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Abitazioni e sicurezza antincendio
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Con una nuova circolare, il Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, ha fornito un chiarimento sull’allegato del D.M. 16 maggio 1987. n. 246 riguardo alle norme antincendi per edifici di civile abitazione aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri.
La lettera circolare risponde ad alcuni quesiti giunti al Dipartimento circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo “b”), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246.
Al riguardo i Vigili del Fuoco precisano che “per i suddetti edifici sussiste l’obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l’impianto stesso sia stato espressamente previsto all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F.. In tale eventualità l’impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998.
Per gli edifici di tipo “b”, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n. 246/1987.”
Con una nuova circolare, il Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, ha fornito un chiarimento sull’allegato del D.M. 16 maggio 1987. n. 246 riguardo alle norme antincendi per edifici di civile abitazione aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri.
La lettera circolare risponde ad alcuni quesiti giunti al Dipartimento circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo “b”), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246.
Al riguardo i Vigili del Fuoco precisano che “per i suddetti edifici sussiste l’obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l’impianto stesso sia stato espressamente previsto all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F.. In tale eventualità l’impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998.
Per gli edifici di tipo “b”, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n. 246/1987.”
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