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La Cassazione in merito alle responsabilità di un CSE

La Cassazione in merito alle responsabilità di un CSE
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: POS, PSC, PSS

20/09/2013

La Sentenza n. 28808/2013 in merito alle responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione in relazione ad infortunio avvenuto durante lo smontaggio parziale di un ponteggio, eseguito scorrettamente. Di Emanuela Dal Santo.

Pubblichiamo un intervento a cura di Emanuela Dal Santo, presidente del CISC (Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine).

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Sentenza di condanna di CSE: apriamo un dibattito?
La Cassazione Penale, sezione 4, ha promulgato la sentenza n. 28808/2013 in merito, tra le varie, alle responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione in relazione ad infortunio avvenuto durante lo smontaggio parziale di un ponteggio, eseguito scorrettamente.
Dalla lettura della sentenza sembra di rilevare l'attribuzione del compito di deus ex machina della sicurezza al solo coordinatore per l'esecuzione, che deve garantire formazione, informazione, apprestamenti, controllo continuo, ecc. nel cantiere.
 
Poichè riteniamo che compito del CSE non sia quello di garantire in ogni e qualunque momento la sicurezza del cantiere, ma che la sicurezza derivi solo dalle sinergie che in cantiere si devono creare, nel rispetto dei ruoli di ognuno, poniamo alla pubblica attenzione l'analisi che abbiamo prodotto della sentenza citata. Con ciò non vogliamo sottrarci, come coordinatori, alle nostre legittime responsabilità, ma ci auguriamo di riuscire ad originare un dibattito che porti all'esatta definizione di ruoli e responsabilità nei cantieri.
 
Dall'analisi della sentenza di Cassazione Penale, IV Sezione, n. 28808 del 5 luglio 2013 (non disponendo delle sentenze dei due gradi di giudizio precedenti, ovviamente i nostri ragionamenti si concentrano esclusivamente sull'articolato della sentenza di Cassazione) risulta che il ponteggio in questione era vistosamente carente per quanto attiene agli ancoraggi. Risulta anche che la collega avesse già più volte tollerato che ponteggi privi (o privati nel corso dell'esecuzione delle opere) di componenti essenziali venissero mantenuti in essere.
 
Certamente non possiamo e vogliamo stabilire che il comportamento della collega fosse esente da pecche, lungi da noi, ma non è questo l'oggetto della nostra valutazione.
Nella lettura dell'articolato della sentenza incontriamo una serie di passaggi che, a nostro avviso, confliggono con l'articolato del D.Lgs. 81 e sui quali gradiremmo avere chiarimenti. Riportiamo nel seguito i punti in questione, molti dei quali sono contenuti nella sentenza in esame ma derivano da sentenze di Cassazione precedenti, in modo da poterli analizzare e discutere singolarmente.
 
Secondo la sentenza, il CSE
1. doveva provvedere "a una specifica ammonizione degli operai addetti al relativo smontaggio al fine di impedire il compimento di tale operazione in assenza dei necessari presupposti di sicurezza";
2. nell'ambito della sua posizione di garanzia, gli spetta effettuare "l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza";
3. in funzione della sua posizione, ha "precisi doveri d'iniziativa e di responsabilità, sul piano della conoscenza effettiva dei processi lavorativi da prevedere (oltre che di quelli in corso di esecuzione) e dei necessari accorgimenti funzionali alla preservazione della tutela delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni";
4. non ha "esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni delpiano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori";
5. in merito alle misure di sicurezza, l'operato del CSE comprende "la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione";
6. infine, "Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere".
 
Per quanto attiene al punto 1, stante il fatto che le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio possono/devono essere effettuate da persone specificamente formate ed addestrate in materia, sotto la sorveglianza di specifico preposto, non di ammonizione ai lavoratori doveva trattarsi, ma semmai di:
- verifica preliminare del possesso di tali caratteristiche da parte dei lavoratori addetti;
- verifica della presenza del preposto durante l'esecuzione delle attività;
- sospensione delle attività di smontaggio, in assenza di una qualunque di tali due condizioni ovvero di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.
 
Non ci risulta che l'ammonizione ai singoli lavoratori rientri nelle competenze e nei doveri del CSE, essendo a ciò deputate figure specifiche dell'impresa, in primis il preposto (nonché il dirigente e il datore di lavoro).
Per quanto attiene al punto 2, l'istruzione dei lavoratori non spetta al CSE; formazione, informazione e addestramento spettano al datore di lavoro, tramite la sua struttura aziendale. Il CSE deve operare attraverso le riunioni di coordinamento, e nel caso specifico, a nostro avviso, ovvio e opportuno riferimento sul luogo di lavoro può essere il preposto di cantiere, ovvero la figura espressamente identificata dal datore di lavoro dell'impresa quale referente per la sicurezza del cantiere.
 
In merito al punto 3, se i precisi doveri d'iniziativa citati si riferiscono alla sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, non possiamo che concordare. Ma se tali doveri e relative responsabilità comportano, come sembra di capire, che il coordinatore
debba sostituirsi all'impresa nella definizione ed adozione di accorgimenti specifici per garantire la sicurezza delle lavorazioni, dissentiamo pienamente. Il datore di lavoro, nell'ambito del proprio POS, analizza le singole attività lavorative e dispone con quali mezzi, attrezzature, impianti, secondo quali tempistiche e modalità di lavoro, misure di prevenzione e protezione i singoli addetti, acciò specificamente formati ed informati (nonché addestrati) eseguiranno quanto necessario. Tali responsabilità sono e non possono che essere del datore di lavoro. Il coordinatore deve solamente disporre delle conoscenze necessarie e sufficienti a riconoscere la validità di quanto apprestato dall'impresa.
 
Il punto 4, a nostro avviso, consente di analizzare pienamente e di sintetizzare l'essenza vera del compito del CSE. In base all'articolo 92 comma 1 a), deve vigilare sulla corretta attuazione di quanto disposto nel PSC, ivi compresa l'attuazione delle relative procedure di lavoro. Se il legislatore avesse voluto che il CSE verificasse anche l'attuazione delle disposizioni operative concrete derivanti dal POS (e anche dal PIMUS, nel caso specifico) non avrebbe attribuito questo compito al CSE con riferimento esclusivamente al comma 1 a) ma anche al comma 1 b).
 
Che poi, come detto al punto 5, al CSE competa l'effettiva predisposizione delle misure di sicurezza, è sicuramente impossibile. Il CSE non ha potere discrezionale e di spesa nell'ambito dell'appalto, quindi tanto meno può disporre la predisposizione di misure di sicurezza. Inoltre, dal momento che la norma ha espressamente disposto che il controllo costante e continuo dell'attuazione delle direttive di sicurezza date ai lavoratori sia effettuato dal preposto (e non dal CSE), non è dato cogliere nella legge un punto in cui tale potere/dovere sia attribuito al CSE.
La conclusione secondo cui il coordinatore deve operare un'attenta e costante opera di vigilanza in cantiere, non ha quindi a nostro avviso alcun fondamento normativo. All'impresa affidataria e all'impresa esecutrice spettano tali compiti, da esplicare attraverso la propria organizzazione (vedi ad es. art. 97 comma 1); al CSE spetta il compito di verificare che tale controllo e gestione sia effettivamente operativo, sospendendo in caso di necessità le singole lavorazioni. A supporto di tale impostazione, richiamiamo in particolare l'articolo 92 comma 1 e): il CSE segnala al committente le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1, e alle prescrizioni del PSC.
 
 
 
 
 

Il presidente del CISC, arch. Emanuela Dal Santo
 
 
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Rispondi Autore: carlo tadini - likes: 0
20/09/2013 (08:56:00)
saluti a tutti, io ho quasi smesso di fare il CSE dopo anni di grandi lavori e opere di una certa importanza in quanto ho compreso una semplice ma lineare condizione: puoi lavorare bene quanto vuoi ma il CSE e' sempre responsabile sia penalmente che civilmente assieme al datore di lavoro, dirigente e preposto. Raro e' l'evento che sfugge alla responsabilita' del CSE. Poi potete indicare tutte le procedure che volete, che da tempo vengono applicate nei cantieri seri, ma questa condizione aleggia come un "fantasma procedurale" al contorno della vita professionale del CSE. Buona giornata.
Rispondi Autore: Borrelli - likes: 0
20/09/2013 (09:23:20)
Ma è possibile che abbiamo dei giudici, persino in cassazione, che hanno il potere di condannare senza conoscere la normativa???? è inquietante e disarmante.
Rispondi Autore: Vincenzo ing. Cinieri - likes: 0
20/09/2013 (09:37:57)
Ok. Ma non condivido il fatto che tra i compiti del CSE rientri anche "verifica della presenza del preposto durante l'esecuzione delle attività"; a mio modesto parere il CSE deve solo verificare che nel POS sia indicato il nominativo di detto preposto, che appunto dovrà "vigilare" l'attività; è assurdo pensare e pretendere che il CSE debba "vigilare" chi all'uopo è designato a "vigilare"; non capisco perché si tende a scaricare tutto sul CSE. cordiali saluti
Rispondi Autore: arch. Roberto Bettinelli - likes: 0
20/09/2013 (10:19:29)
Sono sconcertato da quanto indicato in Cassazione, purtoppo i giudici non hanno minimamente idea di cosa sia un cantiere e come sia ridicola la figura del CSE, rispetto al committente o datore di lavoro. nessuna possibilità decisionale, nessuna capacità sanzionatoria, se sei troppo pignolo e meticoloso, oltre a prenderti per pazzo, non avrai più la possibilità di lavorare e dulcis in fundo se qualcuno si fa male è colpa del CSE!!! Assurdo.
Rispondi Autore: Luca Cassero - likes: 0
20/09/2013 (11:08:51)
Il Cse è pagato anche per vigilare sull'attuazione delle procedure stabilite nei pos e incluso nel Psc. Se non volete prendervi le responsabilità di fare questo lavoro, perchè oltre a questo, volete fare anche i progettisti, dato che siete per la maggior parte architetti e ingegneri fate quello che vi compete in realtà, progettate. La sicurezza e la salute dei lavoratori sono ben altra cosa rispetto al CORPORATIVISMO. Vi va bene solo quando incassate soldi scrivendo quattri fogli di carta burocratica? La prevenzione si fà non si scrive solamente!
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
20/09/2013 (11:54:49)
...Certamente più semplice scaricare le responsabilità al CSE che è in prima linea...Non giustifico l'operato del Coordinatore che spesso come già qualcuno ha sottolineato ricopre questo incarico in " aggiunta" a tutto il resto facendo questo lavoro in maniera del tutto sommaria... I PSC sono una vergogna stampe di SW ....ho dedicato 1 anno con un collega a sviluppare un PSC tecnico- grafico riducendo al minimo le parole ma rispondendo a tutti i punti dell'allegato XV.. ( ma questa è storia vecchia..).
I CSE ancora non pianificano le attività di cantiere proprio perchè i PSC non sono piani esecutivi , ma letteratura... ( e su questo abbiamo affrontato l'argomento con dei Fogli Tecnici in Esecuzione ( FTE)...

Il nostro obbiettivo ora è quello di far emergere la figura del Committente "Dominus" di tutto il processo costruttivo e per questo ci abbiamo dedicato una associazione www.csafety.it
Sensibilizzare questa figura può solo far migliorare la filiera e il gruppo di lavoro, qualificare il livello delle figure presenti e attribure ruoli puntuali ad ognuno .

Il CSE risponde solo all'art. 92! nessuno potere decisionale e di spesa che restano saldamente in capo al Committente

I compiti in carico al Committente vanno ben oltre il potere che potrebbe avere il CSE art. 90 art. 15 ( (impossibile da mettere in atto!!!???) art 99 art. 100 c.6 bis art. 101 .

Buona giornata
SP
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
20/09/2013 (15:46:54)
Poi c'è sempre uno come Luca Cassero che ideologicamente sparge veleno sul CSE chiunque sia e qualunque cosa faccia.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
20/09/2013 (18:16:28)
Su questo argomento, anche su Puntosicuro, se ne è discusso a iosa.
Francamente, se io come CSE tollero per parecchio tempo una situazione di pericolo palesemente riconoscibile e non faccio nulla per risolverla e poi avviene l'evento, diventa dura poterne venire fuori.
Penso sia stato questo il caso in esame.

La cosa sconcertante, e qui sono totalmente d'accordo con Emanuela, sono i commenti "a latere", assolutamente assurdi con cui si addebita al CSE obblighi palesemente propri delle figure d'impresa.

Comunque, il problema è, come già detto fin dal 1996, l'assurdo recepimento della direttiva cantieri che non era nata per aggiungere un livello di controllo sostitutivo sulle attività d'impresa ma per integrare la sicurezza fin dalla fase di progetto e gestire i rischi interferenziali derivanti dalla presenza di più imprese nello stesso cantiere.

Purtroppo, il ns legislatore spinto da interessi di parte delle Parti Sociali, ha optato per questo disgraziato recepimento.
Nel 2008, come CNI, abbiamo provato a far modificare i contenuti per avvicinarci allo spirito della direttiva europea ma non c'è stato verso grazie all'opposizione di alcuni rappresentanti delle regioni e dei sindacati (ai rappresentanti delle imprese bastava solo non toccargli quell'altra boiata dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso)
Al prossimo Ambiente Lavoro, troverete tutti questi signori a "sparlare" di sicurezza in cantiere.

Infine, per completezza, segnalo altre massime della Cassazione dove si pensa in modo totalmente diverso dal quintetto che ha scritto la sentenza n° 28808/2013, attribuendo al CSE un compito di vigilanza "alta" rispetto a quella dei soggetti d'impresa che deve essere questa sì, continua e puntuale.
Cassazione Penale Sez. IV, n° 1490 del 14 gennaio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 18149 del 13 maggio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 25663 del 27 giugno 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 46839 del 19 dicembre 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 6379 del 16 febbraio 2012

Infine, noto come fatto da Giuliano, che il bello del web è che possono dire la propria proprio tutti, anche coloro che non hanno capito una beata mazza di come si deve gestire la sicurezza in cantiere e vedono nel CSE il vigilante, lo sceriffo, l'UPG onorario o supplente.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
20/09/2013 (18:21:55)
Questo è ciò che è scritto nella citata sentenza.
3.2 - Quanto al ricorso della (...) rileva in primo luogo questa Corte l'infondatezza del motivo d'impugnazione riferito al preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza, avendo il giudice del merito espressamente sottolineato come le omissioni accertate a carico dell'imputata (segnatamente consistite nella mancata individuazione dei difetti di ancoraggio del ponteggio alla struttura stabile presso cui lo stesso era stato montato e nella mancata ammonizione degli operai incaricati dello smontaggio di accertarsi dell'integrità del ponteggio nelle sue componenti essenziali ai fini della relativa stabilità) si fossero rivelate, secondo quanto emerso ad esito dell'istruttoria testimoniale, di tale macroscopicità e immediata visibilità da non poter ragionevolmente sfuggire al controllo dell'incaricata per la sicurezza presente in cantiere proprio presso il ponteggio crollato, dopo poche ore, sul lavoratore infortunato (pag. 11 della sentenza impugnata).

Circostanza, quest'ultima, certamente riconducibile (quantomeno) all'ambito delle contestazioni di colpa generica espressamente sollevate nei confronti della (...) nel capo d'imputazione alla stessa pertinente.

È appena il caso di rilevare, peraltro, in conformità alla ricostruzione coerentemente accreditata nella sentenza impugnata, il carattere evidentemente intuitivo del nesso di causalità tra le omissioni contestate all'imputata e l'evento infortunistico in concreto verificatosi, stante la ragionevole controllabilità logica dell'evitabilità dell'evento legata ai comportamenti alternativi corretti nella specie non tenuti dall’imputata.

In particolare, con riguardo alla prospettata interruzione del nesso dì causalità tra il comportamento omissivo dell'imputata e l’evento infortunistico in esame, la corte d'appello ha espressamente sottolineato come, pur accedendo alla tesi sostenuta dall'imputato (secondo cui il crollo del ponteggio sarebbe stato determinato, non già dal mancato ancoraggio dello stesso, bensì dalla sottrazione di fondamentali elementi strutturali da parte degli operai del cantiere), l'evento infortunistico sarebbe stato in ogni caso ascrivibile alla responsabilità della (...) essendo inequivocamente emerso, dall'esito dell'istruzione condotta, la piena conoscenza, da parte dell'imputata, della consuetudine (ripetutamente verificata in cantiere dalla stessa coordinatrice per la sicurezza) di mantenere in piedi ponteggi privi di componenti essenziali perché prelevati per essere utilizzati nello stesso o in altri ponteggi: circostanza che avrebbe inevitabilmente imposto alla stessa imputata di procedere - oltre che a un'accurata verifica del ponteggio personalmente visitato la mattina stessa del suo crollo - a una specifica ammonizione degli operai addetti al relativo smontaggio al fine di impedire il compimento di tale operazione in assenza dei necessari presupposti di sicurezza.

Al riguardo, la corte territoriale, con motivazione dotata di adeguata linearità sul piano logico e del tutto conseguente in termini argomentativi, ha ragionevolmente ascritto alla posizione funzionale assunta dalla (...) (quale coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione) la concreta sussistenza di precisi doveri d'iniziativa e di responsabilità, sul piano della conoscenza effettiva dei processi lavorativi da prevedere (oltre che di quelli in corso di esecuzione) e dei necessari accorgimenti funzionali alla preservazione della tutela delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni.

Giova, sul punto, osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4, n. 32142/2011 Rv, 251177), spettando al ridetto coordinatore dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez, 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n.18472/2008, Rv. 240393), e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, Rv, 252139).

Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, ult cit.), e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione (Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, cit.)

Del tutto coerente, sul piano dello sviluppo logico delle linee argomentative seguite, deve pertanto ritenersi la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza alla pretesa mancata conoscenza, da parte della (...), dell'eventuale asportazione di componenti essenziali del ponteggio de quo da parte di altri operai, stante l'assoluta prevedibilità in concreto di tate circostanza, da tempo nota e personalmente constatata dalla stessa coordinatrice in altre analoghe occasioni.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
21/09/2013 (08:55:02)
La mia esperienza nella sicurezza è ventennale e rappresenta l'80% della mia attività professionale (il resto è qualità, ambiente e altro).
In un recente cantiere attualmente in corso 1) non sono riuscito a farmi dare la documentazione obbligatoria dalle imprese di cui all'allegato XVII
2) non sono riuscito a farmi dari quei pezzi di carta chiamati POS entro un tempo utile a richiederne le correzioni ed integrazioni prima dell'inizio dei lavori
3) non sono riuscito ad ottenere una riposta dal Responsabile dei Lavori nominato dal Committente circa i suddetti argimenti
4) non sono stato mai convocato nelle riunioni che hanno tenuto con le tre imprese (che provenivano tutte da altre regioni d'Italia) non ostante indicato nel mio contratto di CSE
5) non sono riuscito a concordare una "riunione di coordinamento"
6) ecc.

Di tutto ciò ne ho fatto partecipe il Committente, il quale mi ha detto che devo pensarci a tutto io e che lui ha altre cose da fare e che se non mi piace , mi posso dimettere.

Se succede qualcosa, troverò un giudice che mi condannerà oppure (come mi consigliavo un "amico") mi devo dimettere!

Ecco il mondo in cui viviamo
E ciò potrà finire con un chiaro provvedimento legislativo che metta al riparo il CSE dalle ritorsioni del Committente.

Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, se fosse costituito una specie di Albo pubblico, detenuto presso ogni ASP, ove il Committente possa fare richieste di un CSE, che poi viene indicatogli, dopo essere stato scelto a sorteggio (in maniera trasparente - con i sistemi elettronici,oggi ciò può essere possibile in tempo reale ed immediato) e limitando il numero di incarichi massimo e l'importo massimo che un CSE può contemporaneamente seguire (evitando così anche quei fenomeni di "nepotismo a catena" che vedono grossi studi con decine di incarichi e tanti giovani che cercano lavoro).
Potrei continuare, ma mi fermo qua: che ne dite ?

Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
21/09/2013 (10:10:33)
Enzo,
anche qua tra le brume padane da dove scrivo, la situazione non è diversa da Catania.
Il committente, generalmente, se ne fotte, visto che il suo obiettivo è quello di avere l'opera finita, nei tempi fissati ed ai costi definiti.

Le imprese continuano a fare le imprese perchè per loro, fin dal 494, non è cambiato niente se non l'opportunità di avere i famosi costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso per recuperare sui ribassi effettuati per accaparrarsi i lavori. Nessun sistema serio di qualificazione e selezione per l'accesso al mercato delle costruzioni; se io fino ad ieri vendevo pesce al mercato ittico, domani posso andare a fare il costruttore edile .... con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Gli enti di vigilanza, in gran parte, vedono il CSE come colui che deve fare il lavoro che loro non riescono a fare per carenza di organico e, se succede qualcosa di grave in cantiere, il CSE è responsabile "a prescindere" come diceva Totò.

PM e GIP/GUP:
- generalmente impreparati, non certo dal punto di vista giuridico, ma da quello delle conoscenza dell'ambiente "cantiere" e della sua suddivisione reale dei poteri organizzativi e decisori in tema di gestione delle attività lavorative;
- troppo spesso propensi a fare il "copia-incolla", nelle richieste di rinvio a giudizio, delle conclusioni delle relazioni degli organi di vigilanza e controllo;
- che assegnano incarichi da Consulenti tecnici a professionisti che non hanno una specifica preparazione nel settore delle costruzioni.

Il problema principale è che la norma, così come scritta, si presta ad interpretazioni talebane, sempre penalizzanti nei confronti del CSE.
Quindi, la prima cosa da fare è cambiare la norma.
Il resto, poi, verrà di conseguenza.
Rispondi Autore: Vito Antonio Lucio BRUNO - likes: 0
21/09/2013 (12:35:46)
Che dire Ragazzi! sono sconcertato da questa sentenza di cassazione! io oramai ho deciso a malincuore di non fare più il CSE grazie a queste folli sentenze e dopo l'esperienza di un lavoro pubblico nella citta di Matera, dove per essere ligio al mio dovere ho comunicato tutte le inadempienze anche del Committente agli organi preposti! risultato? Gli organi preposti si sono complimentati per la mia professionalità e coraggio! il committente invece ............. ha dato l'incarico ad altro professionista! quanta amarezza cari Giudici..........
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
23/09/2013 (07:33:26)
Grazie Carmelo per il conforto morale.
Ma la stessa logica sta passando per gli RSPP: ci sono comuni in cui metteono ormai nei capitolati che RSPP dovrebbe controllare mensilmente lo stato degli estintori e via dicendo così, col chiaro intento di deresponsabilizzare chiunque altro della "linea decisionale"
Per non parlare del massimo ribasso: emeriti professionisti del "copia ed incolla" con qualche decine di neo laureati al loro seguito effettuano ribassi stratosferici ed inarrivabili (specialmente se consideriamo che l'RSPP viene solitamente chiamato ad effettuare la formazione "proposta" nel DVR)
Come fare a sollecitare il legislatore (e sensibilizzare qualche suo borioso caporione)a correggere tutte le bufalate fatte negli ultimi dieci anni (e forse più) ?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
17/12/2014 (22:45:05)
Qui ci sono delle sentenze di assoluzione del CSE:


Tribunale di Milano, Sez. 6, 24 settembre 2014, n. 7017 - Cantiere su sede ferroviaria e investimento di un lavoratore: assoluzione del CSP/CSE.

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 - Infortunio sul lavoro per caduta da un camion durante lo scarico di materiale: assoluzione del CSE

Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Infortunio sul lavoro e assoluzione del CSE

Tribunale di Como, Sez. pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Assoluzione del Coordinatore per l'esecuzione

Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n. 27 - Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza

Tribunale di Bologna, Ufficio del GIP, 20 aprile 2012, Archiviazione p.p. a carico di un CSE

Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129 - Infortunio e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione

Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Caduta dall'alto e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione

Per chi volesse leggere integralmente le sentenze, basta digitare gli estremi delle stesse su un qualunque motore di ricerca
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (09:29:11)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).
Rispondi Autore: avvocato Rolando Dubini - likes: 0
27/08/2017 (12:27:55)
Da fronte a clamorose ed immediatamente percepibili carenze di sicurezza il professionista abilitato coordinatore per la sicurezza non può fare il Ponzio Pilato della situazione, altrimenti ne risponde ai sensi di legge per non avere esercitato i poteri di controllo e sospensione dei lavori che la legge gli attribuisce: D. Lgs.n. 81 "Coordinamento, controllo, segnalazione e sospensione dei lavori obblighi fondamentali del CSE"
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo [" coordinamento e controllo", obbligo primario del CSE], l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; omissis
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 [tutti obblighi propri dell'impresa], e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato [ anche proprio dell'impresa basta che lo vede], le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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