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La gestione dei rifiuti da manutenzione nel settore antincendio

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

21/12/2011

Una linea guida per favorire la corretta gestione dei principali rifiuti originati dalle specifiche attività delle aziende impegnate nella manutenzione antincendio. Le definizioni, i casi pratici, gli adempimenti necessari e il Sistri.

 
Milano, 21 Dic –  UMAN (Associazione dei costruttori di materiali antincendio), un’associazione che rappresenta molte aziende che operano nel mercato dell'antincendio, ha recentemente prodotto e aggiornato diversi documenti dedicati alla manutenzione dei sistemi antincendio.
In particolare nel mese di ottobre è stato aggiornato un documento dedicato alla gestione dei rifiuti da manutenzione, una sorta di vademecum d’ausilio alle aziende impegnate quotidianamente nella manutenzione antincendio per la corretta gestione dei principali rifiuti originati dalle specifiche attività.
 

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Nel documento, dal titolo “ Linea Guida: la gestione dei rifiuti da manutenzione. Settore antincendio” e redatto dall’ing. Maurizio Gangemi, si indica che per contribuire a un’adeguata gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’attività di manutenzione, UMAN ha adottato una strategia avente come obiettivo “la realizzazione di sistema di rete, a livello nazionale, dell’attività di manutenzione nel settore dell’antincendio”. E nell’arco di un anno il confronto fra aziende e consulenti che si occupano dell’attività di manutenzione nel settore dell’antincendio ha portato alla definizione del presente documento.
 
Nell’introduzione della linea guida si sottolinea che secondo la direttiva 2008/98  viene definito «rifiuto» qualsiasi “sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. In altre parole, l’essere elencato nella lista del catalogo Europeo dei Rifiuti non caratterizza di per sé una sostanza od un materiale come rifiuto: per qualificare ‘rifiuto’ una sostanza, un materiale o, più in generale, un bene risulta determinante il comportamento che il soggetto tiene o è obbligato a tenere o intende tenere”.
Un secondo aspetto fondamentale su cui si sofferma il documento riguarda il fatto che “il produttore di un rifiuto è uno dei pochi soggetti (e a volte l’unico) in grado di fornire informazioni relative ad importanti caratteristiche quali la pericolosità, la possibilità di riutilizzo, o la presenza di specifiche sostanze nel rifiuto. In pratica, la conoscenza del processo produttivo o del ciclo di consumo che ha generato quel rifiuto è un dato imprescindibile dalla sua classificazione”. E gli obiettivi di migliore gestione e valorizzazione dei rifiuti possono “essere conseguiti solo a fronte di una maggiore consapevolezza (a livello del singolo cittadino,e delle piccole, medie e grandi imprese) delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano la produzione e la gestione dei rifiuti” (Fonte: nota informativa sul sistri e le differenti categorie di rifiuti versione 1.1 - 15 giugno 2010). 
 
Dopo aver fornito informazioni sull’attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), (allegato D al D. Lgs 152/2006) e sulla classificazione e identificazione dei rifiuti pericolosi, la linea guida propone la disamina di alcuni casi pratici.
Ne vediamo brevemente alcuni, rimandando il lettore ad una lettura esaustiva del documento UMAN.
 
Ricordando che “il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/ schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall’ attività di manutenzione stessa” (scarto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”), in caso di manutenzione esterna (effettuata presso gli stabili del cliente) con beni oggetto di manutenzione di proprietà del cliente, abbiamo due possibilità:
- “il Cliente decide di prendere in carico il rifiuto. In questo caso il Cliente si configura come detentore del rifiuto. Il Cliente, in quanto detentore del rifiuto, può prendere in carico il rifiuto e provvedere da sé alla gestione dello stesso con conseguente conferimento a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti dal D.Lgs. 152/06;
-il manutentore decide di farsi carico del rifiuto. In questo caso il Manutentore si configura come produttore del rifiuto. Il manutentore, in quanto produttore del rifiuto, può farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito temporaneo. Il trasporto del rifiuto dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06). Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto prodotto in conto proprio (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06)”.
Se il rifiuto è classificato come non pericoloso “non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio”, mentre se il rifiuto è classificato come pericoloso le “quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno”. E il rifiuto “deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb) del D. Lgs. 152/06) e registrato entro 10 giorni o sulregistro di carico/scarico (se non obbligato all’iscrizione al Sistri) o sul registro cronologico Sistri (se obbligato all’iscrizione al Sistri)”. Nel documento si riportano informazioni anche sullo smaltimento successivo.
 
Si ricorda che sempre in caso di manutenzione esterna (effettuata presso gli stabili del cliente) ma con beni oggetto di manutenzione a noleggio cioè di proprietà del manutentore, produttrice e detentrice del rifiuto è l’azienda di manutenzione. Dunque il Cliente, “non essendo né detentore né produttore del rifiuto, non può prendere in carico il rifiuto”: è il manutentore che deve farsi carico del rifiuto.
 
Vediamo un caso di manutenzione interna (effettuata presso gli stabili del manutentore) su beni oggetto di manutenzione di proprietà del cliente.
In questo caso il Manutentore, che si configura sia come produttore che come detentore del rifiuto, deve farsi carico del conferimento del rifiuto. E in questo caso “il trasporto del bene oggetto di manutenzione dal sito del Cliente può essere effettuato con semplice Documento di Trasporto in conto lavorazione”.
 
Riguardo alla sostituzione di estintori fuori norma si sottolinea che nel Decreto Ministeriale 7/1/2005 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio” all’Art. 11 comma 2 è riportato: gli estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto. E dunque un estintore portatile, prodotto in base al D.M. 20/12/82 “che ha 18 anni e un giorno, dalla data punzonata, non può più essere utilizzato come estintore”.
Tuttavia “il fatto che l’estintore abbia superato il 18° anno dalla data punzonata sul serbatoio, non è un requisito sufficiente a farlo diventare automaticamente un rifiuto. Ciò che lo determina è la definizione di ‘rifiuto’ (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi)”. E l’azienda di manutenzione “che durante le fasi di manutenzione ha identificato l’estintore fuori norma sa già di avere l’intenzione e l’obbligo di disfarsene in quanto l’apparecchio non può più essere utilizzato come estintore”.
Nella Linea Guida vengono riportati gli adempimenti necessari in due diversi casi:
- estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione e ritiro contestuale;
- estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione dalla precedente azienda di manutenzione. 
 
Il documento si conclude con un capitolo dedicato al SISTRI ( Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), un sistema centralizzato per la tracciatura dei movimenti dei rifiuti che è stato oggetto di due distinti provvedimenti legislativi tra agosto e settembre 2011, relativi all’abrogazione prima e la reintroduzione poi con alcuni importanti correttivi.
- “fino al 15 dicembre 2011 si procederà con la verifica delle componenti software e hardware;
- il 9 febbraio 2012 il SISTRI entrerà in operatività;
- entro il 16 dicembre 2011 verranno individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, verranno applicate, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi;
- i consorzi di recupero potranno essere delegati all’adempimento degli obblighi amministrativi dei produttori di rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione”.
 
 
Associazione Costruttori Materiali Antincendio, “ Linea Guida: la gestione dei rifiuti da manutenzione. Settore antincendio”, redatto dall’ing. Maurizio Gangemi, revisione Ottobre 2011  (Formato PDF, 133 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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