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Interventi dei vigili del fuoco per dissesti strutturali

Interventi dei vigili del fuoco per dissesti strutturali

Autore: Mario Abate

Categoria: Prevenzione incendi

14/05/2019

I fondamentali compiti di soccorso tecnico urgente di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicati dall’art. 24 del D. Lgs. 139/2006.

I fondamentali compiti di soccorso tecnico urgente di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indicati dall’art. 24 del D. Lgs. 139/2006; tale disposto normativo affida ai VVF la competenza per gli interventi tecnici caratterizzati dall’immediatezza della prestazione.

 

I compiti di soccorso tecnico urgente affidati ai VVF si limitano alle attività necessarie per la salvaguardia delle persone e per l’integrità dei beni e terminano al venir meno dell’effettiva necessità ed urgenza, dopo la messa in sicurezza del sito; normalmente a seguito del sopraggiungere dell’ente competente sul luogo dell’intervento oppure al cessare delle condizioni di pericolo.

 

L’art. 24 del D. Lgs. 139/2006 stabilisce esattamente che: “Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. … Sono compresi … l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità … Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale … si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità. “

 

Rientrano nella suddetta previsione normativa anche gli interventi inerenti l’improvviso o minacciante crollo strutturale, nonché le verifiche strutturali degli edifici a seguito di eventi sismici, cedimenti, parti pericolanti, ecc.

In base all’art. 77 DPR 64/2012 (Attività di soccorso delle squadre) il capo partenza dei vigili del fuoco: “… comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela; … Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti: … effettua una rapida ricognizione della situazione incidentale e conseguentemente pianifica le operazioni ... individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno della quale vengono effettuate le operazioni di soccorso ed il cui accesso è in ogni caso riservato alle sole forze operative;

effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonché i dispositivi di protezione individuale necessari;

conclude l'intervento adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone.”

 

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Nell’ambito del soccorso tecnico urgente i VVF provvedono all’allertamento delle forze dell’ordine e generalmente della polizia locale. Qualora il dissesto in essere determini criticità afferenti a fughe di gas o perdite idriche o elettriche, si allerteranno gli enti responsabili della distribuzione di tali servizi. Ove necessario, in considerazione delle specifiche circostanze, si allerterà il 118, il Comune (uffici tecnici e/o Sindaco) e la Prefettura competente.

 

Il raccordo con le autorità comunali, oltre ad agevolare la conduzione delle operazioni di soccorso, è anche funzionale in vista della possibilità di dover reperire ricovero per gli sfollati in caso di sgombero degli edifici.

 

Il personale VVF, in caso di emergenze strutturali, accede direttamente all’interno degli immobili, in caso d’imminente necessità, entrando anche nelle proprietà private sia pure in assenza dei legittimi proprietari. Ovviamente, come già specificato, il personale VVF provvede in tali occasioni a informare preventivamente le forze di polizia competenti, che saranno presenti in posto a garanzia della sicurezza (security) degli edifici e delle proprietà.

 

L’intervento di soccorso per dissesto strutturale afferisce generalmente a fenomeni quali:

  • evidenti deformazioni o insorgenza di quadri fessurativi nelle costruzioni;
  • scricchiolii e/o rumori non consueti;
  • presenza di parti instabili o percolanti nelle costruzioni;
  • prossimità di altri edifici in condizioni di dissesto;
  • instabilità di terreni che minacciano costruzioni o edifici o altre opere;
  • evidente ammaloramento dei materiali che costituiscono un’opera da costruzione;
  • distacchi o caduta di intonaci o parti di una struttura o di un edificio;
  • crolli parziali o totali.

 

In considerazione del fatto che il sopralluogo dei VVF in caso d’intervento per dissesto strutturale è caratterizzato dal requisito dell’immediatezza della prestazione, lo stesso non può portare a determinazioni definitive sulla staticità dell’immobile successivamente alla messa in sicurezza del sito.

 

Allo stesso modo non compete ai vigili del fuoco predisporre relazioni tecniche utili al ripristino degli edifici compromessi e delle opere da costruzione danneggiate; i VVF non effettuano prove di tenuta strutturale, collaudi statici o altre attività simili e non autorizzano il rientro degli occupanti negli immobili per i quali l’autorità competente ha pronunciato un’ordinanza di sgombero.

 

Peraltro già dal lontano 1954 la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio, n. 128 del 23.11.1954 stabiliva che “Risulta a questa Direzione Generale che alcuni comandi dei corpi VVF richiesti di eseguire verifiche di stabilità a fabbricati di proprietà privata pericolanti o ritenuti tali rilasciano attestazioni relative alle condizioni di stabilità dei fabbricati nelle quali, fra l’altro, viene talvolta dichiarata l’inabitabilità dei cennati edifici. Al riguardo si reputa opportuno far presente che la facoltà di rilasciare certificazioni rientra nei poteri della autorità amministrative per cui i corpi dei vigili del fuoco che sono organi tecnici debbono limitarsi a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti ai fabbricati di proprietà privata agli organi amministrativi, i soli competenti al rilascio delle relative certificazioni. …”

 

Il sopralluogo VVF per dissesto strutturale consiste di una verifica effettuata a vista, svolta in base a procedure definite sulla scorta dell’esperienza operativa del personale che opera l’intervento.

 

Non si tratta quindi di utilizzare strumentazioni fatta eccezione per eventuali attrezzature (quali piccozze, fessurimetri, ecc.), che possono essere adoperate compatibilmente con i requisiti di immediatezza dell’intervento. Peraltro la verifica VVF dovrà necessariamente prescindere da singoli ambiti o locali, e dovrà ampliarsi all’insieme dell’edificio e ove necessario agli ambiti limitrofi, comprendendo almeno le parti comuni degli stabili allo scopo di verificarne il funzionamento statico, riscontrando l’eventuale presenza di eventuali fenomeni strutturali connessi.

 

Quindi, si ribadisce, al sopralluogo d’intervento per soccorso tecnico urgente dei VVF non consegue una determinazione di condizioni di agibilità; diversamente vengono fornite soluzioni tecniche temporanee poste in essere dal personale VVF a salvaguardia di persone e beni. Tali soluzioni sono ovviamente adottate nell’immediato e a esse devono seguire le necessarie soluzioni definitive, a cura degli enti competenti (proprietà, Comune, Provincia, ecc.)

 

Potranno, ove necessario, essere effettuati minimi interventi di tipo non distruttivo, quali rimozioni d’intonaco o parti di esso, rimozione di altre parti pericolanti nonché eventuali puntellamenti e/o opere provvisionali di immediato approntamento.

 

La ricerca delle cause del dissesto è il passo conclusivo dell’analisi tecnica della struttura interessata dall’intervento. I dissesti strutturali possono derivare peraltro da numerosi fattori, fra i quali:

vetusta delle opere, cedimenti fondali, modifiche strutturali, dispersioni idriche, cavità del sottosuolo, frane, eventi atmosferici, movimenti di terra, errori di costruzione, mancanza di manutenzione, ecc.

 

Premesso che non sempre è facile arrivare a una determinazione conclusiva in tal senso, causa la ristrettezza del tempo e dei mezzi a disposizione durante l’intervento tecnico urgente, l’individuazione della causa può portare alle iniziative più adeguate finalizzate alla sicurezza degli occupanti e alla salvaguardia dei beni. In assenza di una definizione delle cause, i provvedimenti di messa in sicurezza dovranno ovviamente avere proporzioni di maggiore cautela, in funzione della gravità delle situazioni riscontrate.

 

Le soluzioni tecniche poste in essere possono essere, indicativamente, le seguenti:

  • nessuna azione, in caso di assenza di pericoli rilevati;
  • piccoli interventi di tipo non distruttivo, come rimozione di intonaci e parti pericolanti;
  • interdizione dell’accesso a locali, ambiti o parti di edificio;
  • interdizione di opere e attività che potrebbero potenzialmente aggravare le condizioni strutturali dell’edificio (scavi, cantieri edili, ecc.);
  • interdizione e sgombero dell’intero edificio o di parti di esso.

 

Una volta rimosse le cause di pericolo, seguono sempre le prescritte comunicazioni previste agli enti competenti; è necessario comunicare formalmente agli interessati gli esiti dell’intervento e della verifica effettuata segnalando eventuali misure urgenti da porre in essere; ai sensi dell’art. 77 del DPR 64/2012 “..Il capo partenza … al rientro in sede, dopo averne data comunicazione alla sala operativa, provvede  … a compilare il rapporto di intervento e, se necessario, a fornire le notizie all'unità in servizio di guardia per la richiesta, agli organi competenti, dell'adozione dei provvedimenti urgenti.”

 

In linea indicativa e non esaustiva, figure competenti a ricevere la comunicazione dei VVF possono essere:

  • il proprietario dell’immobile per gli interventi inerenti una singola e definita unità immobiliare;
  • il responsabile della polizia locale;
  • l’amministratore del condominio;
  • il responsabile dell’ufficio tecnico comunale;
  • il Sindaco;
  • il Prefetto, nei casi di competenza.

 

Infine, qualora dalla verifica sopralluogo emergano reati di competenza, i vigili del fuoco dovranno immediatamente notiziare la competente autorità giudiziaria. In merito si riporta il disposto degli artt. 434 e 676 del codice penale:

 

Art. 434 codice penale: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro (1) (2) è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.”

 

Art. 676 codice penale: Rovina di edifici o di altre costruzioni

“Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a euro 309”.

 

Mario Abate

Dirigente Vicario – Comando VVF Milano

 



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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/05/2019 (13:20:32)
Eccellente approfondimento, assai utile per i professionisti dell'antincendio e nella predisposizione della valutazione del rischio incendio e calamità naturali e del piano d'emergenza.
Rispondi Autore: Carlo Bartolini - likes: 0
19/08/2020 (19:39:11)
Molto adeguato
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0
13/09/2023 (09:23:56)
Entro quanto tempo il condomino è obbligato a intervenire per ristrutturare in seguito alla comunicazione scritta dei pompieri di urgenza di intervento?

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