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Nuovi Accordi Stato-Regioni: due passi in avanti, mezzo indietro
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni. Gli accordi sono in vigore dalla data di pubblicazione, salvo quanto indicato nel periodo transitorio. |
Brescia, 23 Dic - I due Accordi tra lo Stato e le Regioni approvati il 21 dicembre costituiscono, non solo l’adempimento sostanziale dei commi 2, degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, ma un nuovo punto di partenza per la formazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
Si viene a colmare un vuoto che ha generato confusione e pressapochismo con interpretazioni e realizzazioni, più o meno serie, nella formazione dei lavoratori che hanno dato origine a titoli, corsi, durata e metodologie più differenti e, sicuramente, disomogenee fra loro.
L’applicazione delle nuove regole completa il quadro normativo avviato con l’ Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione e, le nuove norme, nella loro struttura, ne ripercorrono l’iter metodologico e procedurale.
L’Accordo sui Datori di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione è un atto, tardivo, che rende “giustizia” al ruolo ed alle funzioni del R.S.P.P. . Non era concepibile e procrastinabile il fatto che il R.S.P.P. dovesse, giustamente, svolgere un percorso formativo per lo svolgimento di tale incarico, mentre bastavano 16 ore di formazione, da parte di un datore di lavoro, per svolgere le medesime funzioni, anche se limitatamente alla propria azienda. Anzi, era ed è vero il contrario in quanto il datore di lavoro, soprattutto nella propria azienda, deve essere preparato e formato meglio e più del proprio personale.
I differenti livelli formativi stabiliti dall’Accordo - che ha suddiviso i corsi articolandoli in tre diversi livelli di rischio (basso, medio, alto) - confermano la flessibilità necessaria rispetto alla classificazione del rischio aziendale. Come del resto, i quatto moduli previsti in cui si articola il percorso formativo (Normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori) - pur nella differenza delle ore di formazione - sono uguali per tutti, a significare che non vi debbano essere argomenti trascurati o eliminati dalla formazione di un datore di lavoro.
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L’Accordo per la formazione dei Lavoratori,Preposti e Dirigenti costituisce un modello innovativo di grande rilevanza ed importanza.
Ad una prima superficiale obiezione - che certamente verrà fatta - circa i costi che dovranno affrontare le imprese per attuare questi nuovi modelli formativi (che comportano più ore e più corsi) rispondono da soli i morti e gli infortunati sul lavoro: con una migliore formazione, i lavoratori avrebbero potuto salvare la vita ed allo stesso tempo le aziende aver risparmiato in costi derivanti dagli infortuni.
La vulgata del “tanto a me non capita” vale quanto “piove, governo ladro”.
Una premessa indispensabile alla lettura di questo accordo consiste in una chiara e precisa indicazione: non bisogna confondere l’informazione con la formazione e l’addestramento.
Spesso si assiste a corsi che si definiscono di “informazione e formazione”. L’Accordo chiarisce che l’informazione è regolamentata dall’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e non va confusa con la formazione di cui l’Accordo definisce i percorsi. Allo stesso tempo l’Accordo precisa che si tratta della formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quella prevista dal Titolo I del decreto mentre qualora il lavoratore svolga e utilizzi attrezzature di cui agli altri Titoli del Decreto devono essere previsti ulteriori percorsi formativi. Anche l’Addestramento deve essere svolto successivamente e non cumulabile con la formazione.
Non si tratta di un dettaglio da poco, ma rientra nella linea prevista dall’Accordo che rappresenta un punto di partenza per una nuova coscienza di responsabilità - seria e consapevole - della formazione effettiva e non solamente dell’obbligo meramente formale per il conseguimento di un attestato.
La formazione è momento qualificante della prevenzione contro gli infortuni. Pertanto, l’Accordo prevede per tutti i lavoratori un percorso formativo articolato in due momenti. Una formazione Generale, di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori della attività economiche ed una successiva Formazione Specifica.
La Formazione Specifica, a sua volta, è articolata in corsi con ore definite per la classe di rischio in cui si presta la propria attività (rischio basso, medio ed alto).
La formazione del Preposto è una conseguenza progressiva della formazione dei lavoratori. Infatti il preposto, in quanto lavoratore, dovrà svolgere la formazione generale e la formazione specifica e, successivamente, una Formazione particolare aggiuntiva uguale a tutti coloro che svolgono il ruolo di preposto.
Non poteva mancare la formazione dei Dirigenti. Questione seria e complessa, che, sicuramente ha determinato grande ritardo nell’approvazione degli Accordi. Vale la pena ricordare come all’entrata in vigore il D. Lgs. 81/2008 prevedeva l’emanazione dell’Accordo entro 12 mesi e di mesi ne sono passati 36 (circa 3 anni!). Del resto, dopo avere previsto le modalità per la formazione per i Datori di Lavoro, Lavoratori e Preposti non poteva restare nel “vago” la formazione dei Dirigenti che - è bene sottolineare - rientra nell’Accordo in quanto il D. Lgs. 106/2009 ha modificato il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 inserendo tra i soggetti cui il datore di lavoro deve far svolgere la formazione anche ai Dirigenti.
La formazione per i Dirigenti è uguale per tutti ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Un passo indietro
Senza voler nulla togliere ai due Accordi approvati che costituiscono certamente due passi in avanti, allo stesso tempo è stato fatto un mezzo passo indietro.
Ci riferiamo a due questioni strettamente connesse fra loro: la qualificazione della figura del formatore ed i soggetti formatori.
Come noto, la commissione consultiva di cui all’art. 6 del D. Lgs. 81/2008 deve elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Era la buona occasione affinché anche questo provvedimento, che peraltro non necessità del passaggio in Conferenza Stato Regioni, venisse emanato.
La formulazione dei due Accordi che prevede quale requisito dei docenti un’esperienza almeno triennale accresce ed aumenta la confusione. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 prevede per i docenti una esperienza almeno biennale.
Ci troviamo quindi in una situazione paradossale in base alla quale il docente con esperienza biennale può svolgere formazione per i R.S.P.P. mentre per svolgere la formazione nei corsi per Datore di Lavoro (per svolgere le funzioni di R.S.P.P.) deve avere una esperienza triennale! E via dicendo (Boh!).
Ci auguriamo che presto (prestissimo) la Commissione concluda i lavori e vengano presentati i criteri per la qualificazione dei formatori. A tale proposito la CIIP, Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione, ha presentato alla Commissione Parlamentare sulle morti bianche un notevole contribuito, cui AiFOS ha fattivamente collaborato, e che la medesima Commissione ha preso in considerazione con la dovuta attenzione.
La Conferenza Stato-Regioni ha inoltre espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro riguardante le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione sui luoghi di lavoro (comma 4, art. 8 del D. Lgs. 81/2008) nonché le regole per il trattamento dei dati.
Rocco Vitale, Presidente dell’AiFOS
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