Italia bocciata per i sistemi antincendio
Con la sentenza del 7 luglio 2005 la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L’Italia ha infatti mantenuto una disciplina che consente l’utilizzo di idroclorofluorocarburi (HCFC) negli impianti antincendio.
Tale regolamento all’art. 5, n. 1, detta un divieto generale d’uso degli HCFC, ma all’art. art. 5, n. 3, prevede, in deroga al paragrafo 1, che l’uso di idroclorofluorocarburi come agenti antincendio nei sistemi di protezione antincendio esistenti può essere consentito “ai fini di sostituzione degli halon negli usi previsti nell’allegato VII”.
Il D.M. 3 ottobre 2001, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del regolamento consente l’uso degli HCFC in sostituzione degli halon nelle applicazioni dell’antincendio indicate nell’allegato del D.M (es. archivi e biblioteche di importanza storica, porti ed aeroporti, ecc.), alcune delle quali non sono però previste dall’allegato VII del regolamento europeo.
L’art. 5, comma 2, del D.M. precisa peraltro che l’uso degli HCFC nei sistemi che, al 1º ottobre 2001, funzionano con tali sostanze, è vietato a partire dal 31 dicembre 2008.
Secondo la Corte di Giustizia, l’Italia l’art. 5, n. 2, del decreto del 2001, autorizzando, sino al 31 dicembre 2008, l’uso degli HCFC in sistemi che già contenevano tali sostanze al 1º ottobre 2001, viola il regolamento, che non prevede una deroga del genere. Al di là dei casi previsti dall’art. 5, n. 3, del regolamento europeo, l’uso degli HCFC nei sistemi antincendio è vietato inderogabilmente su tutto il territorio comunitario.
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