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FAQ di Prevenzione Incendi: locali impianti e centri sportivi

FAQ di Prevenzione Incendi: locali impianti e centri sportivi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

25/10/2017

Le risposte dei Vigili del Fuoco ad alcune domande frequenti circa i locali di spettacolo e intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre e circoli (attività 65). Quali attività sono soggette al controllo di prevenzione incendi?


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Attività 65: Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m2.

 

Un circolo culturale, con una superficie complessiva di 1800 mq su due piani con 7 sale di riunioni da 60 mq cadauna, rientra nell'attività n. 65?

Non sono ricompresi al punto 65 dell'Allegato I al d.P.R. 151/2011 i circoli privati all'interno dei quali non si svolgano attività di spettacolo o di intrattenimento in genere. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.

 

La ludoteca con superficie maggiore di 200 mq rientra nell'attività nr. 65.C?

Si, la ludoteca intesa come luogo destinato al gioco e al divertimento, se di capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2, rientra al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

 

Le palestre annesse ad attività scolastiche, di superficie superiore a 200 mq, adibite esclusivamente ad attività sportive, sia ad uso scolastico che di altre associazioni, rientrano come attività nr. 65?

Le palestre inserite in complessi scolastici, se utilizzate per attività sportive extrascolastiche e con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, rientrano al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

 

Un salone pluriuso di proprietà di un Comune, avente superficie lorda in pianta di circa 600 mq, utilizzato ed aperto al pubblico occasionalmente (una ventina di volte l'anno) per spettacoli e trattenimenti in genere, rientra tra le attività soggette a rilascio del CPI (attività nr. 65)?

Così come configurata l'attività è ricompresa al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011. Sono infatti soggetti agli obblighi del citato decreto i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq anche se utilizzati occasionalmente.

 

Una caffetteria all'interno di un locale a piano terra di superficie lorda maggiore di 200 mq, in cui alcuni ambienti sono destinate a zone gioco (tavoli da biliardo), rientra nell'attività 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?

Mentre i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11, le sale giochi rientrano al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151.

 

Le palestre superiori a 200 mq, inserite in una scuola già classificata attività 67, si configurano come nuova attività anche la 65, B o C a seconda dell'affollamento. Si chiede, ai fini della regolarizzazione art. 11.4 del DPR 151/2011, se debba essere presentata una SCIA a seguito di valutazione di un nuovo progetto ovvero senza quest'ultima facendo riferimento al progetto già a suo tempo approvato.

Se la palestra con superficie superiore a 200 mq è ad uso esclusivo della scuola ed è stata già inserita nella autorizzazione antincendi esistente (CPI o SCIA) non è necessario presentare una nuova SCIA.

 

Qual è il termine per l'adeguamento al DPR nr. 151 per una palestra superiore ai 200 mq di superficie?

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del D.P.R. 151/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del DPR (7 ottobre 2013).

 

I palloni pressostatici con superficie in pianta superiore a 200 mq, all'interno dei quali si svolgono attività sportive (es. campi da tennis, piscine, campi da calcetto ecc.) sono ricompresi al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011?

Qualora una attività sportiva venga svolta al chiuso, all'interno di strutture pressostatiche, e non vi siano aree di servizio annesse, la stessa non si configura né come "impianto sportivo" né come "complesso sportivo" così come definiti dal d.m. 18 marzo 1996 e pertanto non risulta ricompresa, indipendentemente dalla superficie, al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011). Nel caso in cui sia prevista la presenza di pubblico, l'attività sopra descritta risulterà soggetta ai controlli dei vigili del fuoco se la capienza è superiore a 100 persone.

 

I campi da tennis e le piscine chiuse con strutture temporanee, come ad esempio palloni pressostatici, o strutture mobili sono da ricomprendersi nell'attività 65 del DPR 151?

Gli spazi esclusivamente dedicati all'attività sportiva, così come definiti dal D.M. 18 marzo 1996, anche se al chiuso e con superficie lorda in pianta superiore a 200 mq, sono esenti dagli adempimenti stabiliti dal predetto d.P.R.. Dette attività dovranno comunque osservare, sotto la propria responsabilità, la normativa di prevenzione incendi applicabile.

 

Le sale giochi di superficie superiore a 200 mq sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi?

Le sale giochi di superficie superiore a 200 mq sono inquadrate nel punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e quindi sono soggette ai controlli di prevenzione incendi.

 

I ristoranti e le cucine sono soggetti al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?

I ristoranti non rientrano tra le attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Qualora la cucina a servizio del ristorante, sia alimentata a combustibile solido, liquido o gassoso ed abbia la potenzialità superiore a 116 kW, la stessa è inquadrabile nel punto 74 dell'allegato I al suddetto d.P.R..

 

I luoghi di culto sono ricompresi al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, o si conferma che gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento?

Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti già forniti e pertanto non sono compresi dal punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

 

Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha inserito nell'elenco delle attività i centri sportivi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta, al chiuso, superiore a 200 mq. Si chiede di specificarne la classificazione nel caso di superficie maggiore di 200 mq, ma con affollamento inferiore a 100 persone.

Nel caso di superficie maggiore di 200 mq, con affollamento inferiore a 100 persone, l'attività rientra al punto 65, categoria B, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

 

Ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in quale attività e categoria ricade un night club?

L'attività rientra al punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ed è classificata sulla base dei valori di superficie e affollamento previsti.

 

I locali di spettacolo, trattenimento, impianti sportivi ecc., individuati al punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono assoggettati ai controlli di prevenzione incendi se la capienza supera le 100 persone, ovvero se la superficie supera i 200 mq, mentre le categorie A, B, C, discriminano solo in funzione dell'affollamento?

Nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare in categoria B.

 

Con riferimento al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, con il termine palestra si intende anche un centro fitness, con relative pertinenze (saune, piscina, spogliatoi, ecc.)?

Ai fini antincendio i centri fitness e le palestre sono da considerarsi attività analoghe.

 

 

Fonte: FAQ di Prevenzione Incendi dei VVF

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 



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Rispondi Autore: Antonio Sala - likes: 0
06/11/2017 (19:29:40)
Buonasera,vorrei sapere se l istallazione all interno di una struttura adibita a discoteca,con capienza di 700 persone,di strutture lignee amovibili,rivestite con materiale ignifugo,può comportare una modifica alle condizioni di sicurezza,tale da revocare il certificato prevenzione incendi.
Grazie
Rispondi Autore: marina marinelli - likes: 0
07/03/2019 (18:07:29)
Salve, una struttura privata utilizzata per organizzare eventi privati (matrimoni ecc.) rientra nella previsione di cui al punto 65? si consideri che trattasi di struttura prevalentemente all'aperto, sul mare, con metratura interna di circa 200 mq ma che non può ospitare , all'interno più di 80 persone mentre all'esterno fino a 400. grazie
Rispondi Autore: ManuZM - likes: 0
07/10/2020 (13:10:14)
Salve siamo un’associazione sportiva dilettantistica e culturale. Abbiamo affittato un locale di circa 220
Mq...in 170 mq ci sarà area fitness, mentre nei mq rimanenti abbiamo fatto area ristoro e computer/televisioni. Dobbiamo comunque fare il cpi e rientriamo nella categoria 65b oppure no?
Rispondi Autore: silvia - likes: 0
05/08/2022 (19:35:00)
Un capannone accatastato C/3 volendolo utilizzare come spazio adibito ad attività sportiva riconosciuta dal Coni , è soggetto a che tipo di obblighi relativi alla prevenzione incendi?

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