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Disposizioni antincendio per…gli striscioni da stadio
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In attuazione di una specifica deliberazione, adottata in data 8 marzo 2007 dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, l'Area prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha predisposto la lettera-circolare del 6 aprile 2007, con la quale sono fornite indicazioni in merito ai requisiti di comportamento al fuoco da richiedere agli striscioni ed agli altri materiali assimilabili utilizzati per le coreografie che i tifosi intendono introdurre all'interno degli stadi in occasione di manifestazioni calcistiche.
La Deliberazione del 8 marzo 2007 prevede che negli stadi che ospitano gare di calcio dei campionati di serie A, B, C, della Coppa Italia e delle competizioni internazionali possano essere introdotti solo striscioni autorizzati. L’autorizzazione è previsto venga concessa dal Dirigente del G.O.S., ovvero per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, dall’Ufficio di Gabinetto del Questore, acquisito il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward).
“In particolare – afferma la lettera circolare del 6 aprile 2007 – il parere di competenza del Comando Provinciale dei vigili del fuoco dovrà riguardare le caratteristiche del materiale in relazione alla dimensione degli striscioni e/o delle coreografie che si intendono adottare con la finalità di garantire la sicurezza antincendio e salvaguardare la pubblica incolumità.
Conseguentemente si ritiene che possano essere accettati, anche se non classificati ai fini della reazione al fuoco, gli striscioni che vengono fissati “a monte ed a valle degli spalti” in corrispondenza delle “balaustre”. Qualora invece venisse ammessa, da Parte dell’Organo di Pubblica Sicurezza, l’introduzione all’interno dello stadio di coreografie da far ondeggiare in orizzontale sugli spettatori, si ritiene che per la necessaria protezione delle persone il materiale di dette coreografie debba essere di caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a due.”
La lettera circolare è consultabile in
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'In attuazione di una specifica deliberazione, adottata in data 8 marzo 2007 dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, l'Area prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha predisposto la lettera-circolare del 6 aprile 2007, con la quale sono fornite indicazioni in merito ai requisiti di comportamento al fuoco da richiedere agli striscioni ed agli altri materiali assimilabili utilizzati per le coreografie che i tifosi intendono introdurre all'interno degli stadi in occasione di manifestazioni calcistiche.
La Deliberazione del 8 marzo 2007 prevede che negli stadi che ospitano gare di calcio dei campionati di serie A, B, C, della Coppa Italia e delle competizioni internazionali possano essere introdotti solo striscioni autorizzati. L’autorizzazione è previsto venga concessa dal Dirigente del G.O.S., ovvero per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, dall’Ufficio di Gabinetto del Questore, acquisito il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward).
“In particolare – afferma la lettera circolare del 6 aprile 2007 – il parere di competenza del Comando Provinciale dei vigili del fuoco dovrà riguardare le caratteristiche del materiale in relazione alla dimensione degli striscioni e/o delle coreografie che si intendono adottare con la finalità di garantire la sicurezza antincendio e salvaguardare la pubblica incolumità.
Conseguentemente si ritiene che possano essere accettati, anche se non classificati ai fini della reazione al fuoco, gli striscioni che vengono fissati “a monte ed a valle degli spalti” in corrispondenza delle “balaustre”. Qualora invece venisse ammessa, da Parte dell’Organo di Pubblica Sicurezza, l’introduzione all’interno dello stadio di coreografie da far ondeggiare in orizzontale sugli spettatori, si ritiene che per la necessaria protezione delle persone il materiale di dette coreografie debba essere di caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a due.”
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