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La scomparsa del Piano di Sicurezza Sostitutivo
In questi giorni ho iniziato ad approfondire la tematica relativa alla nuova disciplina in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 50/2016 cercando di capire gli eventuali riflessi in ambito sicurezza sul lavoro e mi è sorto un dubbio: ma il Piano Sostitutivo di Sicurezza esiste ancora?
Facciamo un breve excursus relativamente a tale documento.
Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato è in una delle integrazioni e modifiche della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all’articolo 31 viene previsto che l’appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
Tale previsione viene poi confermata anche nel successivo Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che va a sostituire il 109 e dove, all’articolo 131, viene indicato che l’appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
Nel frattempo nel D.P.R. 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), capo terzo (piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza), all’articolo 5 vengono esplicitati i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza indicando che il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Nelle definizioni del medesimo D.P.R. 222/2003 si trova anche indicato: “PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
Con l’avvento del D.Lgs. 81/2008 la situazione rimane pressoché immutata con l’integrale recepimento , per quanto attiene il PSS, di quanto già previsto nel D.P.R. 222/2003 i contenuti vengono riportati nell’allegato XV e perciò, a tutti gli effetti, il PSS va redatto in base alla previsione dell' articolo 131, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
Riassumendo la situazione è la seguente: il PSS è previsto all’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 ed i suoi contenuti sono indicati nel D.Lgs. 81/2008 e così ci si è attivati e si è operato negli ultimi anni.
A conferma di ciò lo stesso Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, che ha introdotto i modelli semplificati dei piani di sicurezza, all’articolo 3 rimanda al D.Lgs. 163/2006 per quanto attiene la predisposizione del PSS.
E veniamo ad oggi, con l’entrata in vigore della nuova normativa relativa alla disciplina degli appalti pubblici (D.Lgs. 52/2016), in vigore dal 19 aprile 2016, l’articolo 131 della normativa previgente non è più in essere, ma all’interno di tale Decreto Legislativo non vi è più alcun riferimento alla redazione/consegna, da parte dell’appaltatore o del concessionario, del Piano di Sicurezza Sostitutivo.
Da tecnico ritengo perciò che tale documento non sia più un obbligo di legge. Dove sbaglio?
A questo punto si allaccia anche un nuovo dubbio: considerato che al PSS era collegata anche la determinazione dei relativi costi della sicurezza da evidenziare nei bandi di gara, tali importi non vanno più indicati?
Geom. Stefano Farina
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. Art. 131. Piani di sicurezza
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008), in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008)
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008)
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008)
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
81/2008 e s.m.i. ALLEGATO XV
ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(così sostituito dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009)
(così sostituito dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009)
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Geom. Stefano Farina
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Pubblica un commento
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 07/06/2016 (10:03:17) |
A me l'art. 131 del Dlgs 163/2006 risulta abrogato dal 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016). Quindi, non vedo dubbi. |
Rispondi Autore: Maria - likes: 0 | 07/06/2016 (19:19:28) |
MI pare che il PSS non era associato, ma ben distinto, dall'analisi dei costi che doveva essere effettuata dalla stazione appaltante. Se l'art. 131 del 163 è abrogato, non è abrogato il punto 4.1.2 dell'allegato XV dell'81/08 s.m.i. Quindi questi costi vanno comunque stimati. Un minimo ragionamento su dove sia finito il PSS e perchè sia finito ci sta!..anche se in tanti anni non ne ho visto mai uno decente. |
Rispondi Autore: BRUNELLO CAMPARADA - likes: 0 | 10/06/2016 (13:47:54) |
A mio avviso il PSS rimane ancora in piedi, almeno per ora. E’ vero che il D. Lgs. 163/06 è stato abrogato, ma il suo regolamento, ossia il D.P.R. 207/10, è stato parzialmente mantenuto in vigore. Fra ciò che è rimasto in vigore, c’è l’articolo 39, titolato “Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera”; in esso, comma 1, si dice che “i piani contengono misure di concreta fattibilità, sono specifici per ogni cantiere temporaneo o mobile e sono redatti secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008” e sull’argomento si ritorna con parole simili nel comma 2. Orbene, l’allegato XV appena citato comprende anche il PSS (punto 3.1); si tenga inoltre presente che il il D.M. del 9/9/2014 contiene anche il modello semplificato di PSS e che lo stesso non figura tra i decreti abrogati dal D. Lgs. 50/16. Comunque anch’io spero che il PSS venga prima o poi abolito; è, secondo me, un piano inutile, non si capisce perché debba essere redatto dall’unica impresa presente in cantiere visto che essa ha pur sempre l’obbligo di redigere il POS. |
Rispondi Autore: Maria - likes: 0 | 10/06/2016 (13:55:27) |
inutile non direi, visto che doveva integrare il POS dell'unica impresa con l'analisi delle interferenze dell'ambiente circostante al cantiere. Più che altro sempre fatto male se non semplicemente il POS con solo copertina diversa. Dire che il PSS c'è ancora per la catena noramtiva sopra prevista, mi pare una forzatura.. nell'allegato XV si dice "PSS di cui all'art. 131 del 163".. e il 131 non c'è più. |
Rispondi Autore: simone bianchi - likes: 0 | 11/06/2016 (11:28:41) |
Il PSS, a mio avviso, e' un documento perfettamente inutile. Non l'ho mai fatto. Ho sempre preferito un POS ben pensato e contestualizzato. Su questo ho sempre trovato la massima collaborazione da parte degli enti e mai una contestazione dagli organi preposti. |
Rispondi Autore: Maria - likes: 0 | 11/06/2016 (15:24:32) |
un POS ben pensato e CONTESTUALIZZATO è un PSS. |
Autore: Simone Bianchi | 11/06/2016 (19:43:17) |
Conviene con me quindi che il PSS sia perfettamente inutile? Oltre che senza logica.. |
Rispondi Autore: Maria - likes: 0 | 13/06/2016 (10:13:07) |
In caso di lavori pubblici con una sola impresa, l'onere di valutare le interferenze è dell'appaltatrice, la quale deve integrare il suo piano operativo di sicurezza, con quell'analisi tipica presente nel PSC che valuta i rischi da interferenza tra cantiere e ambiente circostante. Se vogliamo chiamarlo PSS o POS ben contestualizzato, è solo una questione di forma. La sostanza è che troppo spesso nè i PSS nè i PSC nè i POS sono validi strumenti di analisi dei rischi.. e questo a vent'anni dalla nascita del 494 !! Ed ora, con l'abrogazione dell'art. 131 del decreto 163, la direzione non è buona. A mio avviso. |
Rispondi Autore: Italo Linzalone - likes: 0 | 23/09/2016 (16:57:14) |
Mi sembra che il nuovo codice degli appalti pubblici sia abbastanza chiaro nel non prevedere più l'utilizzo del PSS. Tale documento rimane in uso negli appalti privati con il D.Lgs 81/08 |
Rispondi Autore: alberto - likes: 0 | 30/09/2016 (18:15:37) |
Il PSS è o era da predisporre solo nei contratti pubblici. il problema non è questo, il vero nodo della questione è che su un tema così importante come la sicurezza nei cantieri ognuno possa interpretare la normativa come meglio crede (e le risposte precedenti attestano questo fatto). Non pensate sarebbe meglio avere una normativa un po' più chiara e semplice ? Probabilmente eviteremmo dei PSC kilometrici venduti a peso, dei POS copia incolla e forse anche sanzioni comminate su cavilli e interpretazioni |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 01/10/2016 (10:26:42) |
Diciamo che l'Italia è un Paese particolare..... dove le regole le scrivono categorie di soggetti professionali che quelle regole non saranno mia chiamati ad applicarle. Poi per quanto riguarda le "regole" in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, possiamo anche dire che: "In Italia si chiede di scrivere ciò che si dovrebbe fare senza poi controllare che ciò sia stato fatto; in altri Paesi UE, si chiede di fare, senza il bisogno di scrivere, e poi si controlla che ciò sia stato fatto." |
Rispondi Autore: MAURO FUGAZZA - likes: 0 | 05/01/2017 (12:54:49) |
scusa ma il DLgs è il 50/16 o il 52/16? e il PSS i costi della sicurezza li prevede o no?? sarebbe gradito un chiarimento. grazie |
Rispondi Autore: celso capucciati - likes: 0 | 08/04/2017 (10:23:31) |
come detto da tanti le normative sino ad oggi non sono chiarissime, su cosa è vigente e cosa è stato abrogato; tuttavia prima del dlgs.n.50/2016 era obbligo allegare il PSS al contratto d'appalto pena la nullità del contratto. Per cui con il buon senso, in primis il PSS (redatto come da linee guida) è un'ulteriore tutela per le varie fasi lavorative, in seconda analisi il mancato inserimento nel contratto d'appalto potrebbe essere causa di contenzioso da chi vuole creare problemi nei confronti dell'Amministrazione Pubblica o ditta appaltatrice; in fine, in caso di incidente, potrebbe essere avanzata quanto meno da un giudice,un'ipotesi di omissione di atti d'ufficio o quant'altro in sede penale, viste le sempre non chiare applicabilità delle leggi Italiane. |
Rispondi Autore: Maria Tomasi - likes: 0 | 02/07/2018 (16:49:26) |
Buonasera, a distanza di mesi (!) riprendo questo post di cui ricordavo e a cui avevo partecipato. Voleevo chiedere se per caso a distanza di tempo c'era qualche novità in tema di PSS, purtroppo nel ginepraio di LG attuative del 50, mi sono persa e non vorrei aver perso qualche novità di rilievo! Grazie mille per ogni delucidazione e nota in merito |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 04/07/2018 (09:28:38) |
Nessuna novità. Obbligo redazione PSS abrogato. Se ho tempo, il prossimo mese ci scrivo un articolo su PS. |
Rispondi Autore: Maria - likes: 0 | 04/07/2018 (12:06:26) |
Obbligo abrogato, quindi una PA che volesse lo può ancora richiedere? Spero di leggerti presto in proposito . Ciao ! |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 04/07/2018 (12:58:01) |
Ciao Ale. Una PPP:AA. deve applicare la Legge. La legge non lo richiede più. L'obbligo di redigere il PSS non discendeva né, ieri, dal DPR n° 222/2003 e né discende, oggi, dall'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008. Entrambi fissavano solo i contenuti minimi ma non l'obbligo di redazione che, invece, era previsto dal correttivo della L. 109/1994, dal D. Lgs. n° 163/2006 e, oggi, non più dal D. Lgs. n° 50/2016. |
Rispondi Autore: Luc - likes: 0 | 05/07/2018 (16:41:32) |
Purtroppo, le PP. AA. Continuano a richiedere i PSS, e continuiamo a vedere girare questi POS a cui viene solamente sostituita la prima pagina.. Personalmente ho sollevato questo dubbio a varie PP. AA. a cui non ho mai ricevuto risposta (probabilmente non sanno neanche loro cosa rispondere) Speriamo in un chiarimento UFFICIALE! (anche se la risposta ai vari dubbi è stata ampiamente discussa) |