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''Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita' a rischio di incidente rilevante''
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.80 del 5 aprile 2001) il decreto del ministero dell'interno del 19 marzo 2001 riguardante le ''Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita' a rischio di incidente rilevante''.
Il decreto del 19 marzo 2001 semplifica alcune procedure previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (''Seveso bis'') che detta le disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Il nuovo decreto stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le attivita' soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perche' comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
Le novita' apportate dal nuovo decreto riguardano il nulla osta di fattibilita', parere tecnico conclusivo e certificato di prevenzione incendi, il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, le modifiche di uno stabilimento esistente, gli stabilimenti e depositi costieri, le norme di prevenzione incendi.
Il testo completo del decreto (il testo riportato non ha carattere di ufficialita').
Il decreto del 19 marzo 2001 semplifica alcune procedure previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (''Seveso bis'') che detta le disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Il nuovo decreto stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le attivita' soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perche' comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
Le novita' apportate dal nuovo decreto riguardano il nulla osta di fattibilita', parere tecnico conclusivo e certificato di prevenzione incendi, il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, le modifiche di uno stabilimento esistente, gli stabilimenti e depositi costieri, le norme di prevenzione incendi.
Il testo completo del decreto (il testo riportato non ha carattere di ufficialita').
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