tragico crollo della scuola di S.Giuliano hanno concluso che l’edificio non era sicuro ed era stato indebolito dai lavori di sopraelevazione, è stata approvata l’ennesima proroga alla sicurezza degli edifici scolastici, anche se non omnicomprensiva.
Il testo bocciato nel luglio scorso (si veda PuntoSicuro del 28.7.2004) è stato ora approvato ed inserito nel decreto-legge 9 novembre 2004. Pressione per la sua approvazione è stata fatta dall’ANCI - Associazione dei Comuni Italiani (Si veda PuntoSicuro del 28.10.2004).
Nel decreto-legge del 9.11.2004 si legge:
“Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.”
Le regioni possono, quindi, valutare un posticipo della scadenza per consentire la completa utilizzazione delle risorse. Eppure proprio i Comuni lamentano la mancanza di fondi…
Testo integrale del DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
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