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Redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo: obbligo abrogato o no?

Redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo: obbligo abrogato o no?
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: POS, PSC, PSS

13/09/2018

Proviamo a fare chiarezza se sussista o meno l’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).


Ancora oggi, dopo due anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), si continua a discutere se sussista o meno l’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Per comprendere se tale obbligo sussista o meno, bisogna tornare indietro di 20 anni. 

L’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) fu introdotto dall’art. 31 comma 1bis della Legge 18 novembre 1998 n° 415 e cioè dal provvedimento che apportava modifiche alla Legge n° n° 109/1994 che disciplinava gli appalti pubblici di lavori.

 

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Il citato comma prevedeva che:

<<Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

  1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza [1] quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
  2. un piano di sicurezza sostitutivodel piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
  3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

 

Il successivo comma 2 dell’art. 31 ribadiva che:

<<Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivodi cui alla lettera b) del comma 1- bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.>>

 

Infine, il comma 3 prevedeva che:

<<I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.>>.

 

Invece, il D. Lgs. n° 494/1996 (Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) non prevedeva l’obbligo di redazione del PSS ma solo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Generale di Sicurezza, quest’ultimo solo per i cantieri con entità presunta superiore a 30.000 uomini giorno.

 

Va ricordato che l’art. 31 comma 1 della L. n° 415/1998 prevedeva, e quindi prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n° 528/1998 al D. Lgs. n° 494/1996, la pubblicazione di un Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.

 

<<art. 31 comma 1: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.>>.

 

Successivamente, fu emanato il D. Lgs.  19 novembre 1999 n° 528 e cioè il provvedimento che modificava il D. Lgs. n° 494/1996. Con questo decreto fu abrogato l’obbligo di redazione del Piano Generale di Sicurezza e fu prevista, riprendendo quanto già richiesto dalla Legge n° 415/1998 (modifica della L. n° 109/1994), la pubblicazione del Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza (art. 22 del D. Lgs. n° 528/1999).

 

Pertanto, fino a questa data, l’obbligo di redazione del PSS permaneva solo per i cantieri relativi agli appalti pubblici di lavori e nei soli in casi in cui non sussistevano gli obblighi di redazione del PSC (art. 31 comma 1bis, lett. b) della L. n° 109/1994 e s.m. e i. e art. 41 del DPR n° 554/1999 quale suo Regolamento d’attuazione).

Finalmente, dopo 5 anni dalla previsione della L. n° 415/1998, il 3 luglio 2003 fu pubblicato il D.P.R. n° 222 e cioè il Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza.

L’art. 5 di tale decreto indicava i contenuti minimi del PSS il cui obbligo di redazione per i soli appalti pubblici di lavori, è opportuno ricordarlo, era dettato sempre e solo dall’art. 31 comma 1bis della Legge 109/1994 così come modificata dalla L. n° 415/1998.

Il 2 maggio 2006 fu pubblicato il D. Lgs. n° 163, conosciuto come “ Codice dei contratti pubblici”, che andò a sostituire la L. 109/1994. L’art. 131 comma 2 lett. b) confermò l’obbligo di redazione del PSS per i soli cantieri di appalti pubblici di lavori per cui non sussisteva l’obbligo di redazione del PSC.

Il 9 aprile 2008 fu pubblicato il D. Lgs. n° 81/2008 che integrò, nell’allegato XV, i contenuti del DPR n° 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza).

Al p. 3.1.1 dell’allegato, furono ribaditi i contenuti minimi del PSS.

E’ opportuno far notare che, nonostante l’entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008, l’obbligo di redazione del PSS continuava ad essere originato sempre e solo dall’art. 131 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n° 163/2006.

 

L’allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 fissava solo i contenuti minimi dei piani di sicurezza ma non l’obbligo di redazione del PSS. Del resto, il termine “Piano di Sicurezza Sostitutivo”, non compare mai nell’articolato del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008.

 

Il 5 ottobre 2010 fu pubblicato il D.P.R. n° 2010 e cioè il Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. n° 163/2006. Questo regolamento non modificò alcunché riguardo quanto previsto per la sicurezza nei cantieri negli appalti pubblici di lavori. Infatti, l’art. 39 faceva riferimento esclusivamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento ma non al Piano di Sicurezza Sostitutivo.

 

Il 9 settembre 2014 fu emanato il Decreto Interministeriale riguardante i modelli semplificati per la redazione del PSC, del POS e del Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Infine, il 18 aprile 2016 fu pubblicato il D. Lgs. n° 50 (Codice dei contratti pubblici) che abrogò, con l’art. 217, l’intero D. Lgs. n° 163/2006.

In questo nuovo provvedimento, l’obbligo di redazione del PSS non è presente nell’intero articolato.

Nelle successive modifiche ed integrazioni succedutesi negli ultimi due anni, non fu reintrodotto tale obbligo, segno evidente della volontà del legislatore di eliminare un inutile doppione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dall’art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 81/2008.

 

In conclusione, la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo:

  • era un obbligo previsto solo da norme riguardanti i contratti pubblici di lavori e solo nei casi in cui non sussisteva l’obbligo di redazione del PSC;
  • non è un obbligo espressamente previsto da norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come il D. Lgs. n° 81/2008;
  • l’allegato XV, pur essendo un allegato di una norma di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n° 81/2008), non fissa l’obbligo di redazione del PSS ma indica solo quali devono essere i contenuti minimi di questo documento quando esso deve essere redatto in virtù degli obblighi previsti per gli appalti pubblici di lavoro;
  • Il D. I. 9 settembre 2014 non fissa l’obbligo di redazione del PSS ma propone solo un modello semplificato di questo documento quando esso deve essere redatto in virtù degli obblighi previsti per gli appalti pubblici di lavori;
  • non essendo più presente tale obbligo nel D. Lgs. n° 50/2016, a differenza dei provvedimenti riguardanti i contratti pubblici che lo hanno preceduto, il PSS non deve più essere redatto da parte dell’appaltatore o del concessionario;
  • pur non sussistendo più l’obbligo di redazione del PSS, rimane a carico della stazione appaltante, l’obbligo di stima dei costi della sicurezza.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione



[1]L’obbligo di redazione del Piano Generale di Sicurezza fu soppresso dal D. Lgs. n° 528/199 (Provvedimento di modifica del D. Lgs. n° 494/1996)



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Framer - likes: 0
13/09/2018 (08:40:21)
Ma scusate, l'obbligo è previsto dall'art. 131 del codice dei contratti..

Se le altre leggi non ne parlano non è che si possa dire che la disposizione è abbrogata. Forse era meglio un parere di un giurista.
Autore: Paolo
13/09/2018 (09:18:07)
Il codice dei contratti di cui parli è stato abrogato.
Rispondi Autore: Mario - likes: 0
13/09/2018 (09:10:20)
Non sono per nulla d'accordo. Il fatto che nel D. Lgs. n° 50/2016 non si parli più di PSS non significa che questa tipologia di piano sia stata abrogata. Inoltre mi sembra inesatto dire che il PSS è "un inutile doppione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)"...i contenuti sono in parte simili, ma poi occorre che nel PSS siano definiti degli aspetti che in caso di cantieri in titolo IV sono previsti nel PSC...
Rispondi Autore: mauro gallazzi - likes: 0
13/09/2018 (11:27:56)
ALL. XV - D. Lgs. 81/2008

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al
punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
13/09/2018 (11:44:56)
Nel momento in cui non c'è più nessuna norma in vigore che richieda la redazione del PSS è come se fosse stato formalmente abrogato. Concordo anche che trattavasi di un inutile doppione del POS, visto che per definizione dell'allegato XV i contenuti del PSS erano gli stessi del PSC, ma in presenza di una sola impresa esecutrice si poteva fare riferimento tranquillamente al dolo POS
Rispondi Autore: Fabio - likes: 0
13/09/2018 (11:47:28)
Sono totalmente d'accordo con Mario e questa tesi mi è stata confermata da ispettori di lavoro. Io stesso ho richiesto un PSS ad un'impresa per un lavoro pubblico.
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
13/09/2018 (11:49:29)
Fabio ed in base a quale norma lo ha richiesto?
Rispondi Autore: Fabio - likes: 0
13/09/2018 (12:53:51)
Ciao Alessandro, anche io ero nel dubbio...sono andato a chiedere e sono intervenuti nella discussione 5 ispettori più il direttore. Mi è stato detto che vale D,Lgs 81.08 e quello detta legge (vale la legge speciale di settore). Non cè da nessuna parte scritto che è stato abrogato. Occorrerebbe un interpello per fare chiarezza in merito. Io comunque l'ho prescritto all'impresa (lavori iniziati da 1 mese) e quasi terminati. Comunque bisogna fare attenzione che il vecchio codice degli appalti è ancora in vigore in parte e quello era previsto. Fino a quando non ci sarà un articolo o un comma di un decreto che lo abolisce va fatto ed io continuerò a chiederlo come CSE.
Rispondi Autore: linoemilio - likes: 0
13/09/2018 (14:05:32)
Scusa Fabio ma, se sei CSE, sei in presenza di più imprese ed hai un PSC... a cosa ti serve il PSS redatto "con gli stessi contenuti del PSC" ?
Se in questa situazione, 5 Ispettori con il loro Direttore ti hanno detto di richiederlo non ritieni siano dei pessimi consulenti ?
Rispondi Autore: linoemilio - likes: 0
13/09/2018 (14:12:26)
Inoltre, Fabio, che il titolo IV dell'81/08 sia normativa penale di "specialità" (o di settore) per cui prevalente sugli altri titoli non ci piove ma... in questo titolo, dove trovi scritto, in un articolo, l'obbligo di redazione del PSS ?
Rispondi Autore: Claudia - likes: 0
13/09/2018 (14:48:39)
Dalla lettura del D. Lgs. n° 50/2016 art.217 c.1 lettera e, mi sembra evidente che l'intero D.Lgs.163/2006 sia stato abrogato, e non che ne siano rimaste in vigore alcune parti. Gentilmente Fabio potrebbe riportare le fonti della sua affermazione in merito? grazie
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - likes: 0
13/09/2018 (15:57:27)
Da ex Ispettore Tecnico del Lavoro (da poco in quiescenza) intanto se possibile sapere a quale ITL appartengo o i colleghi che dici di avere avuto consigli. Mi rivolgo in particolare ai signori Fabio, Mario e Framer, personalmente vorrei dare il mio contributo dicendo i che siete fuori binario, IL PSS non è più in vigore in forza da nessuna legge (l'81 rimandava al 163 abrogato). PUNTO. L'ing. Catanoso ha egregiamente illustrato e motivato l'abrogazione con passaggi chiari e semplici, dove il meno scarso in materia tecnica e giuridica, guardandosi le norme, può facilmente farsene una convinzione. A volte mi sorge il dubbio di chi commenta se veramente faccia il nostro mestiere (intendo occuparsi di sicurezza sul lavoro). Personalmente mi sono firmato aspetto di sapere l'ufficio ITL che ha dato i pessimi suggerimenti anche perché conosco quasi tutti e con i quali sono giornalmente in contatto, giusto per far cambiare idea a qualche collega pecorella smarrita (che ci può anche stare, ma non li giustifico visto il ruolo). Scusatemi tutti per lo sfogo ma difronte certe affermazioni,.... mi bolle il sangue.
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0
13/09/2018 (15:58:22)
Condivido la chiara lettura ( non interpretazione - con tutto il rispetto - ma semplice lettura) della norma dell'Ing. Catanoso.
Il PSS non ha più motivo di essere prodotto per motivi, a mio parere, di ordine formale e sostanziale.
Formale: non vi è alcuna norma vigente ( almeno di mia conoscenza) che ne preveda l'uso. Non certamente l'81 che ne disciplina i contenuti. Mi piacerebbe che i sostenitori della tesi contraria contribuissero ( magari anche gli ispettori del lavoro citati) alla discussione indicando la norma che ne definisce l'obbligo e la sanzione prevista per il mancato adempimento.
Sostanziale: il PSS nasceva per garantire un coordinamento nelle ipotesi, originariamente previste, in cui non era obbligatoriamente previsto ancche con più imprese coinvolte. Oggi il coordinamento, e di conseguenza la redazione del PSC, è sempre obbligatorio.... semplifico: a che serve uno strumento di coordinamento se non vi sono attività da coordinare?
Infine una considerazione ( sono di formazione giuridica): da tanto tempo chiediamo di togliere burocrazia, anche nell'ambito della sicurezza, e poi cadiamo su queste cose? E' forse un espediente formale per proteggersi? Forse siamo un popolo malato di norme e burocrazia. tanta carta .... e i ponti cadono. meglio un POS fatto come Dio comanda che uno fatto male e travestito da PSS.
Rispondi Autore: Fabio - likes: 0
13/09/2018 (16:41:51)
Risposta per linoemilio: Nel mio caso è Lavoro pubblico Unica impresa che esegue tutte le lavorazioni. Nel caso di appalti pubblici il documento a cui si fa riferimento è l’art. 131 Comma 2 Lettera B del D.Lgs 81/2008. E su questo mi sono basato per far redigere il PSS.
Risposta per Claudia: Intendevo il codice n°207 del 2010 se vai su legislazione tecnica su un bollettino ci sono le parti ancora in vigore.
La legge speciale di materia regola il tutto e in questo caso è il D.Lgs 81/2008 art. 131 Comma 2 Lettera B del D.Lgs 81/2008. Poi ognuno si comporta come ritiene più opportuno fare. Per me le imprese devo fare il PSS come recita il D.Lgs 81/2008. Il resto sono solo discorsi purtroppo.
Risposta per Raffaele Giovanni: Opero nella sicurezza dal ’96 prima per le mie aziende e poi per il settore e il tuo tono nel discorso non mi piace.
Ma se è appalto pubblico ed unica impresa che esegue tutte le lavorazioni cosa si vuole coordinare?
Fino a quando non leggo un articolo di un Decreto che abroga esplicitamente il PSS io continuerò a redigerlo e a farlo redigere.
Per il resto lascio la discussione in quanto vedo alcuni commenti di PROFESSORI che ne sanno più di me e degli ispettori che non sono in pensione ma sono operativi nella regione in cui il settore delle costruzioni è molto attivo.
Cordiali saluti a tutti voi e buon proseguimento di discussione.
Rispondi Autore: linoemilio - likes: 0
13/09/2018 (16:54:18)
Mi spiace Fabio che tu lasci la discussione ma prima di postare dovresti verificare ciò che scrivi.
Hai detto tu che "come CSE" richiedi il PSS... io ti ho solo chiesto perchè e a cosa ti serviva.
Ora scrivi che ti basi sull'art. 131 c. 2 lett. b) dell'81 per far redigere il PSS... vorrei solo farti presente che l'art. 131 nell'81 è relativo ai "ponteggi fissi" e che il suo c. 2 lett. b) non esiste.
Cordiali saluti anche a te.
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
13/09/2018 (17:09:26)
Fabio non esiste lettera b) nel comma 2 dell'art. 131 del D. Lgs. 81/08 (articolo tra l'altro riguardante i ponteggi). Era nel D.Lgs. 163/06 che si ritrovava il PSS alla lettera b) del comma 2 dell'art. 131, ma appunto tale decreto legislativo è stato abrogato. Il d.lgs. 81/08 in nessun punto parla di PSS se non nell'allegato XV, definendone i contenuti, ma non chi debba redigerlo né quando. Il PSS è stato esplicitamente abrograto poiché son stati abrogati i riferimenti normativi che ne determinavano la redazione, cioè che definivano di chi fosse l'obbligo di redazione e in quali condizioni dovesse essere redatto. Il fatto che ci sia chi lo richieda e che ci siano imprese che lo redigano non vuol dire nulla, perché prima o poi capiterà l'impresa che dirà di no e che magari richiamerà anche l'art. 23 della Costituzione.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni ex ispettore tecnico del lavoro - likes: 0
13/09/2018 (18:17:00)
Per il signor Fabio. Ti capisco ma non posso farti cambiare idea purtroppo, chissà se magari gli ispettori cui tu fai riferimento siano reali. Sulla carriera lavorativa sei molto giovane per me, io opero in edilizia dal 1969, da ex imprenditore edile e poi come ispettore tra cui edilizia, fatti due conti e vedrai quanto esperienza ho potuto maturare in più. Comunque il fatto che sia da pochissimo in pensione non inficia le mie convinzioni. Allora prova tu o i tuoi consiglieri a dire in virtù di quale norme il PSS sia ancora in vigore, ma anche con argomentazioni giuridiche, perché le tue giustificazioni sopra non stanno né in cielo né in terra. Poi come io mi sono esposto, prova a dire solo la città di quale ITL ti riferisci. Ti seguo e ti dico che non rispondo più perché se no annoiamo chi ci legge. Buona serata Fabio.
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
13/09/2018 (22:01:21)
Non aggiungo nulla sulla questione, perché Carmelo ha affrontato la questione in maniera esauriente.

Faccio solo notare che nel caso raccontato da Fabio, qualche lacuna sembra evidenziarla anche il RUP.
Rispondi Autore: Mario - likes: 0
14/09/2018 (09:19:43)
Mi dispiace che Raffaele Giovanni ex ispettore tecnico del lavoro abbia dei dubbi sul fatto che noi facciamo consulenza sulla sicurezza per mestiere. La nostra presenza e i nostri commenti dovrebbere evidenziare la voglia di ragionare su un qualcosa che oggettivamente è poco chiara. Fino a quando nelle versioni del D.lgs. 81/08 no sarà eliminata comletamente la voce PSS, penso sia giusto chiederlo.
E questo non per testardaggine, ma perchè penso che il PSS sia un documento completo nel considerare contemporaneamente gli aspetti del PSC e del POS nel caso di un'unica azienda che svolge un lavoro pubblico. Non si tratta quindi del nome del piano, ma di come è strutturato lo stesso e di quelli che devono essere i contenuti.
Rispondi Autore: Cipriano Bortolato - likes: 0
14/09/2018 (10:25:40)
Sono il Coordinatore del Gruppo Regionale Sicurezza Cantieri del Veneto e Referente della linea edilizia AULSS3 Serenissima.

Nel dlgs 81/2008 sono solo indicati i contenuti del PSS, l'obbligo di redigerlo fa riferimento a una norma abrogata.

Il PSS non si fa più.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0
14/09/2018 (10:58:48)
Grazie per la sua risposta Architetto Bortolato,, ma anche perché Lei è ancora in servizio e non in pensione come me .
Rispondi Autore: Sergio Boso - likes: 0
14/09/2018 (11:55:43)
Buongiorno sono un tecnico della Prevenzione della AULSS1Dolomiti, Belluno.
Concordo con quanto indicato con l’Arch Bortolato Cipriano e segnalo anche la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», la quale al punto 6, parlando del RDL, dice:
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, per tutte quelle fattispecie di cantiere ove non venga fatta la nomina del Coordinatore per la Sicurezza e che quindi non venga redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, sul RUP gravano gli obblighi del datore di lavoro, con tutto ciò che ne compete, quindi è corretto che sovraintenda cioè si assicuri che tutte le figure facciano i loro compiti in materi di sicurezza del cantiere, come previsto all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In caso di interferenza il datore di lavoro appaltante (RUP) redigere, specifico DUVRI, ove previsto.
L’Impresa esecutrice predispone il P.O.S. e non più il P.S.S., non più contemplato dal D. Lgs. 50/2016.
E’ chiaro che la soluzione al quesito potrebbe essere rivolgersi alla “Commissione per gli interpelli” (art.12 D.Lgs. 81/2008), mentre ad oggi, in base alle nostre informazioni, si attua quanto sopra indicato. Sergio Boso
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
14/09/2018 (13:26:58)
Dott. Boso, non sarà un quesito troppo complesso per la commissione interpelli? :)
Ovviamente il PSS non esiste più da tempo per le ragioni indicate dai colleghi. Ma considerato che c’è chi crede che la terra sia piatta nonostante le evidenze contrarie, direi che possa essere ragionevole pensare ad una via di mezzo: il PSS deve essere redatto solo nei cantieri pubblici in cui opera un’impresa unicorno (basta sostituire unica con unicorno e tutto torna)
Rispondi Autore: Emanuele Rizzato - quadrato - likes: 0
14/09/2018 (13:57:41)
Linoemilio: ti ringrazio perchè anche oggi mi hai fatto passare una bella giornata con le tue risposte.

Ottimo lavoro Ing. Catanoso. Sempre sul punto, e di una estrema semplicità di interpretazione.

per chi ancora non fosse convinto credo manchi di una requisito base che è la logica.

1)un decreto indica i contenuti di un documento,
2)un altro decreto sosteneva quando fosse necessario quel documento,
3)un terzo documento abroga il secondo non menzionando più quel documento,

RISPOSTA:
IL PSS NON SERVE!
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0
14/09/2018 (15:08:32)
Che bello! la ragione sembra prevalere una volta tanto, e fare chiarezza su un problema che, dal punto di vista dell'interpretazione giuridica, non ha nulla di oscuro. Sono veneto e mi complimento con i funzionari pubblici delle nostre ULSS che hanno pubblicato i loro commenti. Spero che, almeno da noi, i tecnici siano rassicurati rispetto al fatto che il PSS è un ricordo e che questo è anche il pensiero degli organi di vigilanza.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
15/09/2018 (09:56:55)
L'Ing. Carmelo Catanoso, ha spiegato ij maniera precisa perché il PSS non sia più necessario (e oramai da un po' di tempo). Non capisco come un "addetto ai lavori" possa sostenere che non sia abrogato, nonostante la semplice lettura della norma e un articolo di tal portata sull'argomento.
Cmq la chiosa è semplice: il PSS è trapassato.
Autore: Gaetano Mattei
16/09/2018 (10:24:38)
Buongiorno vedo molti colleghi sicuri dell'abrogazione del PSS. Allora pongo una questione: appalto di piccolissime dimensioni sotto i 40000 euro, inizialmente la stazione appaltante prevede solo il pos in quanto gestibile da una sola impresa. Prima dell'inizio del cantiere l'impresa prevede e richiede di poter subappaltare la parte elettrica. Quindi scatta l'obbligo di aver Psc, il problema è che non è stato previsto nel quadro il relativo costo per la redazione ed il coordinamento. Prima con il PSS in questo casi la redazione la faceva l'impresa e rimaneva il problema del solo coordinamento in fase esecutiva, ora che facciamo?
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
16/09/2018 (20:26:51)
Ing. Catanoso , ancora complimenti , le sue osservazioni sull'argomento da lei trattato , ci danno una mano per un'attenta lettura e interpretazione logico giuridico della tematica in questione . Il suo lavoro puntuale e certosino ci permette di avere uno strumento utile nel nostro lavoro . Grazie ncora
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
23/10/2019 (10:12:00)
Documento del dicembre 2017 (reperibile in internet)
Comuni della Provincia di Milano ed alcuni comuni della Provincia di Pavia, Monza-Brianza e Varese
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE A RETE
FOGNARIA TRIENNIO 2018-2020
A – Scheda tecnica
a pagina 28 di 36 sta scritto:
« In generale potranno presentarsi due casi:
A. Nel caso in cui il committente non abbia redatto un PSC:
l’appaltatore, entro 7 giorni dall’affidamento dei singoli lavori, redige e consegna al
committente:
• un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento;
• un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo».
FINE DELLA TRASMISSIONE
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/10/2019 (12:49:45)
Abbiamo un nuovo legislatore: i Comuni.
Forse ai tempi del Barbarossa ma non oggi.

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