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La prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

La prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

08/09/2023

Un nuovo documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle le attività ricettive turistico - alberghiere. Il Codice, la normativa applicabile e il confronto fra le diverse progettazioni.

Roma, 8 Set – Come ricordato in vari documenti prodotti dall’Inail sulla prevenzione incendi la progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco – “finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze” - è sancita dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Questa progettazione “si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale”. E in questo senso si inserisce il “ Codice di prevenzione incendi” - Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 - che “si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.

 

Successivamente all’emanazione del Codice di prevenzione incendi, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “ha iniziato ad implementare la Sezione V” (Regole tecniche verticali - RTV) “emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate”.

Queste alcune delle RTV emanate in questi anni: V.4 Uffici, V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere, V.6 Autorimesse, V.7 Attività scolastiche, V.8 Attività commerciali, V.9 Asili nido, V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati, V.11 Strutture sanitarie, V.12 Altre attività in edifici tutelati, V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili, V.14 Edifici di civile abitazione, V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

 

Si indica poi che con il d.m. 12 aprile 2019 si è arrivati alla fine del cosiddetto “doppio binario”, “per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale ‘doppio binario’ permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse”.

 

A ricordarlo è il nuovo documento Inail “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico - alberghiere. La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi” nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.

 

 

Nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività ricettiva turistico-alberghiera, utilizzandone e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 9 aprile 1994 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.5, la regola tecnica verticale, “che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita” dal Codice di Prevenzione incendi.

 

Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Modello DVR
Modello Word del Documento di valutazione dei rischi per Impianti di Sicurezza e Antincendio - Categoria ISTAT C - Attività manifatturiere

Le attività ricettive, la prevenzione incendi e la normativa applicabile

Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Michele Mazzaro, Roberta Lala, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Mauro Galvan, Marco Di Felice – si sofferma, innanzitutto, sulla normativa applicabile per le attività ricettive.

 

A questo proposito si ricorda che “per la progettazione di un’attività ricettiva, con oltre 25 posti letto”, è ancora possibile (per queste attività, fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del “doppio binario”) “seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (vedi d.m. 6 ottobre 2003);
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i.: V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere”.

 

Si segnala poi che, individuata una delle due scelte progettuali, “occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari”. 

 

E in riferimento alle attività ricettive sottosoglia, ovvero con meno di 25 posti letto, “la nuova RTV V.5, riguardando le attività ricettive con oltre 25 posti letto, non è applicabile sebbene, al par. V.5.5, siano riportate le misure da adottare per opere da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25”.

 

La scelta, laddove consentita, di una o dell’altra norma di riferimento “può condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:

  • costi di progettazione;
  • costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
  • possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
  • vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività”.

 

In questo senso l’attento progettista “eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività”.

 

Le attività ricettive e il confronto fra le diverse progettazioni

Il caso studio presentato nel documento ha riguardato un albergo, con 126 posti letto, ubicato in un edificio esistente; “l’attività è stata esercita fino al 1992 allorquando è cessata e l’immobile è stato adibito ad attività uffici”.

 

In questo caso il progetto antincendio, che nel documento è presentato secondo le due diverse impostazioni progettuali pre e post Codice di prevenzione Incendi, “è finalizzato a consentire la riapertura dell’albergo”.

 

Si indica che “dall’esame comparato delle due progettazioni, una eseguita con la RTV tradizionale d.m. 9 aprile 1994 e l’altra con l’ausilio del Codice e della RTV V.5 di cui al d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i.”, si osserva “un approccio più restrittivo della prima rispetto alla seconda”. Infatti, il soddisfacimento delle prescrizioni imposte dalla regola tecnica verticale tradizionale “risulterebbe significativamente oneroso sia in termini economici che di impatto sulla consistenza edilizia interessata dalle opere di adeguamento, in special modo per quanto concerne la realizzazione della scala di sicurezza esterna. Viceversa, l’utilizzo del Codice e della RTV V.5 consente di raggiungere, agevolmente, gli obiettivi di sicurezza antincendio previsti risolvendo tutte le dieci misure della strategia antincendio in soluzione conforme, fatta eccezione per l’unica soluzione alternativa inerente il corridoio cieco nella sala ristorazione che, comunque, evita la realizzazione della scala esterna, inevitabile secondo la RTV tradizionale”.

 

In questo caso l'applicazione del Codice risulta “particolarmente vantaggiosa per la committenza, in quanto, a parità di obiettivi di sicurezza antincendio, conduce ad un risultato finale che non richiede la realizzazione di una scala di sicurezza antincendio, che sarebbe invece necessaria per garantire almeno due uscite di sicurezza per ogni piano. Ciò non è, in linea di principio, un abbassamento del livello di sicurezza per gli occupanti, bensì il risultato di una progettazione che tiene conto, in maniera migliore e più calibrata, delle specificità dell'attività”.

 

Al di là dal caso in esame, si desume “che la progettazione della sicurezza antincendio con il Codice conduce a soluzioni più calibrate alla specifica realtà, nonostante si sia fatto ricorso quasi esclusivamente alle soluzioni conformi (tranne che per il corridoio cieco nella sala ristorazione): è proprio questo il punto di forza del Codice, il quale consente di ottenere soluzioni, a prescindere se più o meno onerose rispetto alle norme tradizionali, tecnicamente più aderenti al caso esaminato e quindi, si spera, più facilmente accettabili e comprensibili da tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di progettazione e realizzazione della sicurezza antincendio”.

 

L’indice del documento Inail

Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico - alberghiere. La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi”.

 

Introduzione

Obiettivi

 

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

 

Il Codice di prevenzione incendi

 

Attività ricettive - la normativa applicabile

 

Il d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i.

 

La Regola Tecnica Verticale V.5

 

Caso studio: Albergo ubicato in un edificio esistente

Descrizione

Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

 

Progettazione antincendio con il d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i.

Riferimenti normativi

Classificazione dell’attività

Ubicazione

Caratteristiche costruttive

Misure per l’evacuazione in caso di emergenza

Aree ed impianti a rischio specifico

Servizi tecnologici

Impianti elettrici

Sistemi di allarme

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Impianto di rivelazione e segnalazione degli incendi

Segnaletica di sicurezza

Gestione della sicurezza

Chiamata servizi di soccorso

Addestramento del personale

Registro dei controlli

Istruzioni di sicurezza

 

Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale

 

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

Riferimenti normativi

Classificazione dell’attività

La metodologia generale

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Compartimentazione

Esodo

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

Controllo dell’incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V - Regole tecniche verticali

 

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

 

Considerazioni a commento

 

Bibliografia

Fonti immagini

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività ricettive turistico - alberghiere. La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Roberta Lala, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Mauro Galvan e Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) – Collana Ricerche - edizione 2023 (formato PDF, 14.27 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi per attività ricettive turistico - alberghiere: RTV V.5”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Testo coordinato del D.M. 9 aprile 1994 con il D.M. 6 ottobre 2003 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico- alberghiere.

 

Ministero dell'Interno - Decreto 9 agosto 2016 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico ‐ alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 


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