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Le caratteristiche di un buon piano di sicurezza e di coordinamento

Le caratteristiche di un buon piano di sicurezza e di coordinamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: POS, PSC, PSS

24/06/2016

Una pubblicazione dell’Inail sulla progettazione della sicurezza nei cantieri si sofferma sul piano di sicurezza e di coordinamento. La fase di progettazione e di esecuzione, la relazione tecnica e le caratteristiche di un buon PSC.

Roma, 24 Giu – Nei cantieri edili i piani di sicurezza non devono essere un elenco astratto dei rischi del comparto, ma devono fare riferimento ai rischi reali del cantiere e devono essere un efficace strumento applicativo di gestione di tali rischi.

A parlare in questi termini dei piani di sicurezza nei cantieri è un documento Inail su cui PuntoSicuro si è più volte soffermato in questi mesi, un documento  - dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – che oltre a parlare di piani di sicurezza e dei nuovi modelli semplificati ( DI 9 settembre 2014) si sofferma sulla presentazione di alcuni  modelli applicativi.

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Al di là dei modelli applicativi, il documento dedica un capitolo alla descrizione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), un piano che contiene: “una relazione tecnica che illustra e descrive le informazioni che caratterizzano l’opera da realizzare, una serie di prescrizioni, ovvero di indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e comportamentale correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche dei processi lavorativi previsti, la stima dei costi della sicurezza e gli allegati del caso, quali grafici e/o diagrammi”.
 
Il PSC riguarda sia la fase di progettazione che la fase di esecuzione dell’opera.
 
In particolare il contenuto del PSC “viene deciso in fase di progettazione e dipende dalle scelte progettuali e organizzative, avendo in obiettivo la riduzione, al minimo, dei rischi per i lavoratori. Mentre le scelte progettuali riguardano fondamentalmente i materiali e le tecnologie da impiegare; le scelte organizzative si riferiscono, invece, alla pianificazione spazio-temporale dei lavori”.
Si segnala che il committente (o il responsabile dei lavori) deve “trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare un’offerta per l’esecuzione dei lavori; in caso di opera pubblica il PSC va inviato a tutti i partecipanti della gara d’appalto. Prima che inizino i lavori, l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; contestualmente le imprese esecutrici debbono trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, a sua volta, lo invia al CSE; le imprese e lavoratori autonomi sono tenuti a rispettare POS e PSC.
Le imprese esecutrici possono proporre, in funzione della propria tecnologia, delle modifiche al PSC presentato in fase di progettazione”.
Si segnala che  prima dell’accettazione del PSC, “il datore di lavoro delle imprese esecutrici è tenuto a consultare l’RLS ed a fornire eventuali chiarimenti; da parte sua il RLS può formulare nuove proposte. Tali verifiche debbono essere effettuate entro 15 giorni dalla ricezione, per poi dare inizio ai lavori”.
 
Veniamo alla fase di esecuzione.
 
Durante questa fase dei lavori il PSC è un “punto di riferimento non solo i per datori di lavoro e i responsabili ma anche per tutti i lavoratori e gli addetti che sono presenti all’interno del cantiere”. È essenziale “per la tutela della sicurezza di chi lavora all’interno del cantiere e, soprattutto, è necessario per permettere lo svolgimento in sicurezza di tutte quelle attività lavorative da eseguire in contemporanea in diverse aree del cantiere, senza esporre a rischio i lavoratori”.
Si segnala che una volta avviati i lavori è necessario “controllare che quanto riportato nel PSC sia effettivamente in linea con lo svolgimento dei lavori. Questa attività è compito del CSE il quale deve costantemente verificare la compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori all’interno del singolo cantiere. In caso di incompatibilità tra il PSC ed i lavori in corso è obbligatorio sospendere gli stessi per rimodulare il coordinamento e l’organizzazione del cantiere, in relazione al PSC, il quale, dovendo possedere caratteristiche di documento dinamico, potrà (e dovrà) essere modificato (dal CSE) per adeguarsi ai mutamenti all’interno del cantiere”.
 
Il documento, che si sofferma anche sulla notifica preliminare di inizio lavori, un documento indispensabile per la vigilanza degli enti preposti al controllo della sicurezza nei cantieri edili,
segnala dunque che il PSC rappresenta “lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a garantire, per tutta la durata  dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché della stima dei relativi costi, che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”.
 
Inoltre il PSC contiene le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
L'elaborazione del PSC deve, ad esempio, considerare:
- i rischi che l'area circostante comporta per il cantiere;
- i rischi che il cantiere può comportare per l'area circostante;
- i rischi causati dalle specifiche lavorazioni, dai materiali utilizzati e dagli impianti e attrezzature;
- i rischi di interferenza tra le diverse lavorazioni di più imprese.
 
E la relazione tecnica deve “contenere i dati del cantiere, la descrizione sintetica ma completa dell'intervento, la descrizione dell'organizzazione del cantiere, delle specifiche lavorazioni e attrezzature e i numeri telefonici utili per servizio di pronto soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia locale. Il documento deve riportare i nominativi di tutte le figure con compiti di sicurezza e in particolare: committente, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, datori di lavoro delle imprese esecutrici, lavoratori autonomi”.
 
Infine al Piano di sicurezza e di coordinamento devono essere allegati: “il cronoprogramma dei lavori, le tavole grafiche esplicative di progetto (progetto del cantiere, tavola tecnica degli scavi, ecc.) e la stima dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso”.
 
Rimandando ad un altro articolo la presentazione dell’aspetto di analisi dei rischi del PSC, concludiamo la presentazione del capitolo dedicato al PSC riportando le caratteristiche di un buon PSC:
- “puntuale indicazione delle lavorazioni con suddivisione in sottofasi, sub-sottofasi, ecc.;
- facilità di lettura e comprensione in termini di grafica e di contenuti;
- rappresentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi, della sequenzialità delle attività da realizzare, delle misure di sicurezza previste, delle opere provvisionali, ecc.;
- dettaglio di livello prossimo al POS, ad eccezione degli aspetti organizzativi di competenza esclusiva dell’impresa;
- puntuale ricognizione delle interferenze ambientali (linee elettriche aeree, ostacoli fissi, sottoservizi, ecc.) e delle misure da porre in essere per la loro gestione;
- cronoprogramma reale, con precisa individuazione delle interferenze e delle procedure di sicurezza derivanti da attuare per la loro riduzione nei limiti di accettabilità;
- valutazione analitica del rischio e le misure di sicurezza conseguenti;
- progettazione dell’area di cantiere in termini di apprestamenti igienico assistenziali, attrezzature fisse, recinzioni, in linea con i rischi valutati e che trovi riscontro nella valutazione dei costi della sicurezza;
- precisa indicazione delle voci di costo della sicurezza, con valutazione analitica degli stessi”.
 
 
 
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 48.38 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
 
 
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RTM
 
 

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