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Responsabilità del preposto: quando interrompere l’attività

Responsabilità del preposto: quando interrompere l’attività

Autore: Riccardo Borghetto

Categoria: Preposti

11/03/2022

Cosa prevede la nuova formulazione dell'articolo 19 sui compiti del preposto? Alcune situazioni di rischio immediato mortale o grave in cui il preposto deve Interrompere l’attività del lavoratore e il processo produttivo.

La nuova formulazione dell’articolo 19 sui compiti del preposto stabilisce la necessità di interrompere l’attività in determinati casi:

-“in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni…deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

-“in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

- f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

 

In pratica nel caso di comportamenti a rischio mantenuti dal sottoposto anche dopo che il preposto ha fornito le “indicazioni di sicurezza”, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore, impedendo che il comportamento a rischio continui per prevenire l’instaurarsi di prassi pericolose contrarie alle norme di sicurezza.


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Nel caso di problemi al processo “deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro” e più in generale “ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”, il preposto può (non deve, quindi è discrezionale) “interrompere temporaneamente l’attività”.

Questa per alcuni esperti non rappresenta una vera novità in quanto già compresa nella formulazione precedente.

 

Anche se da un punto di vista giuridico non è una vera novità, è scritto in modo molto più chiaro rispetto alla formulazione precedente ed è più probabile che venga capito e attuato dai preposti che è quello che a noi interessa.

Non c’è nessun riferimento normativo che indichi quali sono i casi in cui il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e quando può interrompere temporaneamente l’attività con un processo a rischio. Pertanto il preposto opera in un contesto di forte incertezza.

 

A mio avviso ci sono delle situazioni di rischio immediato mortale o grave in cui il preposto deve Interrompere l’attività del lavoratore e il processo produttivo.

 

Queste situazioni sono le seguenti:

    • Quando la posizione del lavoratore si trova nella direzione di un pericolo, come nella direzione di veicoli in movimento, rilasci di pressione, caduta di oggetti dall’alto ecc. (Line of Fire).
    • Lavori in quota oltre 2 metri, senza protezioni fisse (parapetti) o senza imbracatura di sicurezza agganciata in modo sicuro a parti strutturali (Lavori in quota).
    • Lavori con produzioni di scintille o fiamme libere o altri inneschi in aree a rischio di esplosione (Atex), o ad elevato rischio di incendio ecc. (Lavori a caldo).
    • Lavori all’interno di ambienti confinati o al cui interno ci possono essere atmosfere tossiche, esplosive o carenza di ossigeno, senza le necessarie autorizzazioni/permessi, attrezzature, DPI o violando le procedure definite (Spazi Confinati).
    • Lavori all’interno di macchine e impianti in cui le protezioni sono state manomesse o bypassate, senza le necessarie autorizzazioni/permessi e procedure compensative (Bypass dispositivi di sicurezza).
    • Lavori di manutenzione che prevedono l’introduzione di parti del corpo umano all’interno di macchine, impianti, attrezzature, senza che tutte le energie siano state preventivamente sezionate, scaricate, e messe in sicurezza con la procedura LO.TO. (Zero Energy).
    • guida di mezzi di trasporto (camion ecc.) o sollevamento e traporto (muletti) senza la cintura di sicurezza (o ad alta velocità). Uso del telefono cellulare mentre si è alla guida. (Guida in sicurezza).
    • Lavori elettrici in tensione senza le necessarie procedure, DPI, qualificazione ecc. (Lavori elettrici).
    • Sollevamento di carichi senza le necessarie procedure: bilanciamento del carico, controllo portata, imballo del carico, oscillazioni, stabilizzatori, distanze di sicurezza ecc. (Sollevamento).

 

Sono certo che il lettore sarà in grado di riconoscere altre situazioni potenzialmente gravissime che necessitano il blocco immediato dell’attività.

Queste situazioni a livello internazionale sono raccolte sotto il nome di “LSR Life Saving Rules” che potremmo tradurre con “Regole Salva Vita.

 

Ing. Riccardo Borghetto




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Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
11/03/2022 (09:27:18)
Molto interessante, grazie. Nella mia esperienza fra i punti elencati quello più arduo da far rilevare nell'ordinarietà è quello delle cinture di sicurezza alla guida dei 'muletti'. Quando ce n'è un uso frequente ma tuttavia non così prolungato e continuativo... purtroppo l'abitudine e la comodità è dura a scalzare... Salvo realtà aziendali molto significative, strutturate, ecc.
Rispondi Autore: Fabio Comandini - likes: 0
11/03/2022 (12:17:43)
Vorrei sapere come si deve comportare il Preposto quando rileva una fase di lavoro pericolosa che però è stata "progettata" così dal Dirigente.
Grazie
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
11/03/2022 (13:52:57)
Articolo molto interessante. Utile da usare in attività formative per illustrare ai preposti situazioni tipiche dove l’attività va interrotta.

Per Fabio Comandini
Il preposto dovrebbe segnalare al dirigente e al datore di lavoro la fase di lavoro pericolosa proponendo o richiedendo procedure alternative per svolgere tale fase di lavoro.
Rispondi Autore: alberto - likes: 0
11/03/2022 (17:17:05)
Articolo interessante e utile per la formazione dei preposti che con le nuove norme hanno adempimenti più dettagliati, ma anche più chiare responsabilità. Ciò richiederà una formazione più puntuale e di qualità. Vorrei introdurre nella discussione un aspetto che si presenta in particolare nei cantieri edili. Non è raro che, soprattutto nelle piccole imprese, il capo cantiere sia indicato come preposto in 2 0 3 cantieri. Questo comporta inevitabilmente la impossibilità di dare continuità alla sua attività di vigilare sulla corretta adozione dei corretti adempimenti sicuristici per cui, nella realtà, lo stesso incarica un operaio di sua fiducia che lo "copra" quando si allontana dal cantiere. A questo punto si configura la presenza di un nuovo preposto (preposto di fatto) che quasi sempre non sa di di rivestire una "posizione di garanzia", ma soprattutto non ha ricevuto la formazione da preposto e non è in grado di gestire le responsabilità del ruolo assunto. Credo che ci sia un gran bisogno di lavorare sulla formazione dei datori di lavoro e di tutti i preposti, incaricati e di fatto.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
11/03/2022 (19:37:48)
Ottimo contributo.
Come sempre.
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
11/03/2022 (22:57:36)
Grazie Carmelo.
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
13/03/2022 (10:43:32)
Articolo essenziale. Bella anche la disquisizione sul può e deve. In sintesi, la sicurezza è un'attitudine. Chi ce l'ha ce l'ha.
Ottimo. Complimenti al autore. Grazie cordialità
Rispondi Autore: Jennifer Ravasi - likes: 0
10/11/2023 (16:57:22)
Nel caso in cui un lavoratore vada a lavorare con le stampelle perchè le sue condizioni fisiche determinano l'utilizzo delle stampelle ci sono prescrizioni in merito di sicurezza?
Rispondi Autore: Lenzi Eugenio - likes: 0
30/11/2023 (13:56:12)
A seguito di una segnalazione ai sensi dell'art.19 D.Lgs.81/2008 con sospensione dei lavori da parte del Preposto, il Datore di Lavoro è tenuto a rispondere oppure può astenersi limitandosi a cambiare il Preposto per dare seguito alla lavorazione senza fornire alcuna motivazione?

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