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FAQ di Prevenzione Incendi: liquidi e combustibili infiammabili

FAQ di Prevenzione Incendi: liquidi e combustibili infiammabili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

16/10/2017

Le risposte dei Vigili del Fuoco ad alcune domande frequenti circa stabilimenti, impianti e depositi di liquidi e combustibili infiammabili (attività 10, 12, 13 e 14). Quali attività sono soggette al controllo di prevenzione incendi?



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Attività 10: Stabilimenti ed impianti di produzione e/o impiego, liquidi infiammabili e/o combustibili con p.i. < 125°C, con quantità > 1 m3.

 

Domanda:

Le attività 19 e 20 del d.m. 16 febbraio 1982, non presenti nella tabella di equiparazione (Allegato II al d.P.R. 151/2011), sono da considerare convertite, rispettivamente, nelle attività 10 e 12, come da applicativo di conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it?

Risposta:

La riclassificazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze. Pertanto, la conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it è corretta.

 

Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3.

 

Domanda:

Un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al d.P.R. 151/2011?

Risposta:

Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 151/2011 in funzione della quantità depositata.

 

Domanda:

Una attività in possesso di CPI per le attività ex 72-15-17-20-91 del D.M. 16/02/1982, all'atto della presentazione della attestazione periodica di conformità antincendio, essendo le attività 15,17 e 20 state accorpate nell'attività 12, la devo considerare tre volte?

Risposta:

Nel processo di semplificazione avviato dal DPR 151/2011 è stata operata altresì una rielaborazione ed accorpamento delle attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi.

Pertanto, nel caso esposto, le attività da inserire nell'attestazione periodica di conformità antincendio e per le quali deve essere effettuato il versamento sono: att. 54, 74 e 12, quest'ultima considerata una sola volta.

Resta inteso che, qualora i depositi e/o rivendite di cui all'attività 12, si configurano come attività distinte e separate, esse andranno conteggiate separatamente.

 

Domanda:

Un deposito o rivendita di lubrificanti e/o di oli diatermici di capacità 4 mc è ricompreso al punto 12 cat. A o 12 cat. B?

Risposta:

I depositi e/o rivendite di liquidi combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione rientrano in categoria "A" se hanno un punto di infiammabilità superiore a 65 °C e capacità geometrica compresa tra 1 e 9 mc.

 

Domanda:

Nel caso di un'azienda agricola in cui è presente una cisterna per il deposito di gasolio agricolo di capacità inferiore a 1 mc, quali sono gli adempimenti in relazione alle novità introdotte con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e quali i requisiti che devono possedere la cisterna ed il locale in cui è posizionata?

Risposta:

Una cisterna di gasolio di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile" per macchine in uso presso l'azienda agricola, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 19 marzo 1990. Qualora il deposito non abbia la suddetta caratterizzazione, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 31 luglio 1934.

 

Domanda:

Un'azienda agricola, in cui sia presente un deposito a tettoia aperta, con più di 50.000 kg di fieno, posto in adiacenza ad una stalla, a distanza minore di 100 m da abitazione interna all'azienda, deve essere considerata soggetta alla valutazione del progetto e quindi alla procedura di SCIA?

Risposta:

Rispetto ai fabbricati ubicati all'interno dell'azienda agricola non si configura la "distanza di sicurezza esterna" ma "interna." Pertanto, nel caso in esame, non pare sussistere attività soggetta, a meno che non vi siano fabbricati esterni all'azienda in un raggio inferiore ai 100 metri.

 

Domanda:

In un'azienda agricola è presente un frantoio di olive. Secondo la tabella delle attività soggette allegata al d.m. 16 febbraio 1982, l'impianto risultava non soggetto al certificato di prevenzione incendi in quanto molto inferiore al limite di 25 mc previsto nell'ex punto 15B. A seguito delle modifiche apportate dal nuovo regolamento, un deposito di olio d'oliva in quale attività può essere classificato?

Risposta:

Un deposito di olio d'oliva rientra fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi se di capacità geometrica complessiva superiore ad 1 mc, essendo in questo caso ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

 

Domanda:

Un frantoio oleario, con annesso deposito di olio extravergine di oliva in tre silos di capacità 16 mc cadauno, costituisce attività soggetta al rilascio di certificato di prevenzione incendi?

Risposta:

Nel caso specifico si configura l'attività 12B dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, per la presenza di un deposito di liquidi combustibili in quantità fino a 50 mc.

 

Attività 13: Impianti fissi distribuzione carburanti (liquidi, gassosi o misti: liquidi/gassosi). Contenitori/distributori rimovibili di carburanti liquidi.

 

Domanda:

Un' autorimessa per veicoli da lavoro (camion, escavatori) ha un deposito di gasolio di 8 mc, interrato e posizionato nel cortile di pertinenza. A quale attività va ascritto il deposito di gasolio?

Risposta:

Ferma restando la verifica dell'assoggettabilità dell'autorimessa, quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11, il deposito di gasolio destinato alla distribuzione carburanti rientra al punto 13 dello stesso allegato; tale attività dovrà essere realizzata con riferimento alle specifiche regole tecniche.

 

Ministero dell'Interno - Decreto 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

 

Domanda:

Una cisterna di gasolio, a servizio della distribuzione ai veicoli di una ditta di autotrasporti, è assoggettata agli adempimenti di prevenzione incendi?

Risposta:

Si, l'attività è ricompresa al punto 13 del d.P.R. 151/2011.

 

Attività 14: Officine/laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

Domanda:

Officine meccaniche di produzione e riparazione di impianti del settore alimentare e del settore estrazione materiale costruzione da cave, con meno di 25 dipendenti, è soggetta agli adempimenti previsti dal d.P.R. 151/2011?

Risposta:

Nel caso in cui nell'attività in oggetto si effettuino esclusivamente lavorazioni a freddo, la stessa non è ricompresa nell'elenco allegato al d.P.R. 151/2011. L'attività potrebbe rientrare ai punti 9 e/o 14 del suddetto elenco in funzione delle lavorazioni effettivamente svolte.

 

 

Fonte: FAQ di Prevenzione Incendi dei VVF

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



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