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Lo sapevi che – L’irrilevanza giuridica dell'opposizione del lavoratore

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Preposti

13/03/2009

Datori di lavoro, dirigenti o preposti non sono esonerati dalle proprie responsabilità di garantire la sicurezza anche in caso di rifiuto del lavoratore a osservare le misure di prevenzione e utilizzare i dispositivi di protezione. A cura di R. Dubini.

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L’irrilevanza giuridica dell'opposizione del lavoratore 
di Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto o altro soggetto debitamente delegato a far osservare le misure di sicurezza e a far utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non è in alcun modo sollevato dalle proprie responsabilità in materia da una qualunque forma di opposizione sollevata dal lavoratore all'adozione delle misure stesse. 
 
Infatti non sussiste, come scriminante della personale responsabilità penale, il rifiuto (illegale, penalmente sanzionato, ai sensi del disposto combinato dell'art. 20 coma 2 lett. b e dell'art. 59 del D. Lgs. n. 81/2008) del lavoratore di attenersi alle direttive di datori di lavoro, dirigenti e preposti e alle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza, perché l'articolo 2104 del codice civile prevede la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, e l'art. 20 del decreto legislativo 19 aprile 2008 n. 81 prevede l'obbligo, sanzionato penalmente, a carico del lavoratore di attenersi alle disposizioni e direttive impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della sicurezza individuale e collettiva nel luogo di lavoro (art. 20 c. 2 lett. b del D. Lgs. n. 81/2008).

 
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In tal senso "le norme di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime” (Cass. pen. sez. III, 7.10.80, n. 10230), costringendo anche, se del caso con l'applicazione di provvedimenti disciplinari conformi alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e proporzionati alla gravità della violazione prevenzionistica, il lavoratore all'adempimento.
 
E dunque vero è che “l’imprenditore è tenuto a pretendere l’applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, usando tutta l’autorità di cui è investito e adottando anche provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi” (Cass. sez. IV pen. 23.2.89 n. 2977, Ceccarelli).
 
Infine: “non può costituire causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore la circostanza che quest’ultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormità, inopinabilità ed eccezionalità” (Cass. sez. IV pen. 2.3.99 n. 2806): difatti l'opposizione del lavoratore all'adozione delle misure di sicurezza non può mai valere come giustificazione per il datore di lavoro, in quanto il suo obbligo primario di garantire l'integrità fisica e psichica del lavoratore prescinde totalmente dagli adempimenti, o dai consensi, di altri soggetti, fossero gli stessi i lavoratori medesimi, ma opera in completa autonomia, ponendolo come garante della sicurezza dei lavoratori, in posizione primaria e con una obbligazione ineludibile sintetizzata dal principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale di cui all'art. 2087 del Codice Civile


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