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Accordi formazione: anticipazioni sulle future linee guida

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Preposti

29/05/2012

Intervista a Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, per conoscere le linee guida che chiariranno alcuni elementi degli accordi sulla formazione. Il riconoscimento dei crediti formativi, la collaborazione con gli organismi paritetici, ...

 
 
Roma, 29 Mag – Dell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti - PuntoSicuro ha messo in luce nei suoi articoli diversi aspetti. Abbiamo sottolineato l’importanza di un passaggio che finalmente colma un pericoloso vuoto che negli anni passati ha portato in diversi casi a confusione e superficialità, con pessime ricadute sulla qualità della formazione erogata.
Tuttavia PuntoSicuro ha anche raccolto, sempre in relazione agli Accordi, alcuni dubbi dei lettori, ha messo in luce alcune evidenti lacune e ambiguità, alcune mancanze di chiarezza.
Mancanze che gli stessi estensori del testo hanno riconosciuto, tanto da portarli a lavorare ad un documento di chiarimento dei punti più controversi.
 
I chiarimenti, che prenderanno la forma di “linee guida”, sono molto attesi e potrebbero essere finalmente approvati e resi pubblici nelle prossime settimane.
 

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Per avere qualche anticipazione sui contenuti di queste linee guida, sui motivi del ritardo nell’approvazione e sui tempi previsti, intervistiamo il Dott. Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e uno dei principali referenti per l’attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Ci può dare qualche informazione sulle motivazioni e sul contenuto dei prossimi chiarimenti in merito agli accordi sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti...
 
Lorenzo Fantini: Il Ministero del Lavoro con le Regioni da tempo si sta confrontando sui vari temi legati a elementi che non sono chiari degli Accordi del 21 dicembre per la formazione dei lavoratori. E siccome tutto il sistema ci chiede chiarimenti e queste richieste sono particolarmente ricorrenti, abbiamo elaborato un documento tecnico che però non è ancora uscito. Un documento tecnico che è stato tuttavia già condiviso nel merito: lo Stato e  le Regioni sono d’accordo su moltissimi temi.
E non parliamo di un documento ristretto, ma di un documento di circa quindici pagine, significativo riguardo ai chiarimenti dovuti, anche in relazione alle molte richieste che riceviamo su alcuni punti.
Il documento era elaborato già da tempo, ma le Regioni ci hanno chiesto di farlo passare in Conferenza Stato-Regioni e, siccome la Conferenza Stato Regioni è sempre un incognita, nel passaggio in Conferenza c’è stata una richiesta di chiarimenti da parte del Ministero della Salute che, in questo modo, ha rinviato l’approvazione in sede di Conferenza.
Noi, come Ministero del Lavoro , abbiamo parlato con il Ministero della Salute e ci siamo chiariti rispetto alle linee guida e sono fiducioso che questi chiarimenti e le modifiche attuate porteranno ad una veloce approvazione del documento.
 
Quali erano le tematiche sollevate dal Ministero della Salute?
 
L.F.: Erano chiarimenti di natura tecnica, rispetto ad alcune loro perplessità. Non ci sono problemi... Il Ministero ha fatto delle osservazioni e ci siamo chiariti sull’efficacia e sull’opportunità di queste linee guida: un atto molto importante perché molto richiesto dagli operatori della sicurezza.
In realtà forse si poteva aver già fatto uscire un documento se si fosse adottata una forma diversa, ma le Regioni ritengono che queste indicazioni vadano in Conferenza... Io come Ministero avrei tranquillamente optato per una circolare. In questo caso i chiarimenti  sarebbero già stati pubblicati...
L’importante, tuttavia, è che escano indicazioni che siano coerenti per tutti. Indicazioni che offrano una sorta di interpretazione autentica degli accordi di dicembre, in modo tale che anche gli organi di vigilanza siano in qualche misura indirizzati rispetto agli orientamenti.
Orientamenti che usciranno , che saranno esposti e diffusi come “linee guida”.
E come tutte le linee guida in Conferenza avranno una valenza di indirizzo anche per l’attività di vigilanza...
 
Vediamo di anticipare qualche “chiarimento” condiviso che ritiene significativo...
 
L.F.:Ce ne sono tanti. Faccio un paio di esempi.
Il primo è relativo al riconoscimento dei crediti formativi.
Questa è una classica domanda che ci fanno: gli accordi come si devono intendere? Chi ha fatto la formazione precedente agli accordi - attraverso dei corsi fatti da soggetti che magari non sono soggetti formatori ai sensi degli accordi o con un numero di ore o programmi diversi da quelli degli accordi – deve rifare la formazione?
La risposta a questa ultima domanda è no.
Vediamo poi il caso di chi ha fatto una formazione con una disciplina anteriore rispetto a quella degli accordi, che però era già prevista dall’articolo 37. L’articolo 37, prima che fosse integrato dagli accordi, che cosa ci diceva? Che cosa ci dice ancora? Ci dice che la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti deve essere sufficiente ed adeguata...
Quindi prima degli accordi come si faceva a fare la formazione dei lavoratori? Si rispettava il principio di legge, ora questo principio di legge ha un suo dettaglio...
Ma chi aveva fatto la formazione, ad esempio a novembre del 2011, non perde questa formazione perché sono in vigore gli accordi di dicembre. Gli è invece riconosciuto un credito formativo. Ovviamente deve dimostrare la formazione. In realtà non è che prima degli accordi non si dovesse dimostrare di aver fatto il corso di formazione. Io devo avere un progetto formativo, devo avere un docente che è in grado di fare il docente, devo avere la verifica delle firme e, secondo me, devo avere anche la verifica finale di apprendimento. Se ho tutti questi elementi i miei lavoratori, ma anche i miei dirigenti e i miei preposti, sono formati e devo fare solo l’aggiornamento.
Queste è una cosa che abbiamo chiarito, perché non era evidentemente molto chiara negli accordi...
 
Passiamo al secondo elemento, al secondo esempio che ci può anticipare...
 
L.F.: In realtà di elementi rilevanti ce ne sono tanti. Ci sono ad esempio tre pagine sulla collaborazione con gli organismi paritetici.
Noi ci poniamo in continuità con la precedente circolare del Ministero del luglio dell’anno scorso, ma chiariamo anche alcuni elementi.
E’ stato necessario chiarirli perché purtroppo qualcuno continua a utilizzare gli organismi paritetici, continua a farli nascere in maniera finta utilizzandoli come veicolo per una formazione non coerente con il Testo Unico.
Quindi siamo stati sostanzialmente costretti a scrivere queste tre pagine.
Ad esempio per ribadire il concetto che non tutti gli organismi paritetici sono soggetti ai quali il datore di lavoro si deve rivolgere per chiedere la collaborazione per attività di formazione, ma solo quegli organismi paritetici che hanno le caratteristiche descritte dal Testo Unico. Cioè che devono essere costituiti sia da organizzazioni di datori di lavoro, sia organizzazioni sindacali che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se quindi le sigle non sono esistenti, come capita molto spesso, evidentemente mancano i requisiti di legge.
E ci soffermiamo anche su come individuare i requisiti degli organismi paritetici.
Le organizzazioni sindacali firmatari del contratto applicato dall’azienda, vanno bene. Le altre no.
Poi in futuro avremo anche un gruppo di lavoro – che faremo in accordo con le parti sociali – che costituirà all’interno del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) un’anagrafe degli organismi paritetici.
A quel punto tutti potranno sapere quali sono gli organismi paritetici...
Ovviamente sarà un’anagrafe indicativa e non è tassativa, perché stiamo parlando sempre di organizzazioni sindacali.  E poiché l’articolo  39 della Costituzione (relativo alle organizzazioni sindacali, ndr) non è stato attuato, non possiamo fare un elenco cogente di associazioni sindacali e datoriali... Ma possiamo avere un elenco indicativo.
Tutto ciò è importante perché - come abbiamo chiarito anche nella circolare - gli organismi paritetici devono avere non solo le caratteristiche di rappresentatività, ma devono anche essere presenti nel territorio e nel settore. Se ci sono tutti e tre questi elementi scatta l’obbligo di collaborazione con l’organismo paritetico.
Obbligo che però - e anche questo lo abbiamo scritto nella circolare - non significa che io devo fare necessariamente la formazione con gli organismi paritetici.
Io devo chiedere la loro collaborazione perché mi possono aiutare.
Se mi convincono, mi faccio aiutare. Se non mi convincono io vado avanti con la mia formazione, dando tuttavia conto del fatto del perché io non  ho seguito le indicazione dell’organismo paritetico. Sempre a condizione che l’organismo sia però nel mio settore e nel mio territorio.
Se ad esempio io faccio edilizia, non mi devo rivolgere ad un organismo paritetico di un settore del Commercio. E viceversa. E in più, se lavoro a Roma, non ha senso che mi debba rivolgere ad un organismo paritetico di Torino.
 
Altri temi trattati nelle linee guida?
 
L.F.: Abbiamo sviluppato circa cinque, sei macrotemi. Posso anticiparne qualcuno.
Ad esempio: l’entrata in vigore degli accordi, quindi la sua efficacia giuridica; come si combina questa formazione con la formazione ai sensi dei Titoli speciali del Testo Unico; l’aggiornamento (come si fa, quali sono i tempi, ...); la formazione e-learning; la collaborazione, come abbiamo visto, con gli organismi paritetici.
E, per finire, ci sarà anche un parte relativa all’aggiornamento per gli RSPP, con riferimento al riconoscimento dei crediti, alla scadenza dei termini per l’aggiornamento, ...
Dunque è un documento abbastanza corposo, che ora si sta sbloccando.
Ormai le modifiche al documento volute dal Ministero della salute sono state fatte.
L’abbiamo mandato alla Conferenza Stato-Regioni, nella speranza che queste linee guida vengano approvate presto.
Una prossima riunione buona, anche se molto “affollata”, sarà il 31 maggio.
 

 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Massimiliano Nardini - likes: 0
04/06/2012 (08:54:06)
Ad un ultimo corso tenutosi a Febbraio il Dott. Fantini diceva " la prox settimana usciranno le linee guida......" ok siamo a giugno, siamo in estate sicuramente a ottobre.... sempre meglio... Complimenti!!!
Rispondi Autore: Marco C - likes: 0
04/06/2012 (11:37:20)
mah... a me sembra che tutta la questione della formazione sia fortemente condizionata da interessi lobbistici. Passi che chi ha lauree specifiche (e non tutte quelle inserite ex post nell'81)sia costretto a fare il modulo C (mera ripetizione di tutte cose già fatte all'università, e pertanto ampiamente documentabili), passi che gli OOPP, sponsorizzati da alcuni ispettori deontologicamente "discutibili" approfittino della confusione normativa per far credere ai datori di lavoro che l'unica formazione valida è la loro, e passi pure che alcune esimie organizzazioni si stiano battendo contro i convegni validi come aggiornamento (come se poi non conoscessero la qualità del 90% dei corsi veri e propri, che si differenziano spesso dai convegni solo per i costi salatissimi a carico dei discenti - che, detto per inciso, molto spesso ne sanno molto più dei docenti, e talvolta in questi corsi si verificano situazioni al limite del ridicolo..); quello che non riesco a mandar giù sono le volute lacune normative, che a detta di Fantini, non saranno chiarite nemmeno dalle linee guida. Una per tutte, l'assenza di un anagrafe degli OOPP, dove chiunque possa verificare, con pochi click, se c'è e, nel caso, chi è l'OP di riferimento. In mancanza di ciò, a mio avviso, non è applicabile la prescrizione della collaborazione.

Rispondi Autore: Marco C - likes: 0
04/06/2012 (12:07:00)
mah... a me sembra che tutta la questione della formazione sia fortemente condizionata da interessi lobbistici. Passi che chi ha lauree specifiche (e non tutte quelle inserite ex post nell'81)sia costretto a fare il modulo C (mera ripetizione di tutte cose già fatte all'università, e pertanto ampiamente documentabili), passi che gli OOPP, sponsorizzati da alcuni ispettori deontologicamente "discutibili" approfittino della confusione normativa per far credere ai datori di lavoro che l'unica formazione valida è la loro, e passi pure che alcune esimie organizzazioni si stiano battendo contro i convegni validi come aggiornamento (come se poi non conoscessero la qualità del 90% dei corsi veri e propri, che si differenziano spesso dai convegni solo per i costi salatissimi a carico dei discenti - che, detto per inciso, molto spesso ne sanno molto più dei docenti, e talvolta in questi corsi si verificano situazioni al limite del ridicolo..); quello che non riesco a mandar giù sono le volute lacune normative, che a detta di Fantini, non saranno chiarite nemmeno dalle linee guida. Una per tutte, l'assenza di un anagrafe degli OOPP, dove chiunque possa verificare, con pochi click, se c'è e, nel caso, chi è l'OP di riferimento. In mancanza di ciò, a mio avviso, non è applicabile la prescrizione della collaborazione.

Rispondi Autore: M. Giulia Borseti - likes: 0
08/06/2012 (17:51:34)
Un ente bilaterale "dispostissimo alla collaborazione" mi chiede COME deve collaborare, cosa dovrei rispondergli?! La sola approvazione scritta e documentata dei contenuti, dei tempi e del piano formativo tenente conto delle differenze di sesso, età e lingua è sufficiente?!

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